Cassazione Civile, Ordinanza n. 20022/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di maggiorazione sociale ex art. 38 della L. n. 488 del 2001, respinta nei due gradi di merito. In appello, il giudice ha condannato il ricorrente alle spese ritenendo insussistenti i presupposti per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., perché la dichiarazione reddituale non sarebbe stata rituale: da un lato, la dichiarazione riportata nelle conclusioni del ricorso era stata sottoscritta solo dal difensore; dall’altro, l’autodichiarazione allegata all’atto introduttivo, pur riferita al reddito dell’anno precedente, era priva dell’impegno a comunicare le successive variazioni reddituali. Con il ricorso per cassazione, proposto con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo l’erroneità della declaratoria di irritualità della dichiarazione resa e, quindi, della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui censurava il rilievo attribuito dalla Corte di appello alla mancanza dell’impegno a comunicare le variazioni reddituali: secondo il consolidato orientamento richiamato, la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. non richiede uno schema rigido o predeterminato né l’espressa formulazione di tale impegno, poiché esso deriva direttamente dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato dichiarato che il ricorrente non è tenuto a pagare le spese del giudizio di appello all’INPS. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’INPS, con distrazione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 38 L. n. 488 del 2001
norma richiamata come base della domanda di maggiorazione sociale, respinta nei gradi di merito; il testo non sviluppa però un’interpretazione della disposizione
art. 152 disp. att. c.p.c.
ai fini dell’esonero dalle spese non è richiesta una formula rigida o predeterminata; la dichiarazione sostitutiva non deve contenere espressamente l’impegno a comunicare le variazioni reddituali, poiché tale obbligo discende direttamente dalla legge
art. 360 n. 3 c.p.c.
la censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge
art. 152 disp. att. c.p.c.
la sua erronea applicazione da parte del giudice di merito ha comportato la cassazione della condanna alle spese
art. 13367 del 2011
precedente richiamato in continuità interpretativa sul contenuto della dichiarazione reddituale
Cass. n. 16132 del 2016
precedente richiamato quale conferma dell’orientamento secondo cui la dichiarazione non richiede l’impegno espresso a comunicare le variazioni reddituali
Cass. n. 965 del 2025
precedente richiamato in motivazione a sostegno del medesimo principio
Massime di principio
- Ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese nei giudizi previdenziali, la dichiarazione sostitutiva relativa al reddito non è soggetta a formule sacramentali o a uno schema rigidamente predeterminato.
- L’assenza nell’autodichiarazione dell’espressa clausola di impegno a comunicare le variazioni reddituali non comporta, di per sé, l’irritualità della dichiarazione, perché tale obbligo discende direttamente dalla legge.
- Se il giudice di merito nega l’esenzione dalle spese per il solo mancato inserimento di tale impegno, incorre in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., con conseguente cassazione della statuizione sulle spese.
- In presenza di errore solo sulla regolazione delle spese, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio, dichiarando non dovute le spese del grado di merito.
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