Regolamento (UE) 2024/2826
Regolamento (UE) 2024/2826 della Commissione, del 28 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2024 attribuito alla Francia per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Per effetto di tale esaurimento, vieta le attività di pesca di quello stock ai pescherecci francesi, a decorrere dalla data indicata nell’allegato, cioè dal 26 luglio 2024. Sono tuttavia mantenute alcune operazioni per le catture già effettuate prima della chiusura e si applica il regime delle catture non intenzionali previsto dalla normativa sulla politica comune della pesca.
Chiusura della pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese, per esaurimento del contingente 2024.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che operano sullo stock di ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La disciplina riguarda la gestione del contingente assegnato alla Francia per il 2024 e produce effetti dal 26 luglio 2024, data di chiusura indicata nell’allegato. Restano esclusi dal divieto, per le catture effettuate prima di tale data, il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco; le catture non intenzionali restano soggette alle regole di sbarco e imputazione ai contingenti di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Chiusura della pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per la Francia
Il regolamento attua la disciplina unionale sulle possibilità di pesca per il 2024 e dà seguito all’informazione secondo cui il contingente assegnato alla Francia per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è stato esaurito. La Commissione, richiamando il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo e il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio sulle quote, dispone quindi la chiusura immediata della pesca di tale stock per i pescherecci francesi.
Motivo e base giuridica
Il provvedimento si fonda sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che consente l’adozione di misure di chiusura quando il contingente è esaurito. Nei considerando si precisa che, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture effettuate da pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia hanno determinato l’esaurimento della quota 2024 assegnata a tale Stato membro.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente:
- i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia;
- lo stock di ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides);
- le acque norvegesi delle zone 1 e 2.
Il regolamento non introduce una misura generale per tutti gli Stati membri, ma una chiusura mirata collegata al contingente francese per il 2024.
Esaurimento del contingente e data di chiusura
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. L’allegato riporta:
- Stato membro: Francia;
- stock: GHL/1N2AB;
- specie: ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides);
- zona: acque norvegesi delle zone 1 e 2;
- data di chiusura: 26 luglio 2024.
Divieti di pesca e operazioni vietate
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta dalla data di chiusura tutte le attività di pesca relative allo stock interessato per i pescherecci francesi o immatricolati in Francia. Il divieto include espressamente:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi;
- la posa degli attrezzi;
- il salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.
Operazioni ancora consentite per catture anteriori alla chiusura
Per le catture effettuate prima della data di chiusura, l’articolo 2, paragrafo 2, consente ancora:
- il trasbordo;
- la detenzione a bordo;
- la trasformazione a bordo;
- il trasferimento;
- l’ingabbiamento;
- l’ingrasso;
- lo sbarco.
La norma, quindi, non impone l’interruzione di tutte le operazioni commerciali o logistiche relative al prodotto già catturato legittimamente prima del blocco.
Catture non intenzionali e imputazione al contingente
L’articolo 2, paragrafo 3, precisa che le catture non intenzionali dello stock devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il richiamo rinvia al regime generale degli obblighi in materia di sbarchi e contabilizzazione delle catture accidentali previsto dalla politica comune della pesca.
Entrata in vigore
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua piena obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, ossia il 26 luglio 2024.
Divieto di pesca per i pescherecci francesi
A decorrere dalla data di chiusura, sono vietate le attività di pesca dello stock da parte di pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia. Il divieto comprende, in particolare, la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
Gestione delle catture effettuate prima della chiusura
Per le catture effettuate prima della data di chiusura restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca prelevati dallo stock interessato.
Catture non intenzionali
Le catture non intenzionali dello stock da parte dei medesimi pescherecci devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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