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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17108/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proposto da RAI Corporation censura la sentenza d'appello che, in sede di rinvio da Cassazione, aveva riconosciuto ai lavoratori (italiani che hanno prestato attività negli USA per Rai Corporation) il diritto alla costituzione della posizione previdenziale in Italia e la condanna della società al versamento dei relativi contributi. I motivi di impugnazione sono: (1) presunta novità della domanda nel giudizio di rinvio (violazione art. 394 c.p.c.); (2) errata interpretazione e applicazione dell'art. 7 della Convenzione italo‑statunitense 23.5.1973 (contestando l'applicazione del comma 3 anziché del comma 4 e rilevando la mancata opzione formale dei lavoratori per la legislazione italiana); (3) omissione di esame del mancato esercizio dell'opzione e del comportamento concludente dei lavoratori; (4) violazione di norme previdenziali e di regole processuali (artt. 55 r.d.i. n.1827/1935, art.3 legge n.335/1995, artt.112 e 437 c.p.c.) e vizi di motivazione; (5) omissione di pronuncia sulle domande subordinate di restituzione di quanto versato a titolo di Social Security e fondi aziendali (artt.2033 e 2041 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della RAI Corporation. Ha confermato che la Corte d'appello, conformandosi alla pronuncia rescindente della Cassazione n.10036/2015, ha correttamente ritenuto ammissibile la domanda rivolta a RAI Corporation e formato il giudicato interno sull'ammissibilità della domanda stessa. Ha altresì confermato l'applicabilità dell'art.7, comma 3 della Convenzione italo‑statunitense (lavoro svolto negli USA da cittadino italiano alle dipendenze di impresa italiana o controllata è disciplinato dalla legislazione italiana) e ha ritenuto infondati i rilievi sull'opzione per la legge italiana, ricordando che l'opzione richiede la procedura formale del comma 5 (certificazione tra Istituzioni). Per i motivi processuali e di autosufficienza del ricorso in cassazione molte censure sono state dichiarate inammissibili o infondate. Il ricorso viene dunque respinto e la RAI Corporation condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale (Washington, 23 maggio 1973), ratificata con legge n.86/1975

    L'art.7 stabilisce il principio della territorialità come regola generale, con eccezioni: comma 2 (cittadino statunitense già coperto dalla legislazione USA), comma 3 (lavoro negli USA svolto da cittadino italiano per datore di lavoro italiano o impresa controllata da impresa italiana è soggetto alla legislazione italiana). Il comma 4 disciplina i "periodi di lavoro" soggetti a entrambe le legislazioni e prevede l'opzione per uno Stato in alcuni casi; il comma 5 richiede una procedura formale (certificazione tra istituzioni) perché l'esenzione/opzione produca effetti. La Corte ha ritenuto applicabile il comma 3 al caso di lavoratori italiani impiegati da società controllata da impresa italiana, escludendo che la disciplina del comma 4 soppianti automaticamente il comma 3.

  • Art. 7, comma 3 della Convenzione italo‑statunitense

    "il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di un'impresa controllata da un'impresa italiana sarà coperto dalla legislazione italiana"

    La Corte ha interpretato la norma in senso letterale: nei casi di lavoro negli USA per impresa italiana o controllata, la legislazione italiana si applica ope legis, senza che rilevi la doppia cittadinanza o il comportamento concludente del lavoratore.

  • Art. 7, comma 4 e comma 5 della Convenzione italo‑statunitense

    "Qualora periodi di lavoro siano soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati... b) il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati... opterà per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati"; e comma 5: "le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione... certifica all'istituzione dell'altro Stato..."

    La Corte ha distinto l'ambito di applicazione: il comma 4 riguarda specifici "periodi di lavoro" con duplice applicabilità (es. distacchi/trasferimenti) e prevede un'opzione che diventa efficace solo con la procedura formale del comma 5; pertanto l'assenza di formale certificazione esclude l'esercizio dell'opzione e rende inefficace qualunque comportamento concludente.

  • Art. 394 cod. proc. civ.

    Invocato dalla RAI per lamentare novità della domanda nel giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la sentenza rescindente aveva già riconosciuto l'ammissibilità della domanda nei confronti di RAI Corporation e il giudicato interno vincola il giudice di rinvio.

  • Art. 100 cod. proc. civ. (richiamato dalla sentenza di cassazione precedente)

    Nella precedente pronuncia di cassazione era stata rilevata la violazione dell'art.100, circostanza che ha determinato l'accoglimento del ricorso dei lavoratori e la statuizione sulla ammissibilità della domanda.

  • Artt. 112 e 360 n.4 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione a vizi di motivazione e nullità denunciati; la Corte ha precisato i limiti di deducibilità in cassazione e ha escluso la fondatezza delle censure processuali, ritenendole in gran parte inesattamente dedotte o inammissibili.

  • Artt. 2033 e 2041 cod. civ.

    Rilevati dai ricorrenti in via subordinata per eventuale restituzione di somme versate a enti previdenziali esteri; la Corte ha ritenuto la censura sull'omessa pronuncia inammissibile per mancata puntuale deduzione e mancanza dei requisiti di autosufficienza del ricorso in cassazione.

  • Art. 55, secondo comma, r.d.i. n.1827/1935 e art.3 legge n.335/1995

    Richiamati dalla RAI in rapporto a profili di applicazione della normativa previdenziale interna; la Corte non ha ritenuto decisivi i rilievi dedotti, dichiarandoli infondati o processualmente inammissibili.

Massime di principio

  • Se un cittadino italiano lavora negli Stati Uniti per un datore di lavoro italiano o per un'impresa controllata da impresa italiana, l'art.7 comma 3 della Convenzione italo‑statunitense disciplina l'applicazione della legislazione previdenziale italiana anche in presenza di doppia cittadinanza.
  • L'eventuale opzione per l'applicazione della legislazione di uno degli Stati (art.7 comma 4) è limitata ai specifici "periodi di lavoro" soggetti a doppia legislazione e produce effetti solo se viene formalizzata secondo la procedura certificativa prevista dal comma 5; comportamenti concludenti non sostituiscono la procedura formale.
  • Una pronuncia rescindente della Cassazione che accerta l'ammissibilità di una domanda vincola il giudice di rinvio: non è nuova la domanda perseguita nello stesso senso e ricomprendente oggetto già deciso dalla Cassazione.
  • In sede di cassazione le censure processuali e di merito devono rispettare requisiti di autosufficienza e specificazione (trascrizione degli atti rilevanti, indicazione degli atti in cui sono state proposte le domande/argomentazioni); altrimenti la censura è inammissibile.
  • La questione dell'interruzione dei termini di prescrizione va tempestivamente eccepita: sollevare la prescrizione solo in sede di rinvio può essere inefficace; inoltre la notifica dell'atto introduttivo può interrompere i termini prescrizionali.
  • Quando una domanda è stata decisa implicitamente o è stata assorbita da una decisione su questione pregiudiziale, il soccombente non è obbligato a impugnare espressamente quei capi per evitare il formarsi del giudicato interno; è però possibile contestare la statuizione assorbente per rimuovere il giudicato.
  • In controversie internazionali di sicurezza sociale, valutare sempre se la situazione rientra nelle eccezioni alla territorialità (art.7) e verificare l'esistenza di procedure formali internazionali (certificazioni tra istituzioni) richieste per gli effetti dell'opzione.

Testo integrale

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