Corte di giustizia, Sentenza C-883/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 2023. — HSBC Holdings plc e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Qualificazione – Presa in considerazione degli effetti proconcorrenziali – Infrazione unica e continuata – “Procedimento ibrido” sfociato nell’adozione, prima, di una decisione di transazione e, poi, di una decisione al termine di un procedimento ordinario – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto ad una buona amministrazione – Articolo 48 – Presunzione d’innocenza. — Causa C-883/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale perché ha applicato un criterio errato nel respingere la censura HSBC relativa alla presunzione di innocenza nel contesto di un procedimento ibrido. Conferma però, nel merito, che la manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007 e gli scambi di informazioni sui prezzi mediani integrano restrizioni della concorrenza per oggetto. Il ricorso di HSBC è quindi accolto solo in parte, mentre resta respinta l’impugnazione contro l’accertamento dell’infrazione.
Impugnazione in materia di concorrenza sui derivati sui tassi Euribor: portata della nozione di restrizione per oggetto e tutela della presunzione di innocenza nei procedimenti ibridi transazione/ordinario.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire: 1) se il Tribunale abbia errato nel respingere la censura relativa alla violazione della presunzione di innocenza, del diritto a una buona amministrazione e dei diritti della difesa in un procedimento ibrido in cui la Commissione aveva adottato prima una decisione di transazione e poi una decisione ordinaria; 2) se la manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007 e gli scambi di informazioni sui prezzi mediani e sulle posizioni di trading costituissero restrizioni della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; 3) se il Tribunale abbia correttamente qualificato i comportamenti come parte di un’infrazione unica e continuata.
Principio di diritto
In un procedimento ibrido concluso con una decisione di transazione seguita da una decisione ordinaria, la Commissione deve redigere la decisione di transazione in modo da non esprimere, nemmeno implicitamente, un giudizio prematuro sulla responsabilità delle imprese che non transigono; il giudice dell’Unione deve esaminare la decisione di transazione nel suo insieme per verificare il rispetto della presunzione di innocenza e non può limitarsi a chiedersi se, senza l’irregolarità, la decisione finale avrebbe avuto contenuto diverso. Quanto al merito concorrenziale, la Corte conferma che scambi di informazioni che riducono l’incertezza sul funzionamento del mercato degli EIRD e sulla variabile essenziale dei flussi di cassa possono costituire restrizione della concorrenza per oggetto; gli eventuali effetti proconcorrenziali, se dimostrati, pertinenti e propri della pratica, devono essere considerati nel valutare il carattere sufficientemente dannoso della condotta, ma non impongono un bilanciamento generale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 252 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Accordo SEE
Impugnazione HSBC su Euro Interest Rate Derivatives e procedimento ibrido
La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto proposta da HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc e HSBC Continental Europe contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato, in larga parte, la decisione della Commissione nel caso AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives. La controversia concerne sia la qualificazione anticoncorrenziale di alcuni scambi di informazioni tra banche sia, soprattutto, l’impatto procedurale di una decisione di transazione adottata prima della decisione ordinaria nei confronti delle imprese che non avevano transatto.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva accertato che HSBC aveva partecipato, dal 12 febbraio al 27 marzo 2007, a un’infrazione unica e continuata nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro, connessa alla manipolazione dei tassi Euribor e/o EONIA, irrogando un’ammenda di EUR 33.606.000. Il fascicolo si inseriva in un più ampio cartello nel quale alcune banche avevano scelto il procedimento di transazione, mentre HSBC, Crédit agricole e JP Morgan Chase avevano rifiutato di transigere.
La Commissione aveva descritto una serie di contatti bilaterali tra trader finalizzati a scambiarsi preferenze sui fixing, informazioni riservate sulle posizioni e sulle intenzioni di trading, nonché dati sulle future comunicazioni Euribor. Tali contatti erano stati considerati parte di un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto la falsazione del normale processo di determinazione dei prezzi nel mercato degli EIRD.
Pronuncia del Tribunale
Dinanzi al Tribunale, HSBC aveva contestato: la qualificazione come restrizione per oggetto; la qualificazione come infrazione unica e continuata; e la compatibilità del procedimento “ibrido” con la presunzione di innocenza, il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa. Il Tribunale aveva respinto quasi integralmente il ricorso, accogliendo solo la censura relativa all’insufficiente motivazione del fattore di riduzione del 98,849% usato dalla Commissione per calcolare il valore delle vendite, con conseguente annullamento dell’articolo 2, lettera b), della decisione.
Primo motivo di impugnazione: presunzione di innocenza e buona amministrazione
La Corte accoglie il primo motivo. Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Pometon/Commissione, ribadisce che la presunzione di innocenza si applica anche ai procedimenti della concorrenza e che, nei procedimenti ibridi, la Commissione deve evitare che la decisione di transazione contenga formulazioni tali da far apparire prematuramente responsabili le imprese che non hanno transatto.
Il Tribunale ha errato nel limitarsi a verificare se la decisione finale avrebbe avuto un contenuto diverso in assenza della decisione di transazione. Secondo la Corte, la questione corretta era se la decisione di transazione, considerata nel suo insieme e alla luce delle circostanze del caso, potesse essere intesa come espressione prematura della responsabilità di HSBC. Il criterio applicato dal Tribunale ha quindi confuso la verifica della presunzione di innocenza con il diverso tema dell’imparzialità oggettiva e della prova degli accertamenti contenuti nella decisione finale.
Secondo motivo di impugnazione: manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007
La Corte respinge il secondo motivo. Conferma che la manipolazione dell’Euribor-3M del 19 marzo 2007 costituiva una restrizione della concorrenza per oggetto. Il ragionamento si fonda sull’effetto di asimmetria informativa creato dal coordinamento tra trader: chi partecipava alla manipolazione sapeva in anticipo, con sufficiente precisione, quale sarebbe stato il fixing Euribor e se esso fosse artificiosamente alterato.
Secondo la Corte, ciò eliminava o attenuava in modo significativo l’incertezza normale del mercato degli EIRD, incidendo su una variabile essenziale per la determinazione dei flussi di cassa nei contratti derivati. Non è necessario, per qualificare la condotta come restrizione per oggetto, dimostrare che i trader avessero un interesse a proporre tassi più competitivi; è sufficiente che lo scambio di informazioni riduca l’incertezza concorrenziale in un mercato in cui la gestione del rischio e dell’incertezza è parte del gioco competitivo.
Terzo motivo di impugnazione: scambi sui prezzi mediani e considerazione degli effetti proconcorrenziali
La Corte accoglie il terzo motivo. Il Tribunale ha errato nel trattare gli eventuali effetti proconcorrenziali degli scambi sui prezzi mediani del 14 e 16 febbraio 2007 come rilevanti solo nell’ambito della dottrina delle restrizioni accessorie o dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. La Corte ricorda invece che, quando tali effetti sono dedotti come elemento del contesto della pratica, essi devono essere presi in considerazione già nella valutazione della sua qualificazione come restrizione per oggetto, se sono dimostrati, pertinenti, propri della pratica e sufficientemente rilevanti da far sorgere un dubbio ragionevole sul suo carattere dannoso.
Poiché il Tribunale ha applicato un criterio errato, non ha esaminato adeguatamente gli argomenti di HSBC relativi alla potenziale natura proconcorrenziale degli scambi sui prezzi mediani. Ne deriva l’accoglimento del motivo.
Quarto, quinto e sesto motivo: infrazione unica e continuata
La Corte respinge o dichiara irricevibili i motivi successivi relativi all’infrazione unica e continuata. Conferma che il Tribunale poteva considerare non contestata la natura anticoncorrenziale di taluni scambi e che molte delle censure delle ricorrenti miravano in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto o a introdurre nuovi motivi in sede di impugnazione.
La Corte non accoglie quindi le doglianze sulla presunta sostituzione della motivazione della Commissione né quelle sulla durata dell’infrazione fino al 27 marzo 2007, rilevando che le argomentazioni formulate non consentivano di censurare utilmente le conclusioni del Tribunale.
Esito sul ricorso principale e decisione definitiva
Poiché sono accolti il primo e il terzo motivo, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto il ricorso HSBC diretto all’annullamento dell’articolo 1 della decisione della Commissione e, in subordine, dell’articolo 1, lettera b). Tuttavia, esercitando il proprio potere di statuire definitivamente, la Corte respinge nel merito il ricorso di primo grado nella parte relativa all’annullamento dell’articolo 1 della decisione, confermando l’infrazione contestata.
Spese
La Commissione è condannata a sopportare le spese dell’impugnazione e quelle del primo grado relative al capo della controversia deciso dalla Corte; HSBC sopporta le proprie spese di primo grado. Le intervenienti Crédit agricole e JP Morgan Chase sopportano le proprie spese in sede di impugnazione.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che:
- nei procedimenti ibridi in materia di concorrenza, la Commissione deve redigere la decisione di transazione in modo da non anticipare la responsabilità delle imprese che non transigono;
- la violazione della presunzione di innocenza non può essere esaminata solo chiedendosi se la decisione finale avrebbe avuto un contenuto diverso;
- gli scambi di informazioni che riducono l’incertezza su variabili essenziali del mercato possono costituire restrizioni per oggetto anche senza effetti diretti sui prezzi al dettaglio;
- gli effetti proconcorrenziali, se invocati come elemento del contesto, devono essere considerati nella valutazione complessiva della gravità della pratica, non solo nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
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