Deliberazione n. 812 del 19/12/2024
Provvedimento del 19 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al possibile invio, cessione o diffusione su piattaforma digitale di materiale sessualmente esplicito riferito all’interessato. La decisione conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza su segnalazione di revenge porn per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Telegram FZ-LLC - ratifica di provvedimento d’urgenza su segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn. Il procedimento origina da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, finalizzata a ottenere un intervento per impedire la diffusione su piattaforma digitale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di contenuti sessualmente espliciti tramite piattaforme digitali;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica del Collegio.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
In data 16 dicembre 2024 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis e ha adottato, in via d’urgenza, la determinazione n. 602/2024. Il provvedimento è stato poi trasmesso al gestore della piattaforma Telegram nella stessa data.
Le misure urgenti disposte sono state:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulla piattaforma Telegram, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare, nella conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale materiale acquisito in chiaro.
Esito finale
Il Collegio, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure preventive e conservative finalizzate a impedire la diffusione del materiale e a garantirne, se del caso, la conservazione probatoria in forma non direttamente identificabile.
Punti principali
Segnalazione per possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Telegram per impedire la diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimento d’urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 602 del 16 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Misure ordinate a Telegram FZ-LLC
Alla società Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Collegio, riunito il 19 dicembre 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 16 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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