L.R. Abruzzo 35/2017
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo vieta l’uso, la preparazione e l’abbandono di esche o bocconi avvelenati, salvo gli interventi di derattizzazione disciplinati dalla stessa norma. Regola segnalazioni, indagini, analisi veterinarie, vigilanza e sanzioni amministrative, con applicazione dal 8 giugno 2017 e senza termini di scadenza espressi.
Divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate e disciplina degli interventi di derattizzazione
Divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate
La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, la prevenzione e il contrasto degli avvelenamenti volontari di animali domestici e selvatici mediante esche avvelenate. L’intervento è finalizzato alla tutela della salute umana, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e degli animali.
Ambito del divieto e discipline salve
È vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche o bocconi avvelenati, oppure contenenti sostanze nocive o tossiche idonee a causare intossicazioni, lesioni o morte dell’animale che li ingerisce. Restano salve le attività di derattizzazione disciplinate dalla legge e le disposizioni della legge n. 157/1992 sul divieto di uso di bocconi ed esche avvelenate come mezzi di caccia e sulle relative sanzioni.
Derattizzazione e uso di esche per invertebrati
L’uso di esche e bocconi destinati all’eliminazione di molluschi e artropodi è consentito solo nelle immediate vicinanze delle abitazioni e nelle aree coltivate, purché siano collocati in contenitori idonei a impedirne l’assunzione da parte della fauna omeoterma selvatica o domestica.
Per gli interventi di derattizzazione in locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro è richiesta una comunicazione preventiva al Comune e alla ASL da parte dei proprietari o degli altri aventi diritto almeno 15 giorni prima. La comunicazione deve indicare durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati e aree interessate.
Al di fuori di tali luoghi, il Comune può autorizzare interventi di derattizzazione previo parere della ASL, indicando nell’atto autorizzativo la durata del trattamento e la sostanza da utilizzare. Le aree interessate devono essere segnalate con apposita tabellazione recante la presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.
I Comuni devono istituire e custodire un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso nel territorio comunale, sia pubblici sia privati. I responsabili dei trattamenti devono comunicare preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato.
Compiti del medico veterinario e flusso di segnalazione
Il medico veterinario che formula diagnosi di sospetto avvelenamento di un animale domestico o selvatico deve darne immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario territorialmente competente, al Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali, all’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise e all’ente gestore dell’area protetta eventualmente competente, secondo le procedure dell’ordinanza ministeriale del 13 giugno 2016.
Nello stesso contesto, il veterinario, direttamente o tramite l’ASL, deve inviare l’animale o i campioni utili per l’identificazione del veleno alla struttura indicata dalla legge. In caso di urgenza, per specie selvatiche di particolare interesse conservazionistico, l’invio di carcasse e campioni può essere effettuato anche dai veterinari in servizio presso gli enti gestori dei parchi, con contestuale avviso al servizio veterinario della ASL competente.
Compiti dell’Istituto Zooprofilattico e registro regionale
Le carcasse e i campioni biologici devono essere conferiti all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, che esegue la necroscopia e gli accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.
Gli esami necroscopici devono essere eseguiti e refertati entro 48 ore dal conferimento, con immediata comunicazione degli esiti al veterinario segnalante, al servizio veterinario ASL competente, al Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali, al sindaco e, se del caso, all’ente gestore dell’area protetta.
La Regione può attribuire, mediante apposita convenzione con l’Istituto Zooprofilattico, risorse specifiche per realizzare e aggiornare un registro regionale per il monitoraggio e la prevenzione dei casi di avvelenamento della fauna.
Compiti del sindaco e indagini
Ricevute le segnalazioni del veterinario, oppure sulla base di denunce o segnalazioni degli interessati, il sindaco deve disporre immediatamente l’apertura di un’indagine da svolgere in collaborazione con le autorità competenti, secondo l’ordinanza ministeriale del 13 giugno 2016.
Prevenzione, vigilanza e organi di controllo
La Regione può affidare all’Arma dei Carabinieri, tramite apposita convenzione e ai sensi della normativa statale sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia, attività di prevenzione e monitoraggio dell’uso di esche e bocconi avvelenati mediante unità cinofile antiveleno.
L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è affidata ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Municipale e ai Guardiaparco.
Sanzioni, sequestro e confisca
La violazione delle disposizioni sui divieti generali e sulla disciplina degli interventi ammessi comporta, salvo ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, una sanzione amministrativa da 103 euro a 620 euro.
L’inosservanza degli obblighi di comunicazione e segnalazione del medico veterinario comporta una sanzione amministrativa da 26 euro a 103 euro. In caso di recidiva, il Comune trasmette gli atti all’Ordine dei Medici Veterinari per eventuali profili disciplinari.
È previsto il sequestro cautelare delle esche e dei bocconi e la successiva confisca amministrativa secondo la legge n. 689/1981. In caso di reiterazione delle violazioni, le sanzioni sono raddoppiate. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nei cui territori sono avvenute le violazioni.
Regime finanziario ed efficacia
L’attuazione della legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale. La legge si applica nel territorio della Regione Abruzzo ed è entrata in vigore l’8 giugno 2017, senza un termine finale di applicazione previsto dal testo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 mag 2017L.R. Abruzzo 32/2017
- Legge · 25 mag 2017L.R. Abruzzo 33/2017
- Legge · 25 mag 2017L.R. Abruzzo 34/2017
- Legge · 12 giu 2017L.R. Abruzzo 36/2017
- Legge · 4 mag 2017L.R. Abruzzo 31/2017
- Legge · 21 giu 2017L.R. Abruzzo 37/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →