L.R. Emilia-Romagna 12/2000
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina l’organizzazione, la qualificazione, il calendario, la vigilanza e la promozione delle manifestazioni fieristiche in Emilia-Romagna, distinguendo tra fiere internazionali, nazionali, regionali e locali. Prevede regole per enti e società fieristiche, trasformazione degli enti autonomi, sanzioni e strumenti di coordinamento e promozione. Molte scadenze originarie riguardavano il 2000-2002 e risultano oggi superate.
Ordinamento del sistema fieristico regionale dell'Emilia-Romagna
Ordinamento del sistema fieristico regionale dell’Emilia-Romagna
La legge disciplina il sistema fieristico regionale dell’Emilia-Romagna, fissando principi, qualifiche delle manifestazioni, regole per gli organizzatori, vigilanza, sanzioni e strumenti di promozione e coordinamento. Il testo è orientato a un sistema fieristico integrato, fondato su concorrenza, trasparenza e valorizzazione economica e internazionale del territorio.
Finalità e principi generali
La Regione promuove lo sviluppo dell’attività fieristica e delle attività strumentali, nonché la costruzione, manutenzione e qualificazione delle strutture espositive e delle infrastrutture correlate. L’attività fieristica deve svolgersi secondo logiche di concorrenza e imprenditorialità; gli operatori sono qualificati come operatori di mercato soggetti alle regole concorrenziali. Regione ed enti locali conservano competenze su calendarizzazione e attribuzione delle qualifiche, nel rispetto dell’autonomia gestionale degli enti fieristici.
Le manifestazioni fieristiche sono considerate uno strumento di crescita economica e sociale, di ampliamento degli scambi commerciali e di diffusione di innovazione, informazione specializzata e attività creative nei settori cultura, arte e design. La Regione promuove inoltre il coordinamento interregionale per criteri omogenei di qualificazione, requisiti dei quartieri fieristici, calendario nazionale e raccolta dati statistici, nonché metodi uniformi di certificazione dei dati a livello sovraregionale.
Definizioni e tipologie di manifestazioni
Ai fini della legge, sono considerate manifestazioni fieristiche le attività limitate nel tempo, svolte in regime di libera concorrenza in idonee strutture espositive, per la presentazione, promozione o commercializzazione di beni e servizi. Sono individuati come soggetti rilevanti espositori, visitatori e organizzatori; questi ultimi devono possedere i requisiti previsti dalla legge, mentre gli organizzatori provenienti da Paesi UE sono legittimati secondo le norme del rispettivo ordinamento.
Le manifestazioni si distinguono in:
- fiere generali, aperte al pubblico e senza limitazioni merceologiche, con eventuale vendita e consegna immediata;
- fiere specializzate, riservate agli operatori professionali, senza consegna immediata e con possibile accesso del pubblico come visitatore;
- mostre-mercato, aperte al pubblico o a operatori professionali, finalizzate alla promozione e vendita;
- esposizioni, aperte al pubblico e prive di immediata finalità commerciale, con finalità sociale, culturale, tecnica e scientifica.
La vendita nelle fiere generali e nelle mostre-mercato, nonché l’accesso del pubblico alle fiere specializzate, sono regolati esclusivamente dal regolamento di manifestazione. Restano ferme le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e di tutela del lavoro. La durata ordinaria non può superare 15 giorni, salvo deroghe eccezionali per particolari esigenze produttive e commerciali.
Manifestazioni escluse
Sono escluse dalla disciplina:
- esposizioni permanenti di beni e servizi con finalità esclusivamente promozionali;
- esposizioni marginali collegate a convegni o manifestazioni culturali;
- sagre paesane, feste patronali e iniziative folcloristiche locali;
- manifestazioni nei locali di produzione volte a promuovere o vendere i prodotti esposti;
- mostre e esposizioni non commerciali di opere d’arte;
- mostre zoologiche, filateliche, numismatiche o mineralogiche prive di prevalente finalità commerciale o di scambio;
- attività di vendita già disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa o su aree pubbliche.
Qualifica delle manifestazioni e requisiti
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate come internazionali, nazionali, regionali o locali. La qualifica internazionale, nazionale o regionale è attribuita o revocata dalla Regione prima dello svolgimento, in sede di inserimento nel calendario fieristico regionale, e costituisce requisito per l’accesso alla promozione del calendario e ad eventuali contributi a bando.
La qualifica è riconosciuta in base a criteri che riguardano:
- consistenza numerica e provenienza di espositori e visitatori;
- caratteristiche e dimensioni del mercato di riferimento;
- idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi;
- risultati delle precedenti edizioni, da documentare con relazione consuntiva e scheda dati da trasmettere alla Regione entro 40 giorni dalla chiusura.
Le manifestazioni internazionali e nazionali devono svolgersi in quartieri fieristici dotati di requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali adeguati, salvo deroghe motivate dal dirigente competente. I dati relativi a espositori e visitatori devono essere rilevati con sistemi certificabili e oggettivi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta. La qualifica locale è attribuita o confermata dai Comuni competenti.
Sistema fieristico regionale, quartieri e centri fieristici
Il sistema fieristico regionale è costituito dai quartieri e dai centri fieristici permanenti attivi in Emilia-Romagna e dalle manifestazioni ivi realizzate. I quartieri fieristici sono aree appositamente edificare e destinate dalla pianificazione urbanistica ad accogliere manifestazioni fieristiche. Il centro fieristico permanente è l’insieme del quartiere e delle strutture, infrastrutture e servizi specificamente finalizzati allo svolgimento delle manifestazioni.
I requisiti di idoneità dei quartieri e i controlli di verifica sono definiti da deliberazione della Giunta nel rispetto della normativa statale. Nelle procedure di valutazione dei PTCP, la Regione verifica la coerenza di nuovi quartieri o centri fieristici con gli indirizzi della programmazione regionale.
Soggetti gestori dei centri fieristici e trasformazione degli enti fieristici
I soggetti gestori dei centri fieristici devono essere società di capitali che abbiano come oggetto la gestione del centro fieristico, comprensiva dei beni e dei servizi essenziali; devono reinvestire annualmente parte degli utili nello sviluppo e valorizzazione del settore e prevedere un organo di controllo o revisione contabile. Per le società con capitale pari o superiore a Lire 200 milioni è richiesta la certificazione del bilancio annuale; tale previsione non si applica alle società quotate.
Le società devono inviare ogni anno entro settembre una dichiarazione sul permanere dei requisiti. Se svolgono anche attività di organizzazione fieristica, devono tenere contabilità separata tra le diverse attività.
Gli enti autonomi fieristici di Bologna, Parma, Piacenza e Rimini sono stati tenuti a trasformarsi in società per azioni entro 730 giorni dall’entrata in vigore della legge. La trasformazione comportava la partecipazione di soggetti pubblici e privati, il subentro nei rapporti e nel patrimonio dell’ente, inclusi marchi e opere dell’ingegno, e maggioranze qualificate per modifiche statutarie rilevanti e per operazioni su marchi, beni e partecipazioni. La disciplina prevedeva anche la possibilità di includere nell’oggetto sociale l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e la partecipazione ad altre società del settore.
Procedimento di trasformazione e regime transitorio
La deliberazione di trasformazione degli enti fieristici richiedeva la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’organo competente ed era soggetta ad approvazione della Giunta regionale, con efficacia automatica decorso il termine di 90 giorni senza provvedimento. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge gli associati dovevano nominare un collegio di cinque esperti, di cui due designati dalla Regione, per supportare la trasformazione. In caso di inerzia o mancato raggiungimento della maggioranza entro il termine, la Giunta regolava i poteri del collegio per concludere il procedimento.
Fino al completamento della trasformazione, continuava ad applicarsi la normativa regionale previgente. La Giunta poteva sospendere l’approvazione della delibera di trasformazione per non oltre 360 giorni in relazione a eventuali interventi legislativi sugli oneri fiscali connessi. Dalla data di entrata in vigore della legge non potevano essere riconosciuti nuovi enti autonomi fieristici.
Comunicazione, iscrizione al calendario e istruttoria
Chi intende svolgere manifestazioni fieristiche in Emilia-Romagna deve comunicarlo allegando il regolamento di manifestazione: alla Regione per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali; al Comune per quelle locali. La comunicazione deve indicare denominazione, qualifica, luogo, date e settori merceologici e contenere una dichiarazione sostitutiva relativa a:
- svolgimento in quartiere fieristico idoneo o in altra sede sicura e agibile;
- pari opportunità di accesso agli operatori interessati e qualificati;
- condizioni contrattuali trasparenti, non discriminatorie e con tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
Le comunicazioni per l’iscrizione al calendario regionale devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno precedente a quello di svolgimento. La documentazione da allegare, a pena di irricevibilità, e quella relativa alla relazione consuntiva sono stabilite dalla Giunta. L’organizzatore può aggiungere ulteriore documentazione utile all’istruttoria e deve comunicare preventivamente ogni variazione rispetto a una manifestazione già inserita in calendario.
L’amministrazione esamina le comunicazioni tempestive e, in caso di errore scusabile o fondate ragioni, può rimettere in termini o consentire rettifiche e integrazioni. Se vi sono sovrapposizioni tra manifestazioni con caratteristiche analoghe nello stesso territorio e nello stesso periodo, la Regione promuove un accordo; in mancanza, iscrive quella ritenuta più idonea, valutando in particolare la certificazione dei dati di presenze, la capacità professionale e finanziaria dell’organizzatore, il grado di specializzazione e l’ampiezza del programma promozionale. Se la documentazione è ritenuta non idonea, la Regione può negare l’iscrizione o cancellare la manifestazione dal calendario.
Calendario fieristico regionale e calendario delle fiere locali
Il calendario fieristico regionale è adottato dal dirigente competente entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato sul BURERT. L’iscrizione riporta luogo, denominazione, soggetto organizzatore, date di apertura e chiusura, tipo e qualifica, settori merceologici ammessi e certificazioni possedute dagli organizzatori.
Fino all’adozione del calendario, gli organizzatori possono chiedere la modifica dei dati da iscrivere. Per le manifestazioni locali, il calendario è gestito dalla Regione con procedure informatizzate: i Comuni trasmettono i dati delle manifestazioni di cui ricevono comunicazione, la Regione li valida e la validazione è necessaria per la pubblicazione automatica del calendario delle fiere locali.
Vigilanza, sanzioni e conseguenze delle violazioni
La vigilanza, l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni e la riscossione competono ai Comuni per le manifestazioni locali e alla Regione per quelle di qualifica superiore.
Sono previste sanzioni pecuniarie, commisurate alla superficie espositiva netta occupata, per chi:
- promuove o pubblicizza manifestazioni in difformità da quanto comunicato e iscritto in calendario;
- non applica il regolamento di manifestazione;
- applica tariffe di iscrizione, quote di partecipazione o prezzi d’ingresso diversi o superiori senza previa autorizzazione per comprovati e imprevisti motivi.
In caso di reiterate violazioni, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista l’esclusione per tre anni dall’accesso a sovvenzioni e contributi regionali. Per le manifestazioni fieristiche locali, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà.
Promozione, coordinamento e osservatorio
Per la promozione del sistema fieristico regionale è istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, eventualmente supportato da una struttura tecnico-giuridica, con compiti e criteri di funzionamento definiti dalla Giunta.
La Regione può concorrere finanziariamente, nell’ambito dei programmi regionali di promozione dell’esportazione e dell’internazionalizzazione, a iniziative sui mercati esteri realizzate da società fieristiche o da società organizzatrici di manifestazioni fieristiche. Le iniziative possono riguardare attività di acquisizione di espositori e visitatori esteri e progetti promozionali ed espositivi organici finalizzati a valorizzare aree merceologiche o filiere produttive regionali. Il concorso può avvenire anche tramite partecipazione della Regione alle società fieristiche che gestiscono i centri fieristici.
La Regione può inoltre sostenere, mediante contributi in conto capitale e accordi con enti locali e gestori, progetti di qualificazione dei centri fieristici e servizi specializzati, con priorità per iniziative congiunte tra diversi gestori. È previsto un osservatorio regionale sul sistema fieristico, che elabora uno studio sistematico del mercato e un rapporto statistico annuale; le modalità operative sono definite con atto dirigenziale.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
La copertura degli oneri derivanti dalla legge è assicurata mediante l’istituzione o la modifica di capitoli di bilancio regionale. Sono abrogate la legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie della presente legge, e gli articoli 7, 8 e 9 e il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 4 luglio 1983, n. 21.
Attualità della disciplina
La legge contiene molte disposizioni transitorie legate alla trasformazione degli enti fieristici e a scadenze risalenti ai primi anni 2000; tali parti sono oggi storicamente superate. Restano invece rilevanti, in linea generale, le norme organizzative e di sistema sul settore fieristico regionale, nei limiti delle successive modifiche legislative e della vigente disciplina regionale e statale applicabile.
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