Regolamento (UE) 2024/2813
Regolamento (UE) 2024/2813 della Commissione, del 28 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2024 assegnato alla Francia per lo stock di eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Per effetto di tale esaurimento, vieta alle unità francesi le attività di pesca relative a quello stock a decorrere dal 26 luglio 2024, come indicato nell’allegato. Restano tuttavia consentite le operazioni sulle catture effettuate prima di tale data e si applica il regime di gestione delle catture non intenzionali previsto dalla normativa sulla politica comune della pesca.
Chiusura della pesca dell’eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese, per esaurimento del contingente 2024.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che operano sullo stock di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. L’effetto principale è la chiusura delle attività di pesca a decorrere dal 26 luglio 2024, data indicata nell’allegato come data di chiusura. Restano consentite, per le catture effettuate prima di tale data, le operazioni accessorie elencate nel regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non prevede esclusioni ulteriori oltre a quelle espressamente indicate per le catture pregresse.
Chiusura della pesca dell’eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci francesi
Il regolamento adotta una misura di chiusura puntuale in materia di gestione dei contingenti ittici, a seguito dell’esaurimento del contingente 2024 assegnato alla Francia per lo stock di eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La base giuridica richiamata è l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca, mentre il considerando evidenzia che il contingente è stato fissato dal regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio.
Contesto e presupposto della chiusura
La Commissione prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture effettuate da pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024. Da tale constatazione deriva la necessità di vietare ulteriori attività di pesca sul medesimo stock, così da assicurare il rispetto dei limiti quantitativi stabiliti a livello unionale.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente:
- i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia;
- lo stock di eglefino (Melanogrammus aeglefinus);
- le acque norvegesi delle zone 1 e 2.
La chiusura opera dalla data indicata nell’allegato, ossia dal 26 luglio 2024, data dalla quale il contingente francese per il 2024 è considerato esaurito.
Divieti di pesca
L’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce il divieto di pesca dello stock interessato per le unità francesi a decorrere dalla data di chiusura. Il divieto non si limita alla cattura in senso stretto, ma comprende anche le attività preparatorie e strumentali alla cattura, ossia:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi da pesca;
- la posa degli attrezzi da pesca;
- il salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.
Operazioni consentite per le catture pregresse
Per le catture effettuate prima della data di chiusura, il regolamento mantiene la possibilità di svolgere alcune operazioni commerciali e tecniche. In particolare, restano autorizzati:
- il trasbordo;
- la detenzione a bordo;
- la trasformazione a bordo;
- il trasferimento;
- l’ingabbiamento;
- l’ingrasso;
- lo sbarco.
Tali operazioni sono consentite solo con riguardo a pesci e prodotti della pesca già prelevati prima della chiusura.
Catture non intenzionali
Il regolamento richiama espressamente il regime delle catture accessorie previsto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati devono quindi essere:
- salpate e tenute a bordo;
- registrate;
- sbarcate;
- imputate ai contingenti.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock di eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 si ritiene esaurito a decorrere dalla data fissata nell’allegato, cioè il 26 luglio 2024.
Divieto di pesca e attività connesse
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia la pesca dello stock interessato dalla data di chiusura. Il divieto comprende espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.
Regime per le catture già effettuate
L’articolo 2, paragrafo 2, consente il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti
L’articolo 2, paragrafo 3, dispone che le catture non intenzionali dello stock effettuate dai pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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