Sentenza n. 3820/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano (Sezione Quarta), n. 2333/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha dedotto l’illegittimità della sentenza di primo grado per eccesso di potere e difetto o carenza di motivazione. Ha sostenuto che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fosse fondato esclusivamente sulle condanne penali riportate, con conseguente automatismo ostativo, senza un’autonoma e attuale valutazione della pericolosità sociale, della durata del soggiorno in Italia, dell’inserimento lavorativo e familiare, dell’assenza di ulteriori reati da oltre quattro anni e dell’esito positivo della messa alla prova. Ha inoltre censurato l’affermazione del TAR secondo cui la presenza della famiglia in Italia non costituisce uno scudo assoluto, rilevando che il provvedimento non avrebbe esplicitato le ragioni concrete per cui gli interessi di sicurezza e ordine pubblico dovessero prevalere sugli interessi familiari e lavorativi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso che la Questura abbia applicato un automatismo ostativo derivante dalle sole condanne penali, rilevando che il diniego si fondava su un giudizio, seppur sintetico e non manifestamente irragionevole, di pericolosità sociale, nel quale erano stati considerati anche la posizione dell’interessato sul territorio nazionale e i legami familiari. Il giudizio di pericolosità è stato ritenuto coerente con l’istruttoria, in ragione della gravità dei reati, del numero delle condanne, della loro entità complessiva, superiore a nove anni di reclusione, e della continuità nella commissione dei reati. È stata inoltre valorizzata la circostanza che condotte criminose commesse nel marzo 2019 erano successive a una precedente messa alla prova conclusasi positivamente nel 2018, smentendo l’assunto di una condotta successiva sempre ineccepibile e di un completo ravvedimento. Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione avesse effettuato un bilanciamento tra sicurezza pubblica, interessi familiari e interessi lavorativi, senza che questi ultimi potessero neutralizzare la pericolosità rilevata. La presenza della famiglia in Italia non è stata considerata una garanzia assoluta contro il diniego di rinnovo. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 110, 624-bis, 61, n. 5, e 628, n. 2, c.p.
Richiamati quali titoli di reato posti a fondamento di una delle condanne penali considerate nella valutazione della pericolosità sociale.
artt. 110, 56, 648, 624-bis, commi 1 e 3, in relazione all’art. 625, nn. 2 e 5, c.p.
Richiamati quali titoli di reato posti a fondamento di un’ulteriore condanna penale valorizzata nel diniego di rinnovo.
artt. 624-bis e 648 c.p.
Richiamati quali titoli di reato relativi a una precedente condanna penale considerata dall’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno non è illegittimo per il solo fatto di valorizzare condanne penali, quando l’Amministrazione non si limiti a un automatismo ostativo ma formuli un autonomo giudizio, anche sintetico purché non manifestamente irragionevole, sulla pericolosità sociale dello straniero.
- Ai fini della prognosi di pericolosità sociale possono essere valutati congiuntamente la gravità e il numero dei reati, l’entità complessiva delle pene e la continuità delle condotte criminose; la valutazione non deve necessariamente concentrarsi soltanto sull’ultima condanna considerata isolatamente.
- La commissione di ulteriori reati successivamente a una precedente messa alla prova conclusasi positivamente costituisce elemento idoneo a ridimensionare il valore prognostico favorevole dell’esito della prova e a incidere sulla valutazione complessiva della pericolosità sociale.
- I legami familiari e lavorativi dello straniero devono essere considerati nel giudizio amministrativo complessivo, ma non costituiscono uno scudo o una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno quando l’Amministrazione motivatamente ritenga prevalenti le esigenze di sicurezza pubblica.
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