Cassazione Civile, Sentenza n. 17107/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla qualificazione dell'attivita svolta da Ecotecnica e, conseguentemente, sull'applicabilita del contratto collettivo rilevante ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria. L'INPS aveva emesso un verbale di accertamento ritenendo applicabile la contrattazione del settore ambientale; la societa contestava che l'attivita prevalente fosse autotrasporto di merci per conto terzi, non servizi ambientali. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'attivita prevalente di autospurgo, sfasatura, smaltimento rifiuti e pulizia serbatoi per il periodo ante 1.1.2007, ma aveva ritenuto che il CCNL 2009 fosse applicabile solo alle imprese di gestione integrata dei rifiuti e quindi non per il periodo successivo al 1.1.2007. L'INPS impugnava tale soluzione sostenendo l'erronea interpretazione della portata del CCNL e l'errata esclusione dell'applicabilita anche per i rifiuti non urbani e per le prestazioni di trasporto strumentale allo smaltimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato in parte la sentenza della Corte d'appello e, nel merito, ha rigettato l'opposizione al verbale di accertamento anche per il periodo successivo al 1 gennaio 2007. In pratica la Cassazione ha confermato che l'attivita della societa rientrava nell'ambito della contrattazione del settore ambientale (anche relativamente a trasporto e smaltimento di rifiuti non urbani) e ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della base imponibile contributiva ex art. 1 DL 338/1989, deve farsi riferimento al contratto collettivo 'leader' o, in mancanza, alla contrattazione del settore affine piu' favorevole, lasciando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'esistenza di un contratto affine meno oneroso. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 1, decreto-legge n. 338 del 1989, convertito con legge n. 389 del 1989
Stabilisce il principio che la base imponibile minima per i contributi non puo essere inferiore alla retribuzione prevista dal contratto collettivo leader del settore; ove manchi un contratto specifico, l'INPS puo fare riferimento alla contrattazione di un settore affine piu garante per i lavoratori, gravando sul datore l'onere di provare l'esistenza di un contratto affine meno oneroso
C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e societa esercenti servizi ambientali (contrattazione 2009, efficacia dal 1.1.2007)
C.C.N.L. 2009, effetto dal 1.1.2007
La Corte ha interpretato tale CCNL come comprensivo della gestione dei servizi ambientali anche in relazione al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi categoria (non solo urbani), per cui la sua applicazione puo estendersi anche a imprese la cui attivita prevalente e il trattamento e smaltimento di rifiuti, pur se alcuni servizi di trasporto risultano strumentali o residuali
C.C.N.L. previgente (es. 2004) per servizi di igiene ambientale
Il CCNL antecedente era piu esteso nella definizione dei destinatari (addetti ai servizi di igiene ambientale a prescindere dalla categoria di riferimento) e la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione per il periodo antecedente al 1.1.2007
art. 43 legge fallimentare (menzionato nella motivazione)
Rilevata solo in via processuale: l'apertura della procedura fallimentare non interrompe il giudizio di legittimita, perche il giudizio di Cassazione e dominato dall'impulso d'ufficio e non si applicano le cause ordinarie di interruzione del processo
Massime di principio
- Per individuare il CCNL applicabile ai fini contributivi occorre valutare l'attivita prevalente svolta dall'impresa, non la qualifica formale dichiarata: attivita di auto-spurgo, sfasatura, smaltimento rifiuti e pulizia serbatoi rientrano nel settore ambientale anche se il trasporto e residuale o strumentale
- L'art. 1 DL 338/1989 impone di assumere come base di calcolo per i contributi la retribuzione prevista dal contratto collettivo leader del settore o il contratto collettivo piu' favorevole; in difetto di un contratto specifico l'INPS puo' ragguagliare a una contrattazione affine maggiormente garantista
- Spetta al datore di lavoro l'onere di provare l'esistenza di un contratto collettivo affine applicabile che preveda retribuzioni inferiori; in mancanza l'INPS puo applicare la contrattazione ritenuta maggiormente rappresentativa del settore
- La formulazione 'gestione integrata dei rifiuti' nel CCNL non deve essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo: la gestione dei servizi ambientali comprende anche trasporto e smaltimento di rifiuti di vario tipo, non limitandosi ai soli rifiuti urbani
- In contestazioni ispettive e giudiziarie e' essenziale documentare e dimostrare la natura prevalente delle attivita svolte (documentazione contabile, iscrizioni ad albi, adesioni associative, contenuti del sito aziendale) per ottenere una qualificazione contrattuale favorevole
- Sul piano processuale, l'apertura del fallimento dell'impresa resistente non interrompe il giudizio di Cassazione e non impedisce la prosecuzione del ricorso di legittimita
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