L.R. Emilia-Romagna 6/2000
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica in modo esteso la L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994 su caccia, gestione faunistica, ATC, aziende venatorie, danni agricoli, controlli e sanzioni. Introduce nuove regole su piani annuali, iscrizione dei cacciatori, aree di rispetto, catture, richiami, ungulati e appostamenti. È entrata in vigore il 1° aprile 2000.
Modifiche alla disciplina regionale emiliano-romagnola sulla fauna selvatica e l'attività venatoria
Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e l'attività venatoria
La legge regionale Emilia-Romagna n. 6 del 2000 interviene in modo organico sulla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, ridefinendo criteri di programmazione faunistico-venatoria, assetto degli ATC, aziende venatorie, gestione degli ungulati, tutela delle colture e sistema sanzionatorio. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio dell’Emilia-Romagna ed è entrata in vigore il 1° aprile 2000.
Programmazione faunistico-venatoria e indirizzi regionali
Il Consiglio regionale approva gli indirizzi per i piani faunistico-venatori provinciali sulla base della programmazione faunistico-venatoria statale, della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e delle condizioni ambientali e socio-economiche del territorio. Con lo stesso atto individua per ogni provincia la superficie agro-silvo-pastorale da usare per il calcolo degli indici di densità venatoria.
I programmi attuativi sono annuali: le Province li approvano entro il 31 dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo e li trasmettono alla Regione con le relative previsioni di spesa. La Regione finanzia i programmi provinciali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.
Ambiti territoriali di caccia: perimetrazione, natura e organi
Gli ATC sono qualificati come strutture associative senza scopi di lucro, incaricate della gestione faunistica e dell’organizzazione della caccia programmata nel territorio di competenza, sotto il controllo della Provincia.
La Provincia definisce i perimetri degli ATC sentita la commissione competente, tenendo conto di:
- confini naturali o opere rilevanti;
- comprensori omogenei di gestione faunistica;
- esigenze di conservazione e gestione delle specie previste dal piano provinciale.
La perimetrazione è confermata o rivista ogni cinque anni, con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall’approvazione dei piani; può essere modificata anche prima per motivate esigenze gestionali. Va inoltre salvaguardata l’unità delle zone umide e delle realtà ambientali interprovinciali; gli ATC su territori di più Province sono definiti d’intesa tra le Province contigue.
Gli ATC hanno dimensione subprovinciale e possono individuare distretti di gestione della fauna stanziale e degli ungulati. I confini sono tabellati con cartelli arancioni esenti da tasse. Il tabellamento è curato dal Comitato direttivo e controllato dalla Provincia.
Compiti e disciplina interna degli ATC
Agli ATC è affidata la programmazione e gestione locale della fauna e della caccia programmata. In particolare:
- redigono programmi annuali con ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, dei prelievi programmati, incremento delle popolazioni, difesa delle colture e limitazioni al prelievo;
- trasmettono i programmi alla Provincia entro il 31 gennaio;
- organizzano interventi di miglioramento degli habitat e attività di supporto alla gestione faunistica;
- assegnano incentivi ai conduttori dei fondi rustici per le finalità previste dalla legge statale;
- deliberano sull’accesso dei cacciatori iscritti;
- erogano contributi per prevenzione e indennizzo dei danni agricoli;
- stabiliscono forme di collaborazione dei cacciatori e relativi compensi;
- possono proporre limitazioni ulteriori al calendario venatorio provinciale entro quindici giorni dalla sua emanazione.
La Regione fissa la misura massima del contributo annuo che ciascun cacciatore può essere tenuto a versare per l’iscrizione, secondo criteri di omogeneità e accessibilità sociale. L’ATC determina poi l’importo concreto e non può imporre altri contributi non previsti dalla legge.
L’ATC può dotarsi di strutture tecnico-amministrative, anche comuni con altri ambiti.
Iscrizione dei cacciatori agli ATC e mobilità controllata
La Regione disciplina quantità, tempi e modalità di accesso agli ATC. Ogni ATC deve soddisfare le richieste di iscrizione fino al limite di disponibilità fissato dalla Regione.
Ha diritto all’iscrizione:
- il cacciatore residente nell’ATC;
- oppure chi sia stato consecutivamente iscritto nello stesso ATC nelle stagioni venatorie 1998-1999 e 1999-2000.
Le eventuali disponibilità residue sono assegnate secondo priorità progressive a:
- residenti nella Provincia;
- residenti negli ATC dell’Emilia-Romagna con maggiore densità venatoria;
- residenti nella Regione;
- residenti in altre Regioni;
- italiani residenti all’estero e stranieri.
La domanda si presenta al Comitato direttivo dell’ATC; il rinnovo è tacito salvo rinuncia nel termine stabilito. Il rigetto deve essere motivato e contro di esso è ammesso ricorso alla Provincia, la cui decisione è definitiva.
È ammessa in Emilia-Romagna la caccia alla fauna migratoria fuori dall’ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria, secondo le forme e le specie consentite dai calendari venatori. Sono inoltre regolati scambi infraregionali e interregionali, e l’allenamento dei cani in ATC diverso da quello di appartenenza fuori periodo di caccia, previa autorizzazione provinciale.
Tutela ambientale, biotopi e specie di interesse comunitario
La Regione e le Province promuovono il ripristino e la creazione di biotopi per realizzare habitat idonei alla sopravvivenza e riproduzione delle specie tutelate, nel rispetto della normativa comunitaria agricola e ambientale, con specifico riferimento alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Nella disciplina dei contributi e degli interventi di valorizzazione ambientale, si privilegiano le attività di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione faunistico-venatoria, soprattutto per la presenza di ungulati.
Danni alle produzioni agricole e fondo per gli indennizzi
La legge ridefinisce in modo dettagliato la ripartizione degli oneri per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere sui terreni coltivati o a pascolo. In sintesi:
- gli ATC sopportano gli oneri per i danni nei fondi ricompresi nei rispettivi ambiti;
- i titolari di centri privati della fauna e delle aziende venatorie rispondono dei danni causati dalle specie cacciabili ammesse nei rispettivi piani;
- i proprietari o conduttori dei fondi rustici e delle altre strutture territoriali private rispondono dei danni nei propri terreni;
- le Province sostengono i danni provocati nelle zone di protezione, nei parchi, nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue dove la caccia è vietata.
Le Province concedono contributi anche per interventi di prevenzione e per l’indennizzo dei danni provocati da:
- specie cacciabili nelle zone di protezione;
- specie protette, piccione di città e specie il cui prelievo sia vietato, anche temporaneamente, per pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale.
Il finanziamento grava sul fondo regionale istituito dalla legge statale per i danni nelle zone di protezione, mentre per parchi, riserve e aree contigue la copertura è assicurata da un apposito capitolo del bilancio regionale. Una quota delle risorse è ripartita preventivamente tra le Province in proporzione a superficie agro-silvo-pastorale, superficie degli ambiti protetti e attività agricole svolte.
Zone di rispetto, oasi e aree protette
All’interno degli ATC possono essere istituite aree di rispetto per una tutela particolare di popolazioni di fauna selvatica. Tali aree:
- sono istituite dagli organismi direttivi dell’ATC mediante i programmi annuali;
- devono essere tabellate dall’ATC;
- possono prevedere divieti o modalità più restrittive di caccia;
- devono durare per un periodo sufficiente a garantire tutela efficace e comunque almeno una stagione venatoria;
- non possono superare complessivamente il 10% della superficie dell’ATC.
I danni arrecati in tali aree restano a carico dell’ATC, salvo quelli provocati da specie protette.
Viene inoltre precisata la disciplina delle zone di protezione e delle oasi, con soppressione di alcune previgenti previsioni riferite ai parchi.
Catture, soccorso della fauna e controllo di specie problematiche
La Provincia rilascia, previo parere dell’INFS, autorizzazioni specifiche per la cattura temporanea e l’inanellamento di uccelli a scopo scientifico.
La Regione emana direttive su:
- soccorso della fauna selvatica in difficoltà;
- detenzione temporanea;
- successiva liberazione;
- funzionamento dei centri di recupero animali selvatici;
- modalità di consegna o segnalazione di capi morti, feriti o debilitati e delle carcasse di ungulati con palchi o corna.
Per la Nutria (Myocastor coypus) le Province devono predisporre piani di controllo finalizzati all’eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.
La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell’ambito del controllo delle specie di fauna selvatica spetta alla Provincia.
Divieti generali e protezione della fauna
È vietato a chiunque manipolare, prelevare, detenere o vendere uova, nuovi nati ed esemplari di fauna selvatica, con particolare riferimento ai piccoli di ungulati.
La disciplina sanzionatoria è estesa a numerose violazioni, tra cui la detenzione o vendita illecita di fauna, l’uso di mezzi non selettivi, le immissioni irregolari, l’inosservanza delle limitazioni negli ATC, la mancata compilazione del tesserino, l’uso abusivo di richiami vivi, l’abbattimento di ungulati in forme non consentite e varie condotte vietate nell’esercizio venatorio.
Appostamenti, richiami vivi e cattura di uccelli a fini di richiamo
La normativa interviene in modo ampio sugli appostamenti fissi e temporanei e sui richiami vivi.
Per gli appostamenti fissi:
- l’autorizzazione può avere durata quinquennale;
- è rilasciata dalla Provincia solo ai titolari di licenza;
- le strutture entro aziende venatorie seguono una disciplina speciale e non richiedono alcune autorizzazioni o opzioni previste altrove;
- è consentito l’uso di richiami ottici e di giostre con stampi, secondo le condizioni previste.
Per gli appostamenti temporanei sono rafforzate le regole su distanze, assenso del proprietario o conduttore, rimozione delle strutture e limiti di presenza dei cacciatori.
La cattura di uccelli a fini di richiamo è regolata attraverso impianti istituiti dalla Provincia su parere INFS, gestiti da personale qualificato. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati; quelli non consentiti devono essere liberati. Gli impianti godono di un’area di rispetto tabellata tra 300 e 500 metri.
È consentito l’uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento.
Aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie e centri privati
La Provincia autorizza, sentito l’INFS, l’istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nei limiti e con la densità stabiliti dal piano faunistico-venatorio provinciale, calcolati sulla superficie agro-silvo-pastorale. Se i territori ricadono in Province diverse, decide la Provincia con la superficie maggiore, sentita l’altra.
L’autorizzazione è subordinata all’assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il rinnovo richiede, in linea generale, nuovo assenso o dichiarazione sostitutiva; le domande di rinnovo vanno presentate almeno sei mesi prima della scadenza. Se manca un contratto scritto di conduzione e non c’è accordo tra proprietario e conduttore, prevale la volontà del proprietario.
La Provincia può disporre inclusioni coattive di terreni, per motivate ragioni tecniche, anche senza assenso scritto, con indennità ai dissenzienti; l’inclusione coattiva non può superare il 10% della superficie del centro privato. Per i terreni demaniali è richiesto il nulla osta dell’ente competente, che si intende accordato se non arriva risposta entro sessanta giorni.
Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentita l’immissione o liberazione di fauna selvatica dopo il 31 agosto, salvo specifiche disposizioni provinciali in caso di avversità atmosferiche. Nelle aziende venatorie è inoltre prevista una disciplina speciale per la gestione e la gestione faunistico-venatoria.
Zone e campi per l’addestramento dei cani
Le Province possono autorizzare, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e previo assenso scritto dei proprietari o conduttori:
- zone di almeno 100 ettari per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia;
- campi fino a 40 ettari;
- campi recintati di almeno 10 ettari;
- campi per cani da tana in aree delimitate.
Le zone e i campi possono essere istituiti negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie; nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite solo le attività cinofile espressamente previste.
La disciplina prevede limiti su specie utilizzabili, sparo, gare cinofile, durata dell’istituzione, rinnovi, periodi di sospensione e possibilità di autorizzare gare in zone di ripopolamento, centri di riproduzione, aziende venatorie e ATC, con specifiche condizioni. La Regione deve emanare direttive su istituzione e gestione.
Regime dei fondi chiusi
Nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, o da corsi/specchi d’acqua permanenti aventi determinate caratteristiche dimensionali, l’esercizio venatorio è vietato. I fondi chiusi vanno notificati ai competenti uffici provinciali e devono essere tabellati a cura dei proprietari o conduttori.
Su richiesta del proprietario o conduttore, la Provincia può autorizzare catture di fauna selvatica per la protezione delle colture, oppure effettuarle in accordo con l’interessato; la fauna catturata è destinata a ripopolamento.
Caccia agli ungulati
La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione compatibile con l’ambiente e al raggiungimento degli obiettivi della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e dei piani provinciali, ed è regolata da apposito regolamento regionale.
Tra le innovazioni principali:
- la caccia al cinghiale può avvenire anche con il metodo della girata;
- i corsi di formazione e aggiornamento comprendono esami finali e possono essere organizzati anche da associazioni e altri soggetti con esperienza;
- la caccia al cinghiale in aree recintate autorizzate non richiede l’attestato;
- gli ATC possono destinare una quota dei piani di abbattimento di cervidi o bovidi a cacciatori non residenti e prevedere contributi commisurati ai costi di gestione;
- è consentita la realizzazione di altane per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti, controlli e attività venatoria, con consenso del proprietario o conduttore, parere della Provincia e, se necessario, autorizzazione dell’ente competente.
Per gli ungulati diversi dal cinghiale valgono regole selettive e specifiche sanzioni in caso di abbattimento non selettivo o in violazione di tempi, modalità, limiti quantitativi o corrispondenza di sesso.
Tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio
È istituita e disciplinata la tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio, di durata annuale, parametrata alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.
Il versamento:
- si effettua al momento del pagamento della tassa di rilascio o rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa;
- per gli anni successivi va effettuato non prima della scadenza annuale;
- deve essere allegato al tesserino venatorio.
La tassa non è dovuta se il cacciatore non esercita la caccia nell’anno o la esercita esclusivamente all’estero. È inoltre previsto l’esonero per chi, prima della stagione venatoria, dichiari di voler esercitare solo nelle aziende venatorie rinunciando all’ATC e a ogni altra forma di caccia nel territorio non riservato. La tassa va rimborsata in caso di diniego della licenza.
Vigilanza, guardie volontarie e formazione
La Regione può stabilire con regolamento criteri organizzativi omogenei per l’impiego delle guardie volontarie, al fine di uniformarne i compiti.
Le associazioni venatorie promuovono, d’intesa con la Provincia, corsi annuali di formazione permanente sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia e sulle norme legislative e regolamentari.
Regime transitorio, abrogazioni ed efficacia
Sono abrogate alcune disposizioni previgenti della L.R. 8/1994, tra cui gli articoli 28 e 38 e altre previsioni puntuali indicate dalla legge.
La perimetrazione degli ATC già esistente alla data di entrata in vigore della legge si intende confermata se la Provincia non provvede alla revisione entro novanta giorni.
Sono fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge.
La legge entra in vigore il 1° aprile 2000.
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