Sentenza n. 1103/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 236/2025, pubblicata il 27.11.2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno - Sez. Lavoro all'esito del giudizio R.G. n. 831/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 236/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto le differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 236/2025 del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, pubblicata il 27 novembre 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione entro sei mesi dal deposito. La sentenza riconosceva il diritto alle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i contratti individuati e condannava il Ministero al pagamento delle somme indicate, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento di quanto dovuto. Ha inoltre domandato l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il ricorso è procedibile perché, dopo la notifica della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, il TAR ha accertato che il giudicato non era stato eseguito e, in assenza di contestazioni del Ministero, ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato l'integrale esecuzione della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, incaricato di provvedere nei successivi 120 giorni dalla sua investitura. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente a favorirlo la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all'Amministrazione, se tale termine è spirato prima della proposizione del ricorso.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.
L'indennizzo previsto in sede di ottemperanza può essere negato quando non vi siano specifiche ragioni per dubitare del pronto adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a sollecitarlo.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nel processo amministrativo la disciplina richiamata consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e non essendo l'Amministrazione intimata opponente ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa, il giudice può ordinare l'integrale adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'indennizzo richiesto ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato se non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente a favorirlo.
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