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Sentenza

Sentenza n. 12128/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza avverso la sentenza n. 536/2025 del Tribunale di Roma, avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121.

Giustizia amministrativa202508269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione di euro 1.000,00 a titolo di carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, chiedendo l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 536/2025, e l'adozione delle misure necessarie alla conformazione al giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione di euro 1.000,00 quale carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015. Nel corso del giudizio il Ministero ha effettuato il pagamento della somma dovuta; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento effettuato dal Ministero ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, rilevando che il credito è stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Ha pertanto applicato il criterio della soccombenza virtuale: le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione spontanea successiva alla proposizione del ricorso e, per la parte restante, poste a carico del Ministero, liquidandole in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, volto ad accertare l'inottemperanza e ad adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; nel caso concreto, il diritto all'attribuzione della somma di euro 1.000,00 era stato riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando una sopravvenuta attività dell'amministrazione soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.
  • Quando la sopravvenienza satisfattiva interviene nel corso del giudizio, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
  • Se l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la valutazione della soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese, sebbene il giudizio si concluda con la cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione spontanea successiva all'instaurazione del giudizio può giustificare una compensazione parziale delle spese, mentre la restante parte può essere posta a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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