L.R. Valle d'Aosta 21/2021
Modificazioni urgenti alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021, misure di sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica in via urgente alcune disposizioni della l.r. 15/2021: aggiorna il periodo di riferimento per una misura, rimodula i contributi per la patrimonializzazione delle cooperative, precisa il divieto di cumulo per alcuni contributi agli investimenti e per le misure a favore delle famiglie, disciplina lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche urgenti alla legge regionale 15/2021 su assestamento di bilancio e misure anti-COVID
Modifiche urgenti alla l.r. 15/2021 in materia di assestamento di bilancio e sostegni economici
La legge regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste interviene in via urgente su alcune misure già previste dalla l.r. 15/2021, principalmente per correggerne e precisarne l'applicazione in materia di sostegni economici, contributi alle imprese e misure per famiglie e lavoro.
Aggiornamento del periodo di riferimento per una misura della l.r. 15/2021
La prima modifica riguarda il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2021, sostituendo il riferimento al 1° gennaio 2020 con il 1° gennaio 2021. Il contenuto sostanziale della misura non è riportato nel testo, ma la modifica incide sul periodo temporale rilevante per la sua applicazione.
Contributi per la patrimonializzazione delle società cooperative
Viene riscritto il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 15/2021, ridefinendo il tetto massimo dei contributi spettanti alle cooperative in base al numero di addetti dell'esercizio di riferimento:
- fino a 20.000 euro per cooperative con 1-10 addetti;
- fino a 40.000 euro per cooperative con 11-20 addetti;
- fino a 60.000 euro per cooperative con oltre 20 addetti. La misura è quindi graduata dimensionalmente e resta legata ai dati occupazionali dell'esercizio di riferimento indicato dalla legge originaria.
Divieto di cumulo per i contributi su spese di investimento
Per i contributi previsti dall'articolo 16 della l.r. 15/2021 viene introdotto un espresso divieto di cumulo con altri contributi in conto capitale a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, quando concessi o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo. È invece ammessa la cumulabilità con mutui a tasso agevolato su risorse regionali o cofinanziate, purché il cumulo rispetti i limiti già previsti dalla normativa richiamata in materia di agevolazioni finanziarie. La disciplina del cumulo viene richiamata anche per il coordinamento con l'articolo 30 della stessa legge.
Misure a sostegno delle famiglie: esclusione del cumulo con l'indennità dell'articolo 21
Per i contributi destinati alle famiglie di cui all'articolo 26 della l.r. 15/2021, è previsto che essi non siano cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 21 quando uno dei componenti del nucleo familiare abbia percepito la medesima indennità o ne abbia fatto domanda. La regola opera quindi in presenza di sovrapposizione tra benefici riferiti al medesimo nucleo.
Assunzioni straordinarie a tempo determinato e utilizzo delle graduatorie
La legge precisa che le assunzioni straordinarie a tempo determinato previste dall'articolo 31 della l.r. 15/2021 devono essere effettuate prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie proprie o di altri enti compresi nell'ambito della l.r. 22/2010, sulla base di apposite convenzioni stipulate prima dell'approvazione delle graduatorie stesse ai sensi del regolamento regionale n. 1/2013. Il ricorso alle graduatorie di altri enti avviene nel rispetto della salvaguardia della posizione dei vincitori e degli idonei nelle procedure per assunzioni a tempo indeterminato.
Invarianza finanziaria e urgenza
L'attuazione delle modifiche è dichiarata senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto deve avvenire con le risorse già disponibili a legislazione vigente. La legge è inoltre dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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