L.R. Valle d'Aosta 16/2021
Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina la governance di Finaosta S.p.A., innalza e limita i compensi di consiglio di amministrazione e collegio sindacale prendendo a riferimento il 2020, regola la procedura di nomina con avviso pubblico e designazioni regionali, e autorizza cessione di azioni di Aosta Factor S.p.A. e acquisto di azioni Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. da parte di Finaosta. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Funzionamento di Finaosta S.p.A., limiti ai compensi degli organi sociali e operazioni su partecipazioni societarie
Funzionamento di Finaosta S.p.A., compensi degli organi e operazioni societarie
La legge regionale interviene sulla disciplina di Finaosta S.p.A. nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, aggiornando la composizione e la nomina degli organi sociali, fissando limiti ai compensi e autorizzando specifiche operazioni su partecipazioni societarie.
Ambito di applicazione e finalità di Finaosta
La modifica dell’articolo 3 della l.r. 7/2006 amplia il perimetro dei destinatari degli interventi di Finaosta. Per “imprese” devono intendersi anche:
- liberi professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
- soggetti residenti o stabiliti nel territorio regionale e ivi esercenti attività di impresa, arte o professione;
- produttori di reddito agrario. È inoltre chiarito che lo scopo sociale può essere perseguito anche con interventi a favore di persone fisiche che agiscono per finalità estranee all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, purché tali finalità siano temporanee e funzionali a favorire, anche indirettamente, lo sviluppo dell’attività imprenditoriale regionale.
Consiglio di amministrazione
Finaosta S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e dei criteri di correttezza e competenza previsti dalla normativa statale bancaria e creditizia. I componenti:
- sono nominati per un massimo di tre esercizi;
- decadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio;
- possono essere riconfermati. Se uno o più amministratori vengono a mancare nel corso dell’esercizio, la sostituzione avviene secondo la procedura prevista per la nomina degli organi sociali; i nuovi amministratori scadono insieme a quelli in carica al momento della nomina. L’intero consiglio cessa se viene a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
Collegio sindacale
Il collegio sindacale è composto da:
- tre membri effettivi, di cui un Presidente;
- due membri supplenti. Anche i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispettare i criteri di correttezza e competenza richiesti dalla normativa bancaria e creditizia. La durata è di tre esercizi, con decadenza all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. I supplenti subentrano in caso di cessazione anticipata dei sindaci effettivi e restano in carica per il periodo residuo.
Limiti ai compensi degli organi sociali
La legge introduce un vincolo quantitativo ai compensi di amministratori e sindaci. I compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, nonché dei sindaci effettivi, sono stabiliti dall’assemblea ma non possono superare il doppio di quelli previsti per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020. Per i sindaci supplenti, il compenso decorre dal subentro al membro effettivo ed è rideterminato su base mensile.
Nomina degli organi sociali
La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta all’assemblea di Finaosta S.p.A., sulla base delle designazioni regionali e camerali. In particolare:
- l’assemblea nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri;
- uno dei consiglieri è designato dalla giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, scelto tra i componenti del relativo consiglio;
- gli altri consiglieri sono designati dalla Giunta regionale;
- l’assemblea nomina il Presidente e gli altri membri del collegio sindacale, compresi i supplenti, previa designazione della Giunta regionale.
Procedura di avviso pubblico e formazione degli elenchi
In deroga alla disciplina regionale generale sulle nomine e designazioni, la legge prevede una procedura specifica, motivata dalla particolarità dei requisiti richiesti dal d.m. 23 novembre 2020, n. 169. Per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di competenza regionale, compresi i Presidenti, la struttura regionale competente deve pubblicare un avviso pubblico almeno trenta giorni prima della scadenza degli organi, nel Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione. L’avviso deve indicare:
- le cariche da coprire;
- i requisiti specifici richiesti;
- il rispetto delle previsioni degli articoli 14 e 15 della l.r. 7/2006. L’avviso è ulteriormente divulgato tramite stampa e telecomunicazioni, anche sul sito della società. Le domande sono valutate solo ai fini delle nomine in scadenza.
I candidati presentano domanda alla struttura regionale competente, accompagnata da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti. All’esito dell’istruttoria, svolta in raccordo con la struttura competente in materia di società ed enti partecipati, viene formato un elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei dati autodichiarati.
Verifica dei requisiti dopo la nomina
Dopo la nomina, gli organi competenti in base alla normativa statale bancaria e creditizia verificano entro trenta giorni la sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità dichiarati dagli esponenti aziendali, nel rispetto della normativa vigente.
Cessione di azioni di Aosta Factor S.p.A.
Finaosta S.p.A. è autorizzata a porre in essere, nel rispetto del d.lgs. 175/2016, tutte le attività finalizzate alla cessione, anche parziale, della partecipazione azionaria in Aosta Factor S.p.A. detenuta in gestione ordinaria ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 7/2006. In caso di cessione parziale, Finaosta può mantenere le azioni residue se ciò risponde alle finalità dell’attività svolta da Aosta Factor S.p.A., funzionali allo sviluppo del tessuto economico, alla crescita del benessere sociale e al perseguimento della piena occupazione nella Regione.
Acquisto di azioni Autoporto Valle d’Aosta S.p.A.
Per agevolare eventuali fusioni e incorporazioni tra Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. e Struttura Valle d’Aosta s.r.l./Vallée d’Aoste Structure s.r.l., Finaosta S.p.A. è autorizzata, sempre nel rispetto del d.lgs. 175/2016, ad acquisire le azioni di Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. detenute dai Comuni di Brissogne e Pollein, nell’ambito degli interventi di gestione ordinaria previsti dalla l.r. 7/2006.
Disposizioni transitorie
Le nuove disposizioni si applicano anche alla designazione e nomina dei membri degli organi sociali in scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020. In tal caso è richiesto un avviso da pubblicare almeno venti giorni prima della scadenza degli organi, con le modalità previste per la procedura ordinaria.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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