Tribunale, Ordinanza T-486/24
Order of the President of the General Court of 13 February 2025. — NKL Associates s.r.o. v European Commission. — Interim relief – Digital services – Regulation (EU) 2022/2065 – Very large online platforms – Application for suspension of operation of a measure – Prima facie case – Urgency – Weighing up of interests. — Case T-486/24 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie proposta da NKL Associates contro la decisione della Commissione che designa XNXX come very large online platform. La Corte ritiene che la ricorrente abbia sollevato questioni non manifestamente infondate sulla compatibilità dell'obbligo di pubblicare il repository delle inserzioni con la Carta e abbia dimostrato un rischio di danno grave e irreparabile, ma conclude che l'interesse pubblico all'immediata applicazione del Digital Services Act prevale. Le spese sono riservate.
Domanda di sospensione dell'obbligo, imposto dal Digital Services Act, di rendere pubblico il repository delle inserzioni per la piattaforma XNXX designata come very large online platform
La questione giuridica
Se, in pendenza del ricorso principale, debba essere sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione che designa XNXX come very large online platform, limitatamente all'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 di rendere pubblicamente accessibile il repository delle inserzioni; in particolare se la ricorrente abbia dimostrato, prima facie, un fumus boni iuris fondato sull'illegittimità dell'articolo 39 rispetto agli articoli 7, 8, 16 e 17 della Carta, l'urgenza per il rischio di danno grave e irreparabile e, infine, il bilanciamento degli interessi.
Principio di diritto
La domanda cautelare è respinta perché, pur sussistendo un fumus boni iuris quanto alla possibile incidenza dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 sui diritti protetti dagli articoli 7, 8 e 16 della Carta e pur essendo provato un rischio di danno grave e irreparabile derivante dalla pubblicazione del repository delle inserzioni, il bilanciamento degli interessi pende a favore dell'applicazione immediata del Digital Services Act: la sospensione inciderebbe sulla parità di trattamento tra operatori designati, ostacolerebbe gli obiettivi di trasparenza e di tutela dell'ambiente digitale sicuro perseguiti dal legislatore dell'Unione e altererebbe il regime previsto per le very large online platforms. Le spese sono riservate.
Norme richiamate
- Articoli 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2065
- Direttiva 2000/31/CE
- Regolamento (UE) 2019/1150
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articoli 7, 8, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
Sospensione dell'obbligo di pubblicare il repository delle inserzioni per XNXX
Si tratta di un'ordinanza cautelare del Presidente del Tribunale resa nell'ambito di un ricorso ex articoli 278 e 279 TFUE. La controversia riguarda l'applicazione del Digital Services Act a una piattaforma di contenuti per adulti designata come very large online platform.
Fatti e procedimento
NKL Associates s.r.o., società ceca che gestisce la piattaforma XNXX, ha impugnato parzialmente la decisione della Commissione del 10 luglio 2024 con cui la piattaforma è stata designata come very large online platform ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. Parallelamente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione nella parte in cui essa la obbliga, in forza dell'articolo 39, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a rendere pubblicamente accessibile il repository delle inserzioni.
La Commissione ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare e la condanna alle spese. Il Presidente del Tribunale ha esaminato la domanda senza udienza orale, ritenendo di avere a disposizione tutti gli elementi necessari.
Quadro normativo rilevante
Il provvedimento richiama, in particolare:
- gli articoli 278, 279 e 256, paragrafo 1, TFUE, per i poteri cautelari del giudice dell'Unione;
- l'articolo 277 TFUE, in relazione all'eccezione di illegittimità sollevata contro l'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065;
- gli articoli 33, paragrafo 4, e 39 del regolamento (UE) 2022/2065;
- gli articoli 7, 8, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta;
- l'articolo 156 e l'articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale.
Sono inoltre menzionati, come strumenti di contesto per la pubblicazione di talune informazioni, l'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2065, l'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, l'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 e l'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679.
Questioni esaminate
La domanda cautelare sollevava tre profili classici:
- il fumus boni iuris, ossia se il motivo di illegittimità diretto contro l'articolo 39 del regolamento fosse, prima facie, non infondato;
- l'urgenza, vale a dire il rischio di un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
- il bilanciamento degli interessi tra la ricorrente e la Commissione, tenendo conto anche dell'interesse generale perseguito dal legislatore dell'Unione.
Valutazione del fumus boni iuris
La ricorrente sosteneva che l'obbligo di rendere pubblico il repository delle inserzioni violasse:
- il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali, perché alcune informazioni sugli inserzionisti persone fisiche sarebbero dati personali;
- il segreto d'impresa e la riservatezza delle informazioni commerciali;
- la libertà d'impresa e il diritto di proprietà.
La Commissione aveva eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso principale e dell'eccezione di illegittimità, sostenendo che la decisione di designazione non fosse il veicolo idoneo per contestare l'articolo 39.
Il Presidente del Tribunale richiama la giurisprudenza successiva all'ordinanza Commissione c. Amazon Services Europe, rilevando che il rapporto tra la decisione di designazione ex articolo 33 e l'obbligo di cui all'articolo 39 costituisce una questione giuridica complessa, non risolta in modo ovvio. Soprattutto, osserva che i dati da pubblicare nel repository possono fornire dettagliati elementi sull'attività pubblicitaria online, sulle relazioni con la clientela e sulle campagne commerciali, cosicché non può escludersi, in via prima facie, una limitazione dei diritti garantiti dagli articoli 7, 8 e 16 della Carta.
La Corte sottolinea inoltre che non risulta dimostrato, a questo stadio, che tutte le informazioni richieste dall'articolo 39 siano comunque già pubbliche per effetto di altre norme; neppure appare manifestamente fondata la tesi della Commissione secondo cui la ricorrente dovrebbe dimostrare sin d'ora il carattere di segreto commerciale e il danno grave derivante dalla disclosure. Ne conclude che il primo motivo è, prima facie, non infondato e richiede un esame approfondito nel giudizio di merito.
Valutazione dell'urgenza
Quanto all'urgenza, la ricorrente ha dedotto che la pubblicazione del repository avrebbe reso accessibili dati strategici e commercialmente sensibili sulle campagne pubblicitarie, sui parametri di targeting, sulla durata e sull'efficacia delle inserzioni, con possibili riflessi sulla concorrenza e sulla scelta degli inserzionisti di migrare verso piattaforme minori non soggette agli stessi obblighi.
Il Presidente del Tribunale ritiene che, ai fini dell'urgenza, debba presumersi che almeno parte delle informazioni rientri nella nozione di informazioni confidenziali, perché tale profilo è già idoneo a integrare il fumus. Sulla base di ciò, osserva che la divulgazione al pubblico di un insieme così articolato di dati commerciali consente ai concorrenti di acquisire un vantaggio informativo rilevante e continuo, con un pregiudizio serio per la ricorrente.
Quanto al carattere irreparabile, l'ordinanza distingue il danno meramente pecuniario da quello che, per la natura delle informazioni divulgate e per l'impossibilità di sapere chi le abbia effettivamente acquisite, non può essere adeguatamente quantificato né compensato ex post. La pubblicazione di segreti commerciali e di informazioni confidenziali a un numero indeterminato di soggetti rende il danno, in concreto, irreversibile. La condizione dell'urgenza è quindi ritenuta soddisfatta.
Bilanciamento degli interessi
Nonostante la sussistenza di urgenza, il Tribunale conclude per il rigetto della domanda sulla base del bilanciamento degli interessi.
Da un lato, rileva che un eventuale annullamento nel merito della decisione non sarebbe reso privo di effetto utile dal rigetto della misura cautelare: l'annullamento eliminerebbe comunque, per il futuro, l'obbligo di pubblicare e aggiornare il repository, e permetterebbe di tornare a un contesto commerciale più favorevole alla ricorrente. Inoltre, la sospensione richiesta inciderebbe solo sulla ricorrente, alterando il regime uniforme predisposto dal legislatore dell'Unione per gli operatori designati come very large online platforms.
Dall'altro lato, il Presidente del Tribunale attribuisce grande peso all'interesse pubblico sotteso al Digital Services Act: garantire un ambiente digitale sicuro, prevedibile e affidabile, tutelando nel contempo i diritti fondamentali. La mancata applicazione dell'articolo 39 comporterebbe un ritardo nell'attuazione piena degli obiettivi normativi, con il rischio di consentire la persistenza di un ambiente online potenzialmente dannoso. La Corte sottolinea anche che il legislatore dell'Unione ha riservato un trattamento rafforzato alle very large online platforms proprio in ragione dei rischi sistemici che esse presentano, specialmente nel settore pubblicitario.
Il Tribunale respinge quindi l'argomento secondo cui sarebbe sufficiente l'accesso limitato a autorità e ricercatori: il repository, per funzionare, deve essere pubblico e accessibile a un vasto numero di soggetti. Ne deriva che gli interessi difesi dal legislatore dell'Unione prevalgono sugli interessi della ricorrente.
Dispositivo
La domanda di misure provvisorie è respinta. Le spese sono riservate ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio ricavabile
In materia di misure cautelari contro l'esecuzione di una decisione che designa una piattaforma come very large online platform ai sensi del Digital Services Act, il giudice dell'Unione può ritenere sussistenti sia il fumus boni iuris sia l'urgenza quando la pubblicazione del repository delle inserzioni comporti la divulgazione di informazioni commerciali potenzialmente confidenziali; tuttavia la sospensione va comunque negata se il bilanciamento degli interessi mostra che l'applicazione immediata della disciplina uniforme prevista dal legislatore dell'Unione è necessaria per la tutela dell'interesse generale alla trasparenza e alla sicurezza dell'ambiente digitale.
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