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Sentenza

Sentenza n. 1057/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della pratica edilizia n. 2025/135 assunta al Protocollo n. 15129 del 18/06/2025 del Comune di Fossombrone inerente la “PAS - Procedura Abilitativa Semplificata per l'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a servizio degli edifici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11” e di tutti i relativi allegati presentata presso detta Amministrazione comunale dalla ditta Berofin S.r.l. (C.F. e P.Iva 02597230214) pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 108 del 25/12/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale comunque connesso tra cui la “Autorizzazione paesaggistica n. 02/2025” rilasciata dal Comune di Fossombrone - Settore III Urbanistica prot. n. 0001372 del 17/01/2025 e la “Autorizzazione n. 3181/CE” rilasciata dalla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile - Direzione protezione civile e sicurezza del territorio - Settore Genio civile Marche Nord Rif. prot. n. 509569, n. 509648 del 28/04/2025, n. 313006 del 15/03/2024 e n. 1229407 del 30/09/2024, documenti acquisiti in data 31/07/2025 a seguito di istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L.n. 241/1990 presentata in data 22/5/2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EFFEBI IMMOBILIARE S.R.L. il 23\4\2026 : -della Pratica edilizia n. 2025/135 – PAS assunta al protocollo del Comune di Fossombrone n. 15129 del 18.06.2025, pubblicata nel BUR Marche n. 108 del 25.12.2025, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202600223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: pratica edilizia PAS relativa all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con le connesse autorizzazioni paesaggistica e del Genio civile

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la pratica edilizia PAS presentata dalla società beneficiaria per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché gli atti connessi, tra cui l'autorizzazione paesaggistica comunale e l'autorizzazione regionale del Genio civile. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio e di voler rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Comune e Regione hanno aderito alla compensazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente dispone dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare sopravvenuta la perdita dell'interesse. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate, come richiesto dalle parti; il contributo unificato resta a carico di chi lo aveva anticipato.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Ritenuto, in definitiva, che, a fronte di un atto di rinuncia ritualmente proposto, ai sensi dell’art. 84 c.p.a, il presente ricorso debba essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cpa e dell’art. 84 cpa;

    La rinuncia ritualmente proposta dal ricorrente determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, in definitiva, che, a fronte di un atto di rinuncia ritualmente proposto, ai sensi dell’art. 84 c.p.a, il presente ricorso debba essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cpa e dell’art. 84 cpa;

    La rinuncia al ricorso integra una causa di estinzione del giudizio dichiarabile con sentenza.

  • art. 100 c.p.c.

    Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 cpc alla coltivazione del presente giudizio;

    La perdita dell'interesse alla decisione deve essere rimessa alla valutazione della parte titolare dell'azione; il giudice ne prende atto quando il ricorrente dichiara di non voler più coltivare il giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
  • A fronte di una rinuncia ritualmente proposta, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Le spese possono essere compensate quando le parti concordano sulla compensazione; il contributo unificato resta a carico della parte che lo ha anticipato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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