Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-702/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 gennaio 2023. — «DOBELES HES» SIAe Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’operatore pubblico di rifornirsi presso i produttori di energie rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato – Mancato versamento di una parte dell’aiuto in questione – Domanda di compensazione presentata da detti produttori dinanzi ad un’autorità pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta, in base alla citata normativa nazionale, a versare l’aiuto in parola, e il bilancio della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento – Aiuto nuovo – Obbligo di notifica – Aiuto de minimis – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 5, paragrafo 2 – Cumulo – Presa in considerazione degli importi di aiuto già percepiti durante il periodo di riferimento sulla base della suddetta normativa nazionale. — Cause riunite C-702/20 e C-17/21

Giurisprudenza europea62020CJ0702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha affrontato il regime lettone di acquisto dell’energia elettrica da fonti rinnovabili a prezzo maggiorato e le domande giudiziali dei produttori per ottenere la parte di corrispettivo non versata. Ha chiarito che il meccanismo, finanziato da un prelievo obbligatorio o da fondi sotto controllo pubblico, integra risorse statali e che la piena liberalizzazione del mercato non è requisito per la qualificazione come aiuto di Stato. La Corte ha inoltre precisato che le somme reclamate in giudizio sono, se del caso, la parte residua del medesimo aiuto e non un aiuto distinto, con conseguente applicazione delle regole su de minimis, aiuti esistenti e notifica preventiva.

Aiuti di Stato nel settore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili: qualificazione di un meccanismo tariffario nazionale, del relativo pagamento giudiziale e applicazione delle regole su aiuti de minimis, aiuti esistenti e notifica preventiva

La questione giuridica

Le questioni vertevano: i) sulla sussistenza di un intervento mediante risorse statali in un regime che impone all’operatore pubblico di acquistare energia rinnovabile a prezzo maggiorato, finanziato da un prelievo obbligatorio sui consumatori o da fondi sotto controllo pubblico; ii) sulla necessità che il mercato sia pienamente liberalizzato per qualificare la misura come aiuto di Stato; iii) sulla natura, ai fini dell’articolo 107 TFUE, delle somme reclamate in giudizio come pagamento della parte di aiuto non corrisposta; iv) sulla distinzione tra aiuto nuovo e aiuto esistente; v) sull’applicabilità del regime de minimis e del cumulo; vi) sulla possibilità per il giudice nazionale di ordinare il pagamento subordinandolo alla previa notifica e approvazione della Commissione.

Principio di diritto

Costituisce intervento mediante risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un regime nazionale che obbliga l’operatore pubblico ad acquistare elettricità da fonti rinnovabili a prezzo superiore al mercato, quando il sovraccosto è finanziato da un prelievo obbligatorio sui consumatori o da fondi costantemente sotto controllo pubblico; la qualificazione come aiuto di Stato non dipende dalla piena liberalizzazione del mercato. Se tale regime integra un aiuto di Stato, anche il pagamento giudiziale della parte non corrisposta del vantaggio è soggetto alla stessa qualificazione; le domande volte a ottenere il beneficio integrale devono essere trattate come richieste della parte di aiuto non percepita, non come nuovi aiuti autonomi. Il giudice nazionale può accogliere la domanda solo se l’aiuto nuovo sia previamente notificato alla Commissione e questa abbia approvato, o si presuma abbia approvato, la misura; il rispetto della soglia de minimis va valutato cumulatamente con gli importi già percepiti sulla stessa base normativa.

Norme richiamate

  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Atto di adesione della Repubblica di Lettonia all’Unione europea, allegato IV, punto 3
  • Direttiva 2002/20/CE

Aiuti di Stato e compensazione tariffaria per l’energia rinnovabile

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali dell’Augstākā tiesa (Senāts) lettone nel contesto di controversie promosse da due produttori idroelettrici, DOBELES HES SIA e GM SIA, contro la Commissione di regolazione dei servizi pubblici della Lettonia. Le cause vertevano sulla richiesta di somme che i produttori ritenevano loro dovute in applicazione della normativa nazionale sul prezzo di acquisto dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Contesto fattuale e normativo nazionale

La normativa lettone prevedeva, in origine, un obbligo per l’impresa di distribuzione autorizzata di acquistare l’eccedenza di energia prodotta da piccole centrali idroelettriche a un prezzo pari al doppio della tariffa media di vendita dell’elettricità. Successivamente, la legge sul mercato dell’energia elettrica mantenne per i produttori di energia da fonti rinnovabili che avevano iniziato l’attività prima dell’entrata in vigore della nuova legge il diritto di continuare a vendere alle condizioni precedenti.

L’autorità di regolazione interpretò la nuova disciplina nel senso di bloccare la tariffa media al valore del 7 giugno 2005. La Corte costituzionale lettone, nel 2010, ritenne invece errata tale interpretazione e affermò che la tariffa doveva continuare a essere aggiornata. Le ricorrenti chiesero quindi un "risarcimento" per la mancata corresponsione della differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto percepire secondo la corretta applicazione della normativa.

Questioni pregiudiziali rilevanti

Il giudice del rinvio ha chiesto, tra l’altro:

  • se il regime tariffario integrasse un intervento dello Stato o mediante risorse statali;
  • se la qualificazione come aiuto di Stato presupponesse la piena liberalizzazione del mercato elettrico;
  • se le somme richieste in giudizio fossero una nuova misura di aiuto o la semplice quota non pagata di un aiuto già esistente;
  • come applicare il regolamento de minimis e le regole sul cumulo;
  • se si trattasse di aiuti nuovi o esistenti ai sensi del regolamento 2015/1589;
  • se il giudice nazionale potesse condannare al pagamento subordinandolo alla notifica e all’approvazione della Commissione.

Nozione di risorse statali e imputabilità allo Stato

La Corte ha ribadito che la nozione di aiuto di Stato richiede cumulativamente: intervento imputabile allo Stato o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi, selettività e alterazione della concorrenza. Nel caso di specie, il meccanismo era istituito per legge ed era quindi imputabile allo Stato.

Quanto alle risorse statali, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sui prelievi obbligatori e sui fondi costantemente sotto controllo pubblico. Ha osservato che il sovraccosto era finanziato da un prelievo obbligatorio sui consumatori finali e che, secondo gli elementi forniti, i fondi erano raccolti, gestiti e ripartiti da una società interamente detenuta dallo Stato e vincolati per legge alla sola compensazione del costo supplementare. Ne ha dedotto che tali fondi costituivano risorse statali.

Liberalizzazione del mercato e incidenza sull’articolo 107 TFUE

La Corte ha escluso che la piena liberalizzazione del mercato sia una condizione per qualificare una misura come aiuto di Stato. È sufficiente che, al momento dell’adozione della misura, esista una situazione di concorrenza, anche solo parziale, idonea a far ritenere possibile l’incidenza sugli scambi e sulla concorrenza. La data della liberalizzazione completa del mercato elettrico lettone è stata pertanto dichiarata irrilevante ai fini della qualificazione della misura.

Natura delle somme richieste in giudizio

La Corte ha distinto il vero risarcimento danni dagli importi richiesti in applicazione della normativa tariffaria. Ha affermato che i ricorsi delle società non miravano a ottenere il ristoro di un danno autonomo, ma il pagamento della parte di vantaggio tariffario che esse ritenevano ancora dovuta. Di conseguenza, se il regime originario costituisce un aiuto di Stato, anche il pagamento della quota residua reclamata in giudizio ha la medesima natura e non costituisce un aiuto distinto creato dalla sentenza del giudice nazionale.

Aiuto de minimis e cumulo

La Corte ha precisato che la soglia de minimis va verificata considerando l’importo complessivo del vantaggio richiesto cumulato con le somme già percepite nel periodo di riferimento sulla stessa base normativa. Non rileva solo la somma oggetto della domanda giudiziale isolatamente considerata. Perciò, anche importi individualmente modesti possono non rientrare nel regime de minimis se sommati ai versamenti già ricevuti.

Aiuti nuovi, aiuti esistenti e prescrizione

Esaminando il regolamento 2015/1589, la Corte ha concluso che il vantaggio tariffario, se qualificabile come aiuto di Stato, non rientra nelle categorie di aiuti esistenti. Non era infatti un aiuto preesistente ai sensi dell’atto di adesione della Lettonia, né risultava autorizzato, né poteva considerarsi esistente per effetto della prescrizione decennale dell’articolo 17, poiché il termine non era ancora iniziato a decorrere per la parte non effettivamente corrisposta. Ne deriva la qualificazione come aiuto nuovo.

Notifica preventiva e ruolo del giudice nazionale

La Corte ha ricordato che il giudice nazionale deve trarre le conseguenze della violazione dell’obbligo di notifica preventiva. In linea di principio, una domanda volta a ottenere il pagamento di un aiuto illegittimo non notificato deve essere respinta. Tuttavia, può essere accolta se il pagamento è subordinato alla previa notifica alla Commissione e alla successiva approvazione, espressa o presunta, della misura. In questo modo si evita che l’aiuto venga versato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Autorità destinataria del pagamento e direttiva sulle comunicazioni elettroniche

La Corte ha chiarito che, ai fini della nozione di aiuto di Stato, è irrilevante che la somma sia richiesta a un’autorità pubblica diversa da quella che, secondo il diritto nazionale, era in linea di principio tenuta a pagare, purché i fondi abbiano origine statale. Ha inoltre dichiarato irrilevante la direttiva 2002/20/CE, relativa al settore delle comunicazioni elettroniche, perché non applicabile al mercato dell’energia elettrica.

Dispositivo

La Corte ha quindi affermato, in sintesi, che:

  • il meccanismo lettone integra risorse statali;
  • la piena liberalizzazione del mercato non è condizione per l’aiuto di Stato;
  • la domanda giudiziale per ottenere la parte non corrisposta del vantaggio segue la sorte dell’aiuto originario;
  • la soglia de minimis si valuta cumulando gli importi già percepiti;
  • il vantaggio, se aiuto, è nuovo e non esistente;
  • il giudice nazionale può ordinare il pagamento solo se la misura sia preventivamente notificata e approvata dalla Commissione.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoenergia elettricaenergie rinnovabiliprocedure di controllo degli aiuticontenzioso amministrativo nazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.