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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14329/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivi)

La controversia

La controversia nasce dal sistema di incentivi per energia fotovoltaica del c.d. Primo Conto Energia. A seguito di verifiche, il GSE aveva dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti nei confronti della società ricorrente per asserite violazioni procedurali e sostanziali. Tale decadenza era stata contestata in separati giudizi amministrativi, ma la pretesa restitutoria qui in esame riguardava un diverso giudizio instaurato dal GSE per ottenere la condanna della società alla restituzione delle somme già erogate, ritenute indebitamente percepite dopo la decadenza. La società ha quindi impugnato la sentenza del Consiglio di Stato deducendo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché non implica il sindacato su un potere autoritativo attuale ma solo l'accertamento del venir meno del titolo. In secondo luogo ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato escluso la sospensione necessaria del giudizio in ragione della pendenza di altro procedimento di riesame della decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia sulla sola restituzione degli incentivi, una volta definitivamente consolidato il provvedimento di decadenza e non essendo più in discussione la legittimità di quest'ultimo, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge; le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al giudice del rinvio processuale.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    la domanda di restituzione delle somme erogate e divenute prive di titolo integra un'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, azionabile davanti al giudice ordinario quando non sia più in discussione il potere autoritativo che ha determinato la decadenza dal beneficio

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    la giurisdizione esclusiva amministrativa nelle controversie concernenti la produzione di energia non si estende a qualunque lite solo causalmente connessa a un precedente provvedimento, ma solo quando sia ancora in discussione l'esercizio, diretto o mediato, di un potere pubblico

  • art. 42 del d.lgs. n. 28/2011

    il provvedimento di decadenza dagli incentivi trova qui il suo antecedente normativo, ma una volta consolidato diviene solo presupposto fattuale e giuridico della successiva pretesa restitutoria

  • art. 56 del d.l. n. 76/2020

    la sopravvenuta disciplina sul riesame della decadenza non incide sulla giurisdizione della domanda di restituzione già proposta, rilevando eventualmente in un diverso piano procedimentale o di ottemperanza

  • art. 362 c.p.c.

    norma richiamata per il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    norma richiamata a fondamento del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione avverso le sentenze del giudice amministrativo

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    costituisce il parametro costituzionale del ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 295 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in relazione alla sospensione necessaria del processo, motivo però assorbito

  • art. 33 c.p.a.

    richiamato per evidenziare l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento di decadenza

Massime di principio

  • La giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla mera qualificazione formale della domanda o alle eccezioni della parte convenuta.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia sussiste quando la controversia investe l'esercizio di un potere autoritativo del gestore pubblico o il sindacato su provvedimenti che incidono sul regime incentivante; non si estende automaticamente a ogni azione collegata in via fattuale a quel rapporto.
  • Quando il provvedimento amministrativo che ha inciso sul rapporto incentivante sia ormai definitivo e non più contestato, la successiva domanda di restituzione delle somme già percepite si colloca sul piano della ripetizione dell'indebito e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. richiede l'accertamento del venir meno del titolo giustificativo del pagamento, non il riesame della legittimità del potere amministrativo che aveva originato il rapporto.
  • Le pronunce sulla giurisdizione amministrativa in materia di incentivi energetici riguardano le controversie sul riconoscimento, diniego, revoca o rimodulazione dell'incentivo, non le azioni meramente patrimoniali fondate su un assetto del rapporto già consolidato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRicorso per cassazione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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