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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03628/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società estera aveva chiesto al Centro Operativo di Pescara il rimborso dell'IVA assolta in Italia ai sensi dell'art. 38-bis.2 d.P.R. 633/1972, per importi pagati in dogana su merce importata da un Paese extracomunitario. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo che l'IVA doganale relativa a importazione definitiva non fosse rimborsabile con quella procedura, osservando anche che il successivo trasferimento della merce in Germania non era stato previsto fin dall'origine e che, in ogni caso, il recupero sarebbe stato eventualmente esperibile tramite identificazione diretta o rappresentanza fiscale. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente richiamando il principio di neutralità dell'imposta armonizzata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo in via prioritaria la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la sentenza di merito non avrebbe individuato il reale oggetto del contendere né la corretta base normativa della domanda di rimborso; gli altri motivi riguardavano la violazione di varie norme doganali e IVA, l'illogicità della motivazione, l'onere della prova e l'omesso esame della dichiarazione doganale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, interpretato come censura ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata perché la CTR non aveva identificato in modo chiaro il titolo giuridico del rimborso IVA e non aveva quindi deciso effettivamente sul merito della controversia, limitandosi a un richiamo generico al principio di neutralità. L'accoglimento di tale motivo ha reso assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38-bis.2 d.P.R. n. 633/1972

    Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità

    La Corte rileva che la sentenza impugnata non aveva accertato se i presupposti di questa procedura di rimborso fossero effettivamente integrati, né aveva chiarito se il caso concreto rientrasse nel suo ambito applicativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può attribuire un bene non domandato né pronunciarsi in modo sganciato dall'oggetto della domanda. La CTR è incorsa in violazione di tale principio per non avere individuato il titolo del rimborso e il perimetro della lite.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo, pur indicato erroneamente come n. 3, è stato riqualificato come denuncia di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ricorda che gli altri motivi erano formulati in termini di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma sono stati assorbiti dall'accoglimento del motivo processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato solo perché uno dei motivi lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo, ma tale censura è rimasta assorbita.

  • art. 35-ter d.P.R. n. 633/1972

    È menzionato come possibile alternativa procedurale per il recupero dell'IVA da parte del soggetto estero, secondo quanto rappresentato nel ricorso.

  • art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come ulteriore possibile modalità di recupero dell'IVA tramite rappresentanza fiscale, secondo la prospettazione dell'Agenzia.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    Sono evocati nei motivi assorbiti in relazione all'onere di provare i presupposti del rimborso e al ricorso a presunzioni.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla dedotta illogicità/contraddittorietà della motivazione della sentenza tributaria.

  • artt. 4, 55, 56, 57, 59, 62, 191 del d.P.R. n. 43/1973 e artt. 4, 59 e 62 del Regolamento n. 2913/92

    Sono norme doganali indicate nei motivi assorbiti, relative al quadro normativo dell'importazione e alla disciplina doganale applicabile.

  • art. 67 d.P.R. n. 633/1972

    È citato nei motivi assorbiti nell'ambito della disciplina IVA delle importazioni.

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve individuare con precisione il titolo giuridico della pretesa azionata e il perimetro della domanda; una decisione che non chiarisca l'oggetto del contendere viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • L'accoglimento di una domanda non può essere fondato su un richiamo astratto a principi generali, se manca la verifica dei presupposti normativi specifici che governano la fattispecie concreta.
  • Quando la sentenza impugnata è cassata per un vizio processuale che impedisce l'esame del merito, restano assorbite le censure di diritto sostanziale e quelle attinenti alla motivazione e alla prova.
  • Nel contenzioso sul rimborso IVA di soggetti non residenti, il giudice deve verificare se la richiesta sia sussumibile nella procedura invocata e se ricorrano i relativi presupposti, senza confondere eventuali strumenti alternativi di recupero dell'imposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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