Corte di giustizia, Sentenza C-57/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 gennaio 2023. — RegioJet a. s. contro České dráhy a.s. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 5 e 6 – Divulgazione di prove – Prove contenute nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza – Procedimento pendente dinanzi alla Commissione europea relativo a una violazione di regole della concorrenza – Procedimento nazionale avente ad oggetto una domanda di risarcimento relativo alla medesima violazione – Condizioni relative alla divulgazione delle prove. — Causa C-57/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva 2014/104 in materia di disclosure delle prove nelle azioni di risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza. Stabilisce che la pendenza di un procedimento della Commissione non impedisce automaticamente al giudice nazionale di ordinare la divulgazione di prove, ma impone un rigoroso controllo di pertinenza e proporzionalità. Precisa inoltre che la tutela temporanea delle prove "grigie" è limitata alle informazioni elaborate specificamente per il procedimento dell’autorità, non a tutte le informazioni depositate. Infine, legittima l’uso di strumenti processuali nazionali per la verifica del contenuto dei documenti, purché sia garantita la non divulgazione prematura alle parti.
Rinvio pregiudiziale sulla divulgazione di prove in un’azione di risarcimento danni antitrust mentre è pendente un procedimento della Commissione e sul regime di tutela delle prove nel fascicolo dell’autorità garante della concorrenza
La questione giuridica
Se la direttiva 2014/104, in particolare gli articoli 5 e 6, osti: (i) a un ordine di divulgazione di prove in un giudizio risarcitorio mentre la Commissione conduce un procedimento sulla stessa infrazione e il giudizio nazionale è sospeso; (ii) a una normativa nazionale che estende la tutela temporanea di cui all’articolo 6, paragrafo 5, a tutte le informazioni presentate all’autorità garante e non solo a quelle elaborate specificamente per il procedimento; (iii) alla qualificazione della sospensione del procedimento nazionale come "chiusura" del procedimento amministrativo dell’autorità; (iv) all’uso, per analogia, di uno strumento processuale nazionale per sequestrare le prove e valutarne la categoria solo dopo l’accesso; (v) alla possibilità di negare l’accesso alle parti fino alla verifica della loro appartenenza alla lista grigia.
Principio di diritto
La Corte afferma che la direttiva 2014/104 non vieta, in linea di principio, che un giudice nazionale ordini la divulgazione di prove in un’azione risarcitoria antitrust anche se è pendente un procedimento della Commissione sulla medesima infrazione e il giudizio interno è sospeso, purché la divulgazione sia circoscritta, necessaria e proporzionata. La sospensione del procedimento nazionale avviato da un’autorità garante per l’avvio di un procedimento della Commissione non equivale alla chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5. La protezione temporanea della "lista grigia" riguarda solo le informazioni elaborate specificamente ai fini del procedimento dell’autorità, non tutte quelle semplicemente presentate, e gli Stati membri non possono ampliare restrittivamente tale categoria; inoltre, il giudice può usare strumenti processuali nazionali per esaminare i documenti, ma deve impedire l’accesso alle parti finché non abbia verificato la loro categoria o, per la lista grigia, finché l’autorità non abbia chiuso il procedimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Direttiva 2014/104/UE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Rinvio pregiudiziale sulla divulgazione di prove in un’azione risarcitoria antitrust
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší soud (Corte suprema ceca) in una controversia tra RegioJet a.s. e České dráhy a.s. relativa alla divulgazione di prove nell’ambito di un’azione di risarcimento danni per asserite violazioni delle regole di concorrenza. Il nodo centrale è il coordinamento tra il private enforcement previsto dalla direttiva 2014/104 e un procedimento di public enforcement pendente dinanzi alla Commissione europea.
Fatti e procedimento principale
RegioJet, operatore ferroviario, ha agito contro České dráhy chiedendo il risarcimento del danno derivante da comportamenti anticoncorrenziali. Nel frattempo, la Commissione ha avviato un procedimento formale per valutare presunti prezzi predatori sulla stessa tratta ferroviaria Praga-Ostrava. L’autorità ceca della concorrenza (ÚOHS) ha sospeso il proprio procedimento amministrativo, e il giudice nazionale ha a sua volta sospeso il giudizio risarcitorio; nonostante ciò, è stata presentata un’istanza di divulgazione di documenti, poi accolta solo in parte con misure di protezione dei documenti prodotti.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 1/2003, in particolare:
- il considerando 7, sul ruolo essenziale dei giudici nazionali nell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE;
- l’articolo 2, sull’onere della prova;
- l’articolo 11, paragrafo 6, sulla privazione della competenza delle autorità nazionali quando la Commissione avvia un procedimento;
- l’articolo 16, paragrafo 1, sull’obbligo dei giudici nazionali di non adottare decisioni in contrasto con quelle della Commissione.
La sentenza interpreta soprattutto la direttiva 2014/104, in particolare gli articoli 5 e 6, oltre all’articolo 22 sull’applicazione temporale. La Corte richiama anche il considerando 23 (proporzionalità e divieto di richieste generiche) e il considerando 25 (tutela delle prove elaborate nel corso di un procedimento dell’autorità garante).
Applicabilità temporale della direttiva 2014/104
La Corte chiarisce preliminarmente che gli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/104 hanno natura procedurale, non sostanziale. Di conseguenza, rientrano nell’articolo 22, paragrafo 2, e possono applicarsi alle azioni risarcitorie proposte dopo il 26 dicembre 2014, se il legislatore nazionale li ha recepiti in modo tale da coprire anche tali azioni. Nel caso di specie, l’azione era stata proposta nel 2015, perciò le disposizioni erano applicabili ratione temporis.
Prima questione: divulgazione di prove mentre è pendente un procedimento della Commissione
La Corte afferma che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 non osta, di per sé, a che il giudice nazionale ordini la divulgazione di prove in un giudizio risarcitorio anche se la Commissione sta conducendo un procedimento sulla medesima infrazione e il giudizio nazionale è stato sospeso. L’ordine di disclosure, in linea di principio, non equivale a una decisione incompatibile con quella della Commissione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1/2003.
Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare con particolare rigore che la richiesta sia sufficientemente circoscritta, pertinente e proporzionata, evitando che la divulgazione interferisca indebitamente con l’indagine in corso della Commissione. In altri termini, la pendenza del procedimento europeo non blocca automaticamente la disclosure, ma incide sul controllo di necessità e proporzionalità.
Terza questione: sospensione del procedimento dell’autorità nazionale e "chiusura" del procedimento
La Corte interpreta l’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2014/104 nel senso che la sospensione del procedimento amministrativo da parte dell’autorità nazionale della concorrenza, motivata dall’avvio del procedimento della Commissione, non equivale alla chiusura del procedimento "adottando una decisione o in altro modo".
La sospensione è una misura provvisoria: il procedimento non termina e può riprendere, ad esempio, se la Commissione conclude senza decisione di merito. Ammettere che una semplice sospensione valga come chiusura comprometterebbe la protezione temporanea delle prove della lista grigia e potrebbe pregiudicare l’efficacia dell’indagine della Commissione.
Seconda questione: ambito della protezione temporanea delle informazioni "grigie"
La Corte dichiara incompatibile con la direttiva una normativa nazionale che, a titolo dell’articolo 6, paragrafo 5, limiti temporaneamente la divulgazione non solo delle informazioni "elaborate" specificamente ai fini del procedimento dell’autorità garante, ma di tutte le informazioni "presentate" nel procedimento.
La protezione della lista grigia riguarda solo:
- le informazioni elaborate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del procedimento dell’autorità;
- le informazioni redatte dall’autorità e comunicate alle parti nel corso del procedimento;
- le proposte di transazione ritirate.
Restano invece divulgabili in ogni momento, se pertinenti e proporzionate, le prove della lista bianca, comprese le informazioni preesistenti esistenti indipendentemente dal procedimento antitrust, anche se materialmente presenti nel fascicolo dell’autorità.
Quarta questione: uso di uno strumento processuale nazionale per esaminare i documenti dopo l’accesso
La Corte ammette che, in applicazione del diritto processuale nazionale, il giudice possa ordinare la produzione/sequestro dei documenti e rinviare la verifica della loro qualificazione come prove della lista grigia al momento dell’accesso giudiziale agli stessi. Ciò è consentito perché la direttiva non prevede per la lista grigia un meccanismo di verifica preliminare analogo a quello espressamente previsto per la lista nera.
Questa possibilità resta però subordinata al rispetto del principio di proporzionalità: il giudice deve evitare richieste generiche o eccessivamente ampie e valutare attentamente la pertinenza delle prove richieste, i costi della divulgazione e il rischio di interferenza con il procedimento antitrust.
Quinta questione: protezione dell’accesso alle prove durante la verifica giudiziale
Quando il giudice utilizza tale strumento processuale nazionale e rinvia la verifica sulla natura dei documenti, deve impedire che il richiedente, le altre parti e i loro rappresentanti abbiano accesso alle prove prima che:
- il giudice abbia completato la verifica, se i documenti risultano rientrare nella lista bianca;
- l’autorità garante abbia chiuso il procedimento, se i documenti rientrano nella lista grigia.
La Corte sottolinea che ciò vale indipendentemente dalla questione della riservatezza: la tutela deriva direttamente dal regime speciale dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a).
Dispositivo
La Corte risponde quindi che:
- la divulgazione può essere ordinata anche in presenza di un procedimento pendente della Commissione, ma solo entro i limiti di necessità e proporzionalità;
- la sospensione del procedimento nazionale dell’autorità non equivale a chiusura;
- la tutela temporanea non può essere estesa a tutte le informazioni presentate;
- è possibile usare strumenti processuali nazionali per il controllo dei documenti, purché sia escluso l’accesso prematuro delle parti.
Principi pratici per il contenzioso antitrust
Per gli operatori e i difensori, la pronuncia conferma che la discovery nelle azioni follow-on o stand-alone non è paralizzata dalla contemporanea indagine della Commissione. Al tempo stesso, rafforza il controllo giudiziale sul perimetro della richiesta, imponendo di distinguere con precisione tra informazioni preesistenti, prove della lista grigia e prove della lista nera, e di evitare richieste esplorative o eccessivamente ampie.
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