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Ordinanza

Ordinanza n. 2689/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202200035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 347/2018 del 10 settembre 2018

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La cooperativa sociale aveva proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo. Con sentenza n. 709/2022 il TAR aveva accolto il ricorso; il giudizio era stato poi sospeso con ordinanza n. 1689/2022 per l’adesione del Comune alla procedura di riequilibrio finanziario. A seguito di chiarimenti sullo stato della procedura è emerso che, con deliberazione consiliare n. 22 del 16 giugno 2022, il Comune aveva dichiarato il dissesto finanziario e che il credito della ricorrente era stato ricondotto alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione (OSL).

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000. Ha ritenuto che il credito rientrasse nella competenza dell’OSL e che, non essendo ancora stato approvato il rendiconto finale della procedura di dissesto, non potessero essere intraprese o proseguite azioni esecutive giurisdizionali. La disciplina comprende anche obbligazioni accertate dopo la dichiarazione di dissesto quando derivino direttamente da atti o fatti di gestione anteriori; non rileva che l’OSL debba gestire separatamente i fondi destinati al pagamento. Disposta la comunicazione dell’ordinanza anche al commissario ad acta già nominato.

Norme richiamate

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto di azioni esecutive opera, fino all’approvazione del rendiconto, per i debiti compresi nella competenza dell’OSL; nel caso concreto ha comportato l’estinzione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale disciplina processuale dell’ottemperanza; il provvedimento non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Dalla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto finale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive giurisdizionali per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
  • Rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione anche le obbligazioni accertate dopo la dichiarazione di dissesto, se costituiscono conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori.
  • Per l’applicazione del divieto di esecuzione è sufficiente che il debito appartenga alla gestione dell’organo straordinario di liquidazione; non è necessario che quest’ultimo disponga di una gestione unitaria dei fondi destinati all’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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