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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31194/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, del computo della contribuzione volontaria versata dalla Motta per coprire un periodo di sospensione dell'attività lavorativa per aspettativa non retribuita. L'INPS aveva disconosciuto tale computo ritenendo che la contribuzione volontaria non fosse ammessa a copertura dell'aspettativa non retribuita; la resistente sosteneva invece che, essendo stata autorizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20.7.2007, la contribuzione dovesse essere computata ai fini pensionistici in base alla disciplina di salvezza prevista dalla normativa vigente e successive modificazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'Appello di Torino che aveva accolto la domanda di Motta. I giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile la deroga prevista dalla normativa (legge n.243/2004 come modificata dalla n.247/2007): la deroga all'innalzamento dei requisiti per la pensione di anzianità si applica quando l'autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria è stata concessa prima del 20.7.2007, indipendentemente dalla data dei versamenti, e ciò vale sia in caso di cessazione che di sospensione del rapporto di lavoro. Il ricorso è quindi rigettato; l'INPS è condannato alle spese di giudizio e alla liquidazione delle somme indicate nella sentenza.

Norme richiamate

  • Legge n. 47/1983, art. 1, comma 1

    Riferimento alla disciplina originaria della contribuzione volontaria come strumento per consentire la copertura assicurativa ai privi di copertura; richiamata per fondare la possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione

  • Legge n. 243/2004, art. 1 (anche comma 8 richiamato)

    Prevede l'innalzamento dei requisiti pensionistici ma contiene norme di salvaguardia: la deroga si applica ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 20/7/2007, esentandoli dall'applicazione dei nuovi requisiti

  • Legge n. 247/2007, art. 1 (modifiche alla legge n. 243/2004)

    Modifica la disciplina precedente; la Corte interpreta congiuntamente le due norme ritenendo che la deroga opera per gli autorizzati alla contribuzione volontaria antecedentemente al 20/7/2007, indipendentemente dalla data dei versamenti

  • Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis

    Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella fase di legittimità (riferimento procedurale)

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater

    Richiamato in relazione all'eventuale pagamento del contributo unificato e agli aspetti processuali e di liquidazione delle spese di giudizio

Massime di principio

  • Se al lavoratore è stata concessa l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 20/07/2007, tale autorizzazione attiva la tutela di "salvezza" e la deroga all'innalzamento dei requisiti si applica anche se i versamenti sono stati effettuati successivamente.
  • La distinzione tra cessazione del rapporto di lavoro e sospensione (es. aspettativa non retribuita) non è rilevante ai fini della deroga: ciò che conta è l'assenza di copertura assicurativa e l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente alla data di riferimento.
  • Per far valere il diritto in situazioni analoghe è fondamentale provare l'esistenza dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria rilasciata prima del 20/7/2007; la data dei versamenti è secondaria.
  • Gli enti previdenziali che negano il computo in situazioni di autorizzazione anteriore alla soglia temporale rischiano il rigetto del proprio ricorso in presenza di giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione nella stessa direzione.
  • In fase di impugnazione è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 7090/2020; Cass. n. 12362/2019; Cass. n. 2926/2020) che conferma l'interpretazione estensiva della deroga per gli autorizzati antecedenti alla data limite.

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