Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2815

Regolamento (UE) 2024/2815 della Commissione, del 28 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese

Normativa europea32024R2815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2024 assegnato alla Francia per lo scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Di conseguenza, vieta a decorrere dal 26 luglio 2024 le attività di pesca di tale stock da parte di pescherecci francesi, nel quadro del sistema unionale di controllo delle quote. Il testo disciplina anche il regime per le catture già effettuate prima della chiusura e per le catture non intenzionali, richiamando l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura delle attività di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese, per esaurimento del contingente 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che esercitano attività di pesca sullo stock di scorfano (Sebastes mentella) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. L’effetto del regolamento è territoriale/settoriale e riguarda la gestione del contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024; la chiusura opera dal 26 luglio 2024, come indicato nell’allegato. Restano salve le operazioni relative a catture effettuate prima di tale data, nonché il trattamento delle catture non intenzionali secondo le regole della politica comune della pesca.

Chiusura delle attività di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese

Il regolamento della Commissione interviene in applicazione del sistema unionale di controllo della pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009, sulla base delle informazioni ricevute circa l’esaurimento del contingente 2024 assegnato alla Francia per lo stock di scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Il provvedimento rende effettiva la chiusura della pesca per evitare superamenti della quota e garantire il rispetto delle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che operano sullo stock di scorfano (Sebastes mentella) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La chiusura opera dal 26 luglio 2024, data riportata nell’allegato quale data di esaurimento del contingente. Il testo non disciplina altre specie o altri Stati membri, salvo l’effetto generale di diretta applicabilità nell’Unione.

Esaurimento del contingente e finalità della misura

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock interessato si ritiene esaurito a decorrere dalla data fissata nell’allegato. La misura è adottata in quanto le catture effettuate hanno determinato il consumo dell’intera disponibilità annuale, rendendo necessario il blocco delle ulteriori attività di pesca su tale stock.

Divieti introdotti dalla chiusura

L’articolo 2 vieta, dal 26 luglio 2024, tutte le attività di pesca dello stock da parte dei pescherecci francesi o immatricolati in Francia. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende espressamente:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi da pesca;
  • la posa degli attrezzi da pesca;
  • il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.

Regime delle catture precedenti e delle catture accidentali

Il regolamento distingue le catture già effettuate prima della data di chiusura dalle catture non intenzionali. Per le prime, resta consentito il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca. Per le catture non intenzionali, invece, i pescherecci devono procedere al salpamento, tenere il prodotto a bordo, registrarlo, sbarcarlo e imputarlo ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che disciplina l’obbligo di sbarco e le relative modalità applicative.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock di scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, ossia il 26 luglio 2024.

Divieto di pesca e attività preparatorie

Dal 26 luglio 2024 è vietato ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia esercitare la pesca dello stock interessato. Il divieto comprende in particolare la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Regime per le catture antecedenti alla chiusura

Per i pesci e i prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco.

Catture non intenzionali

Le catture non intenzionali dello stock effettuate dai pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle quote itticherisorse naturali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.