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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2816

Regolamento (UE) 2024/2816 della Commissione, del 28 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva azzurra nelle acque del Regno Unito e internazionali della zona 2 e nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 4 per i pescherecci battenti bandiera francese

Normativa europea32024R2816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2024 assegnato alla Francia per la molva azzurra in specifiche zone di pesca del Nord Atlantico. Per effetto di tale esaurimento, dispone la chiusura delle attività di pesca per i pescherecci francesi a decorrere dal 6 luglio 2024. Restano consentite solo le operazioni successive su catture effettuate prima della chiusura e la gestione delle catture accessorie secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura delle attività di pesca della molva azzurra per i pescherecci battenti bandiera francese nelle acque del Regno Unito e internazionali della zona 2 e nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 4, a seguito dell’esaurimento del contingente 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che effettuano attività di pesca sullo stock di molva azzurra (Molva dypterygia) nelle acque del Regno Unito e internazionali della zona 2 e nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 4. La disciplina riguarda il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato (6 luglio 2024). Sono fatte salve le operazioni relative a catture effettuate prima della chiusura, nonché la gestione delle catture non intenzionali secondo le regole della PCP.

Chiusura della pesca della molva azzurra per la Francia

Il regolamento (UE) 2024/2816 della Commissione dà attuazione al sistema di controllo dei contingenti previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e si inserisce nel quadro delle possibilità di pesca fissate per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio. La Commissione rileva che il contingente francese per la molva azzurra nelle aree interessate è stato esaurito e, per questa ragione, dispone la chiusura immediata delle attività di pesca per i pescherecci francesi a decorrere dal 6 luglio 2024.

Ambito soggettivo e territoriale

La misura riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia. L’oggetto della chiusura è lo stock di molva azzurra (Molva dypterygia) nelle acque del Regno Unito e internazionali della zona 2 e nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 4. La disciplina è quindi limitata a uno specifico stock, a specifiche aree di pesca e a un determinato Stato membro beneficiario del contingente.

Esaurimento del contingente

Ai sensi dell’articolo 1, il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock indicato si ritiene esaurito dalla data riportata nell’allegato. L’allegato fissa tale data nel 6 luglio 2024, che costituisce il momento a partire dal quale operano i divieti di cui all’articolo 2.

Divieti di pesca

L’articolo 2 stabilisce il divieto, per i pescherecci francesi o immatricolati in Francia, di effettuare attività di pesca sullo stock interessato dalla data di chiusura. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende in particolare:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi;
  • la posa degli attrezzi;
  • il salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Operazioni ancora consentite e catture accessorie

Il regolamento precisa che, per le catture effettuate prima della data di chiusura, restano comunque autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei prodotti della pesca derivanti dallo stock interessato. Inoltre, le catture non intenzionali devono essere salpate, tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, cioè nell’ambito delle regole della politica comune della pesca sulle catture accessorie.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per gli atti della Commissione di questo tipo, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Presupposto della chiusura del contingente

La Commissione constata, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dello stock di molva azzurra nelle aree indicate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato alla Francia per il 2024, in attuazione del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio.

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock di molva azzurra nelle acque del Regno Unito e internazionali della zona 2 e nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 4 si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia il 6 luglio 2024.

Divieto di pesca e attività correlate

Dalla data di chiusura è vietato ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia svolgere attività di pesca sullo stock interessato; il divieto comprende la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Operazioni consentite sulle catture precedenti

Restano autorizzati, per le catture effettuate prima della data di chiusura, il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock.

Catture non intenzionali

Le catture non intenzionali dello stock da parte dei medesimi pescherecci devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontingenti itticipolitica comune della pescacontrollo e conservazione delle risorse biologiche marine

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