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Legge

L.R. Emilia-Romagna 4/2000

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 4/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna le professioni di guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale-escursionistica, con requisiti di accesso, elenchi, formazione, controlli, sanzioni e deroghe. Prevede anche agevolazioni per le guide nei musei, contributi per rifugi escursionistici e alcune norme transitorie e abrogative.

Disciplina delle professioni turistiche di animazione e accompagnamento in Emilia-Romagna

Disciplina delle attività di animazione e accompagnamento turistico in Emilia-Romagna

La legge definisce e regola le professioni turistiche di animazione e di accompagnamento operanti nel territorio dell’Emilia-Romagna. La disciplina riguarda in particolare guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale-escursionistica, con alcune specializzazioni e con regole su idoneità, formazione, controlli, sanzioni e contributi per il turismo escursionistico.

Figure professionali e ambito delle attività

La norma individua tre principali professioni turistiche. La guida turistica accompagna singoli o gruppi nelle visite a opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici e altri beni storico-artistici, illustrandone le attrattive. L’accompagnatore turistico assiste persone o gruppi nei viaggi in Italia o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico e fornisce informazioni sulle località di transito, fuori dalle competenze tipiche della guida turistica. La guida ambientale-escursionistica illustra aspetti ambientali e naturalistici del territorio e conduce visite in ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, con esclusione dei percorsi di particolare difficoltà o che richiedono tecniche alpinistiche.

La guida ambientale-escursionistica può essere specializzata; sono previste specializzazioni in cicloturismo e mountain bike, equiturismo, turismo acquatico e turismo subacqueo. Ulteriori specializzazioni possono essere individuate dalle Province e sottoposte a valutazione tecnica regionale, con definizione di denominazione, ambito territoriale, titoli necessari e modalità formative. La Giunta regionale approva periodicamente l’elenco aggiornato delle specializzazioni validate.

Requisiti per l’esercizio delle professioni

Per esercitare le professioni disciplinate dalla legge occorrono cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE, oppure residenza in Italia da almeno tre anni, e il possesso dell’idoneità professionale ottenuta mediante titoli o verifiche previste dalla normativa richiamata. È inoltre necessaria la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti ai partecipanti.

Per guida ambientale-escursionistica specializzata in turismo subacqueo servono requisiti aggiuntivi: idoneità come guida ambientale-escursionistica, brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da associazioni subacquee nazionali riconosciute e frequenza con profitto di un corso di primo intervento o equipollente. Per le attività di guida e accompagnamento svolte da cittadini UE in Italia si applicano le norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera prestazione dei servizi.

Ambito territoriale e specializzazioni

L’idoneità alla guida ambientale-escursionistica consente l’esercizio su tutto il territorio regionale. Le Province possono riconoscere specializzazioni a chi già possiede l’idoneità, valutando i titoli aggiuntivi. Possono inoltre riconoscere titoli equivalenti rilasciati da CONI, enti di promozione sportiva riconosciuti o altri organismi autorizzati.

Per la guida turistica l’idoneità consente l’esercizio su base regionale, fino all’eventuale diverso ambito territoriale stabilito da disposizioni statali. La Giunta regionale può disciplinare modalità per acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza limitare l’ambito territoriale di esercizio, e la guida turistica può chiedere di sostenere un esame per una ulteriore lingua straniera.

Chi è già idoneo a una delle professioni turistiche può conseguire l’idoneità a un’altra mediante esame sulle materie differenziali.

Formazione professionale e attività formative

Le eventuali attività formative relative a queste professioni sono programmate e autorizzate dalle Province secondo la legge regionale sulla formazione professionale. La disciplina rimette quindi alla programmazione provinciale l’attivazione dei percorsi formativi, nel quadro della normativa regionale richiamata.

Elenchi regionali, attestati e tesserini

La Regione istituisce elenchi per le diverse professioni turistiche e vi inserisce coloro che abbiano superato la verifica dei requisiti. Pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale telematico i nominativi degli idonei, con l’indicazione delle lingue straniere per le quali è stato superato l’esame.

Agli idonei la Regione rilascia un attestato e un tesserino personale di riconoscimento, che deve essere esposto durante l’attività professionale. L’attestato indica i dati anagrafici, la professione e le lingue conosciute; le modalità di rilascio e rinnovo del tesserino sono demandate a delibera della Giunta regionale.

Deroghe, esclusioni e attività occasionali

Non sono richiesti i requisiti ordinari per alcune categorie: le guide degli altri Stati UE che accompagnano gruppi in viaggi organizzati a durata limitata e circuito chiuso; chi svolge le attività in modo non professionale, senza compenso e solo a favore dei soci di associazioni senza scopo di lucro; e chi, come titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi, svolge attività di accoglienza e accompagnamento da e per porti, aeroporti o stazioni.

È inoltre ammesso l’esercizio occasionale della guida turistica, con preventiva comunicazione al Comune, da parte di esperti riconosciuti nel contesto di iniziative didattiche o divulgative sul patrimonio artistico e culturale dell’Emilia-Romagna, organizzate da enti pubblici o da soggetti senza scopo di lucro con finalità di valorizzazione dei beni culturali. La comunicazione va presentata almeno quindici giorni prima; il Comune può vietare lo svolgimento della prestazione almeno dieci giorni prima dell’evento.

I Comuni verificano anche la documentazione delle guide degli Stati UE che operano nei casi di deroga previsti dal D.P.R. richiamato.

Libera prestazione dei servizi da parte di operatori UE

I soggetti abilitati nell’ordinamento del proprio Stato membro a svolgere le professioni di guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale-escursionistica possono operare in Emilia-Romagna in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di autorizzazione, secondo la direttiva sui servizi nel mercato interno.

Agevolazioni per le guide

Le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche, quando accompagnano un gruppo, sono ammesse gratuitamente in musei, gallerie, monumenti, parchi e strutture analoghe, in base alla disciplina richiamata dal regio decreto-legge del 1937.

Vigilanza, controlli e sanzioni

I Comuni esercitano la vigilanza e il controllo sulle attività professionali disciplinate dalla legge e rilasciano i nulla osta previsti per le prestazioni occasionali. Per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative; i Comuni trasmettono alla Provincia i verbali delle contravvenzioni e gli eventuali reclami dei clienti.

Le sanzioni amministrative previste sono: da 500 a 3.000 euro per esercizio senza idoneità, da 50 a 300 euro per mancata esibizione del tesserino e da 1.000 a 6.000 euro per le imprese turistiche che si avvalgano di soggetti non idonei. I proventi sono incamerati dai Comuni per coprire le spese di vigilanza e controllo.

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione all’esercizio professionale può essere sospesa da uno a sei mesi in caso di reiterate violazioni relative all’esibizione del tesserino o all’uso di soggetti non idonei, oppure per comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività. In caso di reiterazione della sospensione o di particolare gravità, l’autorizzazione può essere revocata. La competenza a disporre sospensione e revoca spetta alla Provincia sulla base dei verbali comunali e dei reclami dei clienti.

Norme di raccordo, esclusioni e abrogazioni

La legge non si applica a chi consegue la qualifica prevista dalla legge sui parchi nazionali. Restano validi l’elenco degli abilitati alla professione di interprete turistico formato ai sensi della precedente legge regionale del 1981 e i diplomi di abilitazione a guida turistica e accompagnatore turistico conseguiti ai sensi di quella stessa legge, che continuano a costituire titolo abilitante.

È inoltre modificata la disciplina regionale sulla guida alpina, con soppressione del riferimento all’accompagnatore di montagna e con nuove regole sulla pubblicità dei compensi professionali.

Valorizzazione dell’escursionismo e contributi per i rifugi

Per valorizzare escursionismo e turismo naturalistico e sportivo nell’Appennino, la Regione può concedere contributi per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici classificati come rifugi. Possono beneficiarne enti locali e loro consorzi, enti parco, associazioni nazionali senza scopo di lucro dotate della disponibilità del bene, e anche soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna, limitatamente agli edifici situati sulla medesima proprietà. Il contributo può coprire fino al 50% della spesa ammissibile.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall’attuazione delle norme sulla formazione e sulle misure transitorie sono coperti tramite appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, da alimentare in sede di legge annuale di bilancio.

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