Cassazione Civile, Sentenza n. 27439/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che, nel giudizio di rinvio, aveva accolto la domanda di accertamento della titolarità del beneficio della polizza in favore degli eredi di Palma Sofia Mazzeo ma aveva ritenuto liberatoria per la compagnia l'erogazione effettuata ad Angela Valentino come "creditore apparente" (applicando l'art. 1189 c.c.). I ricorrenti principali denunciavano profili procedurali (notificazione tardiva della chiamata in causa, vizi relativi alle spese processuali). I ricorrenti incidentali (Valerio e Cologno, eredi Mazzeo) contestavano la sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 1189 c.c., deducendo che la compagnia disponeva di elementi e di pretese concorrenti che rendevano manifesta l'incertezza sull'effettivo avente diritto e che la compagnia avrebbe dovuto svolgere approfondimenti o utilizzare istituti cautelari piuttosto che pagare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale (sulla tempestività della chiamata in causa) e ha accolto il ricorso incidentale proposto da Michelina Margherita Valerio e Luigi Cologno, ritenendolo fondato nella parte in cui contestava la correttezza dell'applicazione dell'art. 1189 c.c. dalla corte d'appello. La Cassazione ha censurato la decisione di merito per erronea applicazione di diritto e per omesso esame di fatti decisivi (contraddittorietà delle comunicazioni, documentazione sulla incapacità/instabilità del contraente, richieste concorrenti di pagamento) e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame da parte della corte d'appello, indicando i principi di diritto da osservare (in particolare limitazioni all'applicabilità dell'art. 1189 c.c. in presenza di pretese contrastanti note al debitore e l'insufficienza del mero disconoscimento stragiudiziale della firma). Sono state assorbite le questioni relative alla liquidazione delle spese che saranno determinate in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 1189 c.c.
La Corte precisa che l'art. 1189 c.c. tutela il debitore che paga in buona fede quando il creditore appare "univocamente" tale; è esclusa l'applicabilità quando al debitore sono rivolte pretese contrastanti da più soggetti note prima del pagamento (salvo casi eccezionali come pretese manifestamente pretestuose o ordine giudiziale).
artt. 214 e ss. c.p.c.
Le norme sul disconoscimento della sottoscrizione sono disposizioni processuali e non operano al di fuori del processo: un semplice disconoscimento stragiudiziale non è idoneo a privare di efficacia una scrittura privata senza un accertamento oggettivo della falsità.
art. 166 c.p.c.
Richiamato in relazione ai termini di costituzione del convenuto: il termine ordinario per la costituzione è venti giorni prima dell'udienza fissata o differita ai sensi dell'art. 168-bis; la Corte ha rigettato la doglianza di tardività della chiamata in causa.
art. 168-bis c.p.c.
Il differimento dell'udienza disposto ai sensi del comma 5 non estingue il termine per la costituzione già stabilito: nel caso di specie il differimento operato a gennaio non ha reso tardiva la costituzione effettuata il 28 marzo 2013.
art. 687 c.p.c.
La sentenza indica l'art. 687 c.p.c. (sequestro liberatorio) come uno degli strumenti che il debitore può utilizzare quando sussistono pretese concorrenti, invece di procedere al pagamento che potrebbe non essere liberatorio.
art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di diritto, omesso esame di fatto decisivo, ecc.): la Corte ha qualificato come fondati i motivi incidentali relativi a falsa applicazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati in relazione alla regolazione delle spese processuali; la decisione sulla compensazione delle spese è stata ritenuta assorbita e da definirsi in sede di rinvio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in una censura inerente alla motivazione (presunta violazione) ma la Corte ha ritenuto la questione delle spese assorbita dal rito del rinvio.
Massime di principio
- Art. 1189 c.c. tutela solo il debitore che paga in buona fede quando il creditore appare univocamente tale: se al debitore sono note pretese contrastanti da più soggetti, l'art. 1189 non trova applicazione di regola.
- In presenza di pretese concorrenti note al debitore, il debitore professionale (es. una compagnia assicurativa) ha l'onere di adottare cautele: sospensione del pagamento e/o avvio del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., o richiesta di pronuncia giudiziale, sono gli strumenti corretti per evitare il rischio di pagamento non liberatorio.
- Il semplice disconoscimento stragiudiziale della firma o della validità di documenti da parte dell'apparente autore non è idoneo di per sé a privare tali documenti di efficacia: fuori dal processo serve un riscontro oggettivo (indagini, perizie, elementi documentali) prima di rifiutare o indirizzare il pagamento.
- La diligenza richiesta al debitore professionale è elevata: deve valutare oggettivamente la documentazione in suo possesso e, se emergono elementi di incertezza o contraddizione, non può basare la sua scelta su una valutazione sommaria della 'apparente' legittimazione.
- Se un operatore eroga una prestazione in presenza di più richieste confliggenti senza adeguata verifica, corre il rischio di non essere liberato e di dover rispondere verso l'effettivo avente diritto; la buona fede soggettiva è incompatibile con la consapevolezza del conflitto.
- Nei procedimenti di merito e di rinvio, questioni afferenti a competenze probatorie complesse (autenticità di firme, condizioni psichiche del contraente, amministrazione di sostegno) richiedono esame motivato e approfondito; l'omesso esame di fatti decisivi giustifica la cassazione con rinvio.
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