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Legge

L.R. Emilia-Romagna 10/2000

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 10/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina classificazione, inventario, gestione, concessione, locazione, alienazione e acquisto dei beni regionali dell’Emilia-Romagna, con regole su trasparenza, controlli, rateizzazione e tutela dei beni mobili e immobili. Abroga la L.R. 11/1989 e altre norme indicate; alcune disposizioni transitorie restano solo per procedure già in corso all’entrata in vigore.

Disciplina dei beni regionali dell’Emilia-Romagna e regole su inventario, gestione, concessione e alienazione

Disciplina dei beni regionali dell’Emilia-Romagna

La legge definisce il regime giuridico dei beni della Regione Emilia-Romagna, disciplinandone classificazione, inventariazione, uso, valorizzazione, alienazione e acquisto. L’impianto normativo riguarda solo il territorio regionale e si coordina con il codice civile, con la normativa contabile e con le speciali discipline richiamate per singoli casi.

Classificazione dei beni regionali e programmazione patrimoniale

I beni regionali si distinguono in demaniali e patrimoniali; questi ultimi si dividono in indisponibili e disponibili, nonché in mobili e immobili. La classificazione avviene in base a natura, destinazione e utilizzo del bene, al momento dell’acquisizione o quando mutino destinazione o utilizzo, ad opera del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, definisce:

  • gli indirizzi e il programma di acquisto dei beni mobili e immobili;
  • i criteri di trasparenza richiamati dalla legge;
  • il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione.

Dell’approvazione del piano di alienazione e valorizzazione è data comunicazione sul Bollettino ufficiale telematico regionale dopo l’approvazione del bilancio. Gli indirizzi, il programma di acquisto e il piano sono trasmessi anche all’IBACN, che può esprimere parere sui beni culturali e ambientali entro 60 giorni; decorso inutilmente il termine, il parere si considera acquisito.

Inventari e ricognizioni periodiche

I beni regionali sono descritti in inventari tenuti e aggiornati dalla struttura competente in materia di demanio e patrimonio. L’inventario generale comprende:

  • inventario dei beni demaniali;
  • inventario dei beni immobili patrimoniali;
  • inventario dei beni mobili patrimoniali.

Ogni atto di acquisto, alienazione o altro atto che modifichi lo stato patrimoniale deve essere comunicato alla struttura competente, che trasmette i dati necessari alla struttura finanziaria e di bilancio per lo stato patrimoniale.

L’inventario dei beni demaniali riporta lo stato risultante dai dati catastali e, per i beni trasferiti dallo Stato, dai decreti di trasferimento e dai verbali di consegna, incluse le concessioni eventualmente assentite. L’inventario dei beni immobili patrimoniali contiene, di norma, dati identificativi, catastali, di provenienza, estensione, reddito, valore, uso o servizio speciale e destinazione urbanistica. I beni mobili di uso durevole sono inventariati dalla struttura competente in materia di patrimonio.

I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono soggetti a ricognizione periodica per migliorarne l’utilizzazione e aggiornare i valori inventariali. La Giunta fissa le scadenze, che non possono superare:

  • 5 anni per i beni mobili;
  • 10 anni per i beni immobili.

Beni mobili: acquisizione, uso e responsabilità dei consegnatari

L’acquisizione dei beni mobili è disciplinata dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente. La Giunta definisce le categorie dei beni mobili durevoli da inventariare e le procedure per uso, conservazione e alienazione, inclusa la nomina dei consegnatari, le loro attribuzioni e le modalità di controllo, ispezione e dichiarazione di fuori uso.

I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati o permutati oppure ceduti gratuitamente a istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche o associazioni senza fine di lucro operanti nel territorio regionale. La disciplina si applica anche agli enti pubblici dipendenti dalla Regione o da essa istituiti, secondo i rispettivi regolamenti o, in mancanza, secondo le regole regionali.

I consegnatari rispondono dei beni affidati fino al legale discarico e devono vigilare sul loro buon uso, custodia e funzionalità. Devono inoltre accertare i danni causati da terzi per le necessarie azioni di tutela; non rispondono del deterioramento abusivo o colpevole dei beni regolarmente affidati o dati a sub-consegnatari, salvo omessa vigilanza.

Uso particolare dei beni demaniali e indisponibili

L’uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere concesso nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale. L’atto di concessione, adottato dal responsabile della struttura competente, deve indicare durata, canone, cauzione, uso assentito e condizioni per la conservazione del bene e per l’esercizio dell’attività.

Per concessionari pubblici, società a prevalente capitale pubblico ed enti senza fini di lucro che utilizzino il bene per finalità istituzionali, il canone può essere meramente ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.

Alla scadenza della concessione, le eventuali opere realizzate sul bene e le pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, ferma la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino. Se beni demaniali o indisponibili sono attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature o manufatti simili di pubblico interesse, il canone annuo può essere sostituito da una congrua indennità.

Restano salve le diverse disposizioni regionali speciali già vigenti.

Locazione, affitto e comodato dei beni disponibili

I beni del patrimonio disponibile possono essere dati in affitto, locazione o uso oneroso con provvedimento del responsabile competente, nel rispetto degli indirizzi della Giunta. I contratti possono essere conclusi con trattativa privata, previa pubblicizzazione adeguata e, se vi sono più richieste, mediante gara ufficiosa.

I medesimi beni possono essere concessi gratuitamente, con deliberazione della Giunta, in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche o private senza scopo di lucro che perseguano finalità statutarie di interesse collettivo e generale. In questo caso non è richiesta la pubblicizzazione. I beni concessi non possono essere sublocati.

Gestione indiretta e valorizzazione di immobili

La gestione dei beni immobili regionali può essere affidata, con deliberazione della Giunta:

  • a una società di gestione individuata mediante gara pubblica, secondo criteri di vantaggiosità, efficacia e qualità;
  • agli enti locali;
  • alle Università per finalità pubbliche generali, sulla base di manifestazione di interesse e di un piano di utilizzo che indichi anche le risorse economiche per eventuali investimenti;
  • gratuitamente agli Enti del Terzo settore, ai sensi della disciplina richiamata, con divieto di subaffidamento.

Per gli affidamenti agli enti locali è attribuita preferenza alla manifestazione di interesse dell’ente territoriale sul cui territorio insiste il bene. Gli investimenti eventualmente previsti possono beneficiare del concorso finanziario regionale, previa valutazione dei progetti e dei piani di utilizzo.

I beni immobili regionali possono inoltre essere apportati a fondi immobiliari chiusi e, per quanto previsto dall’articolo specifico, conferiti a fondi comuni di investimento in base alla disciplina statale richiamata.

Conferimento a fondi comuni di investimento

Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale a fondi comuni di investimento avviene previa deliberazione della Giunta, che approva il progetto di valorizzazione e ne dichiara la pubblica utilità.

La deliberazione, acquisito il parere delle amministrazioni comunali interessate, produce anche, se necessario in variante agli strumenti urbanistici, l’ammissibilità della destinazione funzionale prevista dal progetto e la regolarizzazione edilizia e urbanistica degli immobili. I comuni devono esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; in caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali, decide l’Assemblea legislativa regionale.

Alloggi di servizio

Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro sia indispensabile per un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L’atto di concessione è accompagnato da un disciplinare con gli obblighi del concessionario.

Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione e i consumi, salvo le spese di installazione dell’apparecchio telefonico e il relativo canone fisso, per le quali può essere concesso un contributo se l’installazione è motivata da ragioni di servizio. La concessione è disposta dal responsabile competente su richiesta motivata della struttura presso cui sussiste l’esigenza di servizio.

Alienazioni, acquisti e competenze

Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono deliberati dalla Giunta regionale. Gli atti successivi e conseguenti, compresa la sottoscrizione dei contratti in nome e per conto della Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

Se l’esigenza di acquistare o cedere immobili deriva da lavori eseguiti da altri enti in nome e per conto della Regione, la Giunta può affidare a tali enti anche le relative procedure e la sottoscrizione degli atti.

Restano ferme le competenze del servizio di tesoreria regionale per riscossione e pagamento del prezzo.

Prezzo di vendita, perizie e prelazioni

Il prezzo di vendita è determinato con perizia di stima, prendendo prioritariamente a riferimento:

  • per i terreni non edificabili, i valori agricoli di mercato;
  • per edifici e terreni edificabili, le quotazioni semestrali OMI dell’Agenzia delle Entrate.

Ai valori così determinati possono essere applicati aumenti o riduzioni in relazione alle caratteristiche del singolo cespite. La Giunta individua i casi in cui il prezzo è determinato previa verifica di congruità da parte dell’Ufficio provinciale del territorio dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’acquisto da parte del conduttore o concessionario può essere riconosciuta un’indennità per i miglioramenti apportati, secondo l’art. 1592 c.c. È riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani abitativi o commerciali e di fondi rustici.

Modalità di alienazione dei beni immobili

La cessione ai privati dei beni immobili del patrimonio disponibile avviene, di regola, mediante pubblico incanto; se la procedura è infruttuosa, si può procedere a trattativa privata previa pubblicizzazione.

La trattativa privata diretta è ammessa, in particolare:

  • quando il valore di stima non supera 250.000 euro, limite aggiornabile dalla Giunta in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
  • quando l’acquirente è titolare di diritto di prelazione;
  • quando l’acquisto è effettuato da enti pubblici per impianti, attrezzature o servizi pubblici di interesse generale, con equiparazione delle società a prevalente capitale pubblico agli enti pubblici.

Per tali vendite, se vi sono più offerte o più soggetti aventi prelazione, si procede con gara ufficiosa.

Sono inoltre cedibili con trattativa privata diretta le porzioni di aree interessate da sconfinamento di opere su fondi altrui, le aree divenute pertinenza, i fondi interclusi e le porzioni di beni in comproprietà. Per le aree da sconfinamento la cessione può comprendere anche una fascia di pertinenza entro 3 metri dal confine dell’opera; sono a carico dell’acquirente le spese di frazionamento e gli oneri per l’occupazione pregressa. La Giunta definisce i criteri per il prezzo e per l’indennità di occupazione pregressa.

L’intenzione di procedere a tali alienazioni dirette deve essere adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale, con indicazione di individuazione, valore e soggetti coinvolti.

I beni demaniali possono essere alienati solo nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente. La Giunta può inoltre avvalersi delle norme statali sulla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, comprese le deroghe documentali e dichiarative previste dalla normativa statale richiamata; gli eventuali esoneri devono essere evidenziati nei bandi e negli atti di alienazione.

Acquisti di immobili e donazioni

L’acquisto di immobili avviene nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale. Dell’acquisto deve essere data preventiva notizia sul sito istituzionale, con indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.

Se l’acquisto avviene mediante procedura competitiva pubblica, la Giunta stabilisce le modalità e il prezzo massimo da offrire, sulla base di una valutazione estimativa interna riservata.

La Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, può accettare donazioni se ne deriva un vantaggio funzionale e sussiste interesse all’acquisizione. Se la donazione è vincolata a una finalità, il bene può essere accettato solo se la finalità è lecita, compatibile con l’interesse pubblico e non comporta un onere eccessivo rispetto al valore della liberalità.

È inoltre ammesso l’acquisto di immobili per finalità istituzionali o per obiettivi di interesse generale o rilevanza sociale, anche in deroga al previo passaggio programmatorio richiamato dalla legge, mediante esercizio del diritto di prelazione previsto dalla normativa statale richiamata.

Permuta di immobili

La Giunta può procedere alla permuta privata di immobili regionali con altri immobili, previa valutazione comparata e se ne derivi un vantaggio anche funzionale. Può inoltre disporre, con deliberazione motivata e senza limiti di valore, la permuta, anche d’uso, di beni demaniali e patrimoniali non più necessari agli usi istituzionali con immobili già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi.

Il valore degli immobili oggetto di permuta è determinato mediante perizia di stima.

Pubblicità, trasparenza e sito istituzionale

La Giunta definisce i criteri di trasparenza da seguire:

  • nella gestione dei beni immobili;
  • nell’autorizzazione a costruire a distanza inferiore a quella legale rispetto ad aree di proprietà regionale;
  • nella concessione di aree o beni per l’installazione di impianti di telefonia mobile e altre nuove tecnologie.

Definisce inoltre le modalità della pubblicizzazione prevista per locazioni, comodati e alienazioni. Le previsioni sulla gestione, sull’inventario e sui criteri di trasparenza sono pubblicate in un’apposita sezione del portale istituzionale dell’ente.

Pagamento del prezzo e rateizzazione

Nelle alienazioni immobiliari il prezzo è normalmente corrisposto al momento della stipula. La rateizzazione può essere autorizzata dal responsabile competente, che fissa anticipo, numero e periodicità delle rate.

La durata della dilazione non può superare 20 anni; sugli importi rateali sono dovuti interessi almeno pari al tasso legale. La proprietà si trasferisce alla stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia del pagamento rateale.

La Giunta può fissare criteri per rateizzazioni fino a 30 anni quando l’acquirente sia un soggetto pubblico e il bene sia destinato a scopi istituzionali, impianti, attrezzature o servizi pubblici di interesse generale.

Indennizzi assicurativi per danni al patrimonio regionale

Gli indennizzi corrisposti da compagnie assicurative per danni subiti dal patrimonio regionale, compresi quelli causati da eventi meteorologici avversi, sono vincolati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione dei beni danneggiati, anche ai fini della loro rifunzionalizzazione.

Trattamento dei dati

Per le funzioni di acquisizione, conservazione, gestione, alienazione e controllo dei beni, la Regione è autorizzata a trattare i dati relativi a inventari, procedure contrattuali, soggetti, importi, contratti, esecuzione, variazioni e inadempimenti. È autorizzata anche a svolgere tutte le principali operazioni di trattamento, inclusa la comunicazione e la diffusione in forma aggregata a enti pubblici e soggetti privati, nonché la creazione di banche dati.

Disposizioni finali, abrogazioni e regime transitorio

La disciplina regionale lascia salve le eventuali diverse regole contenute nei regolamenti del Consiglio regionale o degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, quando questi siano competenti in materia di amministrazione, gestione e contabilità dei beni.

Per la determinazione dei prezzi degli immobili urbani, fino alla definizione delle tariffe d’estimo previste dalla normativa richiamata, si applicano di norma i criteri fiscali indicati dalla legge statale menzionata.

Sono abrogate la L.R. 10 aprile 1989, n. 11, la L.R. 7 novembre 1994, n. 44 e gli articoli da 26 a 45 del Regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53, salvo il regime transitorio che ne mantiene l’applicazione fino all’approvazione degli atti giuntali previsti dalla nuova legge. Sono inoltre soppresse specifiche parole in altra legge regionale richiamata.

Le procedure di alienazione già in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano a essere regolate fino alla conclusione dalle norme previgenti, purché sia stata presentata domanda nei termini allora previsti.

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