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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27437/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Verifica fiscale (anni 1997-2001) con accertamento per l'anno 1999: l'Ufficio contestava maggiori produzioni e ricavi non dichiarati sulla base di un quaderno di annotazioni, irregolarità contabili e indagini bancarie; sono stati emessi avvisi per Irap/Iva a carico della società e avvisi Irpef a carico dei soci per partecipazione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio quanto alla società Distilleria F.lli Russo per intervenuta definizione agevolata (la società aveva presentato istanza e versato la prima rata). Quanto ai soci (Salvatore e Giuseppe Russo) la Corte ha accolto il primo motivo della Agenzia delle Entrate: ha ritenuto la sentenza della Commissione Tributaria Regionale viziata per carenza di motivazione (motivazione apparente), ha cassato la decisione impugnata rispetto ai soci e ha disposto il rinvio alla commissione tributaria competente perché si pronuncano sul merito. Altri motivi di ricorso (secondo, quarto, quinto, sesto) sono stati dichiarati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo; il terzo motivo (giudicato esterno invocato dall'Agenzia) è stato respinto. Le spese relative alla società restano regolate in virtù della definizione agevolata; la Corte ha rinviato la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla corte di merito in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    "8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento"; "10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice... Se entro tale data il contribuente deposita... copia della domanda di definizione e del versamento... il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020"; "12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."; "13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020... il processo è dichiarato estinto"

    La norma disciplina la definizione agevolata con effetti processuali: sospensione del processo su istanza e possibilità di estinzione per definizione; la società aveva adempiuto alla domanda e versamento, perciò il giudizio relativo alla società è stato dichiarato estinto.

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

    Norma richiamata per l'imputazione ai soci dei maggiori ricavi (redditi da partecipazione); la Corte ricorda che atti distinti per soggetti diversi richiedono istanze autonome di definizione agevolata.

  • art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546

    Richiede motivazione adeguata nelle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR insufficiente (rimando per relationem alla sentenza penale) e ha perciò accolto il vizio di nullità per carenza di motivazione.

  • art. 654 cod. proc. pen.

    Disciplina l'efficacia della sentenza penale; la Corte ha richiamato che l'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario e che va valutata la coincidenza dei fatti e degli elementi probatori.

  • art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ.

    Norme relative al giudicato esterno; la Corte ha ritenuto inapplicabile il giudicato richiamato dall'Agenzia perché la pronuncia invocata era una cassazione con rinvio e perché riguardava annualità diverse senza tendenziale permanenza degli elementi fattuali.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola la prova; la Corte ha osservato che la valutazione delle prove indiziarie (contabilità in nero, movimenti bancari) non è stata compiuta nella sentenza impugnata e dovrà essere affrontata in sede di rinvio.

  • artt. 54, 39, 32, 51 del d.P.R. 633/1972

    Norme relative all'IVA e alle presunzioni di imponibilità; la Corte non ha deciso nel merito ma ha rimandato la valutazione delle presunzioni e delle risultanze bancarie ai giudici del rinvio.

  • art. 21-bis d.lgs. 10/03/2000, n. 74 (modificato dal d.lgs. 14/06/2024, n. 87)

    Ius superveniens che può influire sul peso da attribuire alla sentenza penale in sede tributaria; la Corte ha indicato che i giudici del rinvio dovranno valutare l'eventuale rilievo di tale norma.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Strumento invocato per denunciare violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha accolto il motivo fondato su carenza di motivazione (n. 4 c.p.c. richiamato nel ricorso).

Massime di principio

  • La definizione agevolata presentata e pagata dalla società estingue il relativo giudizio solo per il soggetto che abbia effettivamente presentato la domanda e versato: non si estende automaticamente ai soci destinatari di atti distinti; ciascun soggetto deve presentare autonoma istanza.
  • Una sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario: il giudice tributario deve valutare se esista coincidenza sostanziale e identità degli elementi di fatto tra processo penale e accertamento fiscale; la rilevanza della sentenza penale può essere diversa in sede tributaria.
  • La decisione di merito della commissione tributaria deve contenere motivazione specifica e adeguata: il semplice rinvio per relationem ad altra decisione (anche penale) è insufficiente e determina nullità per carenza di motivazione.
  • Il ricorso in Cassazione per carenza di motivazione può portare alla cassazione e al rinvio per un nuovo esame completo degli elementi di prova (contabilità, quaderni, indagini bancarie); questioni probatorie complesse devono essere affrontate e motivate in sede di merito.
  • Il giudicato esterno ha efficacia limitata: decisioni su annualità diverse hanno efficacia vincolante solo per elementi fattuali di carattere tendenzialmente permanente; altrimenti non vincolano i giudici delle annualità successive.
  • Le presunzioni fiscali e gli indizi (es. movimenti bancari, contabilità irregolare) vanno valutati nel loro insieme e motivati; non bastano riferimenti generici: l'onere probatorio e la valutazione della prova restano oggetto di specifica valutazione del giudice di merito.

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