L.R. Abruzzo 32/2017
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalita' regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Abruzzo n. 28/2002, rinominandone l’oggetto e ridefinendo i nodi logistici regionali (Interporto d’Abruzzo, Centro Smistamento Merci della Marsica, Autoporti di Roseto e San Salvo). Introduce nuove regole per l’affidamento e la gestione, abroga alcune disposizioni, e prevede misure di sviluppo dell’intermodalità a decorrere dal 2018, senza nuovi oneri salvo le coperture già previste.
Modifiche alla disciplina regionale sui nodi logistici regionali e sull’intermodalità
Modifiche alla disciplina dei nodi logistici regionali in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo 25 maggio 2017, n. 32 interviene sulla L.R. 29 novembre 2002, n. 28, aggiornandone titolo, ambito applicativo e disciplina di gestione delle infrastrutture logistiche regionali. Il provvedimento ridefinisce i nodi logistici regionali, disciplina l’individuazione dei gestori tramite procedure ad evidenza pubblica e introduce misure per il miglioramento ambientale e lo sviluppo dell’intermodalità delle merci.
Ambito di applicazione e definizione dei nodi logistici regionali
La legge sostituisce il riferimento all’“intermodalità regionale” con la materia dei “nodi logistici regionali”. Ai fini della disciplina, sono considerati nodi logistici regionali le infrastrutture logistiche di proprietà regionale costituite da:
- Interporto d’Abruzzo di Manoppello;
- Centro Smistamento Merci della Marsica di Avezzano, costituenti il cosiddetto retroporto d’Abruzzo;
- Autoporti di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo.
Individuazione dei soggetti gestori e procedure di affidamento
La Regione deve individuare i soggetti gestori dei nodi logistici tramite procedure ad evidenza pubblica svolte dal Dipartimento competente entro 30 giorni dall’adozione, da parte della Giunta regionale, degli indirizzi previsti dalla legge. Le procedure sono svolte in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e sono finalizzate alla concessione della gestione dei nodi e delle relative dotazioni infrastrutturali, con selezione di soggetti dotati di esperienza, conoscenza e competenza nel settore.
La disciplina consente anche una gestione frazionata dei singoli nodi mediante assegnazione a titolo oneroso di aree e immobili in uno o più lotti a favore di imprese singole o associate, industriali, artigianali, produttive, di servizi o operanti nella logistica e nei trasporti, purché il frazionamento non ostacoli le procedure di evidenza pubblica né la gestione efficiente e produttiva dell’insieme del nodo.
Per tali procedure la Regione può avvalersi, gratuitamente, dell’assistenza tecnica dell’A.R.A.P., nel rispetto della normativa statale ed europea.
Indirizzi della Giunta regionale e coinvolgimento degli enti locali
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentiti i Comuni sedi dei nodi logistici e la Commissione consiliare competente, adotta un atto di indirizzo che definisce:
- i criteri e le condizioni per la gestione unitaria o frazionata dei nodi;
- le regole da applicare tenendo conto delle specificità di ciascun nodo;
- i principi di non discriminazione, efficienza ed economicità.
Lo stesso atto può prevedere criteri, condizioni e termini per affidare in comodato gratuito ai Comuni territorialmente interessati, su motivata richiesta, le infrastrutture dei singoli nodi, al fine di agevolare l’individuazione dei gestori tramite procedure pubbliche.
Gestione, oneri e interventi sulle infrastrutture
La gestione unitaria o frazionata è finalizzata all’interesse generale e può comprendere opere di adeguamento strutturale, ampliamento e completamento delle infrastrutture.
I soggetti gestori individuati provvedono direttamente, previa autorizzazione regionale, all’adeguamento, ampliamento o completamento dei nodi logistici, con costi a proprio carico. Restano inoltre a loro carico:
- le spese di gestione dell’intero complesso logistico;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Eventuali risorse pubbliche in favore dei gestori devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato.
Misure per il miglioramento ambientale e lo sviluppo dell’intermodalità
A decorrere dall’esercizio 2018, la Regione promuove azioni per migliorare le condizioni ambientali e sviluppare l’intermodalità delle merci nel territorio regionale, anche in collaborazione con enti locali e soggetti pubblici e privati. Le azioni devono mirare a:
- ridurre congestione e aumentare la sicurezza stradale, privilegiando forme di gestione efficienti, economiche e trasparenti;
- migliorare la qualità dell’aria riducendo polveri sottili e CO2, favorendo lo sviluppo del trasporto ferroviario;
- favorire l’intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma;
- valorizzare l’Interporto d’Abruzzo e il Centro Smistamento Merci della Marsica come centro di raccolta e smistamento merci.
La Giunta regionale individua annualmente le azioni da avviare, le modalità attuative, il quadro finanziario e le procedure di monitoraggio delle risorse.
Regime finanziario e copertura
Gli oneri connessi alle misure dell’articolo dedicato allo sviluppo dell’intermodalità decorrono dall’esercizio 2018 e trovano copertura entro le risorse annualmente stanziate nel Titolo 2, Missione 10, Programma 05 del bilancio regionale.
La legge precisa inoltre che, fermo restando quanto previsto per tali misure, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Abrogazioni e modifiche puntuali
Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della L.R. 28/2002. Inoltre, l’articolo 8 è aggiornato sostituendo i riferimenti alle “società di gestione” con quelli ai “soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell’Interporto d’Abruzzo”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dall’8 giugno 2017.
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