L.R. Valle d'Aosta 19/2021
Disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge tutela i professionisti, anche non ordinistici, imponendo alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, agli enti strumentali e alle società controllate di garantire equo compenso e di evitare clausole vessatorie negli incarichi. Prevede atti di indirizzo entro 60 giorni, monitoraggio e relazione annuale, con norme finanziarie invariate. L’art. 3, che modificava la l.r. 19/2007, è stato poi abrogato nel 2025.
Tutela delle libere professioni ed equo compenso nei rapporti con Regione ed enti controllati
Tutela delle libere professioni ed equo compenso
La legge regionale disciplina, per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, un quadro di tutela delle prestazioni professionali rese nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione regionale e con i soggetti collegati alla Regione. L’obiettivo è garantire l’equo compenso ai liberi professionisti e contribuire, al tempo stesso, al contrasto dell’evasione fiscale.
Ambito di applicazione e finalità
La tutela riguarda le prestazioni rese:
- sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto di privati o imprese;
- su incarico affidato dall’amministrazione regionale;
- su incarico affidato dai relativi enti strumentali;
- su incarico affidato dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione.
La disciplina si applica anche ai soggetti che svolgono professioni non organizzate ai sensi della legge n. 4/2013.
Equo compenso e divieto di clausole vessatorie
La Regione, i suoi enti strumentali e le società controllate sono tenuti a garantire, sia al momento dell’affidamento sia durante l’esecuzione degli incarichi, il diritto all’equo compenso. Nella predisposizione dei rapporti contrattuali devono inoltre contrastare l’inserimento di clausole vessatorie, nel rispetto della disciplina statale richiamata dalla legge regionale.
Atti di indirizzo per l’affidamento degli incarichi
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare atti di indirizzo rivolti alle strutture regionali competenti, agli enti strumentali e alle società controllate. Tali atti devono prevedere, in particolare, che:
- i compensi professionali siano determinati, per le professioni dotate di parametri ministeriali, sulla base di tali parametri, utilizzati anche come criterio o base di riferimento per l’importo a base di gara;
- per le professioni ordinistiche prive di specifici parametri ministeriali e per le professioni non organizzate, i compensi siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto della prestazione, tenendo conto, ove possibile, di attività omologhe svolte da altre categorie;
- nei contratti di incarico sia rispettato il divieto di clausole vessatorie.
Ruolo degli enti locali
La Regione, d’intesa con il CPEL, promuove l’applicazione da parte degli enti locali degli atti di indirizzo regionali nelle procedure di affidamento di incarichi professionali. La promozione è espressamente richiamata anche in relazione alla disciplina statale che consente interventi analoghi verso gli enti territoriali.
Monitoraggio e valutazione dell’attuazione
La legge prevede una clausola valutativa: entro un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale, la Giunta regionale deve riferire alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti della disciplina.
Il monitoraggio operativo è affidato alla Conferenza valdostana delle professioni, insediata presso la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, che opera tramite propri delegati e con il supporto degli uffici regionali e comunali competenti. La Conferenza formula proposte e indirizzi operativi per favorire l’applicazione della legge e valorizzare le professioni tutelate.
Disposizioni finanziarie
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Modifica della disciplina sul procedimento amministrativo
La legge conteneva una modifica alla legge regionale n. 19/2007 in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti, volta a integrare il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 4-bis con riferimenti a istanze previste da leggi o regolamenti regionali/comunali e alla possibilità di attestare l’esistenza di accordi diversi tra le parti sulle modalità e i tempi di pagamento del compenso professionale. Tale articolo è stato successivamente abrogato dalla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 2.
Attualità della disciplina
La legge resta rilevante per i rapporti professionali con la Regione, i suoi enti strumentali e le società controllate, ma la parte modificativa dell’articolo 3 non è più vigente per effetto dell’abrogazione intervenuta nel 2025.
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