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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15034 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2004, con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione Ires, Irap e Iva una plusvalenza di 1.600.000 euro derivante dalla cessione di un immobile e contestava anche ritenute d'acconto su utili presuntivamente distribuiti ai soci. Gli ex soci hanno sostenuto, tra l'altro, che la parte del corrispettivo costituita da porzioni di un fabbricato futuro avrebbe generato la plusvalenza soltanto al momento della realizzazione dell'immobile, e che la parte in denaro sarebbe stata soggetta a condizioni sospensive. Hanno inoltre denunciato l'omessa pronuncia della CTR sulla compensazione tra il debito Iva accertato e un credito Iva risultante da una successiva dichiarazione. L'Agenzia ha contestato la legittimazione degli ex soci e denunciato vizi di motivazione, omessa pronuncia e ultrapetizione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha riconosciuto la legittimazione degli ex soci a proseguire il giudizio, poiché la cancellazione della società determina un fenomeno successorio, indipendentemente dalla prova di un effettivo riparto dell'attivo. Ha accolto il primo motivo, stabilendo che, nella permuta di un terreno con un fabbricato futuro, la plusvalenza si realizza quando il fabbricato viene ad esistenza ed entra nel patrimonio del cedente, non al momento della stipula. Ha accolto anche il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare la richiesta di compensazione del debito Iva con il credito Iva dichiarato. Il secondo e il terzo motivo dei ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili o infondati. Il primo motivo incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile o infondato, mentre il secondo è stato rigettato: non vi era ultrapetizione, poiché la contribuente aveva contestato in generale la presunzione di distribuzione degli utili. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (TUIR)

    La plusvalenza tassabile è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, aumentato degli oneri inerenti.

    Per la permuta di un bene presente con un bene futuro, il corrispettivo rilevante ai fini della plusvalenza si considera percepito quando il bene futuro viene realizzato ed entra nel patrimonio del cedente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione della plusvalenza; la Corte applica il principio della tassazione nell'esercizio in cui il corrispettivo è effettivamente conseguito.

  • Codice civile, art. 1472

    Nella vendita o permuta di cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica quando la cosa viene ad esistenza; tale momento coincide con la realizzazione del corrispettivo fiscalmente rilevante.

  • Codice civile, art. 2495

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la successione dei soci nei rapporti giuridici non definiti, entro i limiti della responsabilità prevista dalla legge, anche senza prova di un effettivo riparto dell'attivo.

  • Codice di procedura civile, artt. 110, 112, 360 e 384

    Gli ex soci possono subentrare nel processo quale successori della società estinta; l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione comporta cassazione della sentenza, con possibilità per la Corte di decidere direttamente la questione quando non servano ulteriori accertamenti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    La distinzione tra accertamento d'ufficio e rettifica del reddito dichiarato incide sui presupposti dell'accertamento, ma nel caso concreto la censura non è stata adeguatamente prospettata.

Massime di principio

  • Quando il corrispettivo di una cessione è costituito, anche in parte, da un bene futuro, la plusvalenza fiscale tende a realizzarsi quando il bene viene effettivamente a esistenza e diventa acquisito al patrimonio del cedente, non alla semplice firma del contratto.
  • La qualificazione del contratto e il momento di realizzo dipendono dal contenuto effettivo degli accordi e dalla prova documentale delle eventuali condizioni sospensive; una diversa ricostruzione dei fatti deve essere contestata con il corretto vizio processuale e non mediante una mera denuncia di violazione di legge.
  • La cancellazione di una società non elimina automaticamente i rapporti fiscali pendenti: gli ex soci possono essere considerati successori e avere legittimazione processuale anche se non è dimostrato che abbiano ricevuto somme dalla liquidazione.
  • Il giudice tributario deve esaminare tutte le domande e le eccezioni specificamente devolute in appello, compresa una richiesta di compensazione tra debito accertato e credito d'imposta risultante dalla dichiarazione.
  • La contestazione della presunzione di distribuzione degli utili può consentire al giudice di ridurne l'importo sulla base degli elementi acquisiti, senza incorrere necessariamente in ultrapetizione, purché la decisione resti nell'ambito della domanda proposta.

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