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Legge

L.R. Abruzzo 33/2017

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 33/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo n. 41/2016 e la L.R. Abruzzo n. 42/2016, precisando che nelle aree dei parchi nazionali e delle aree protette le funzioni, la manutenzione, i programmi e il regolamento REASTA devono svolgersi nel rispetto dei rispettivi piani, regolamenti e misure di salvaguardia. Non prevede nuovi oneri regionali ed è in vigore dall’8 giugno 2017.

Modifiche alla disciplina regionale su spesa pubblica e REASTA in Abruzzo

Modifiche alla disciplina regionale sulla spesa pubblica e sulla REASTA

La legge regionale Abruzzo 25 maggio 2017, n. 33 interviene in modo puntuale su due leggi regionali del 2016: la n. 41, in materia di concorso alla riduzione strutturale della spesa pubblica, e la n. 42, relativa alla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) e al soccorso in ambiente montano. L’intervento è prevalentemente di coordinamento e chiarimento dei rapporti tra disciplina regionale e vincoli vigenti nei parchi nazionali e nelle aree protette.

Coordinamento con la disciplina statale sulla spesa pubblica

Per la L.R. 41/2016 viene integrato il comma 1 dell’articolo 1, precisando che restano ferme le disposizioni dell’articolo 2, comma 11, lettera a), punti 1) e 2) del D.L. 95/2012. La modifica richiama quindi espressamente la normativa statale di contenimento della spesa, rafforzando il coordinamento tra disciplina regionale e vincoli nazionali.

REASTA: applicazione nei parchi nazionali e nelle aree protette

Una parte centrale della legge riguarda la L.R. 42/2016 e, in particolare, l’applicazione delle norme sulla rete escursionistica nei territori compresi in parchi nazionali e aree protette regionali.

Funzioni regionali e rispetto degli strumenti del parco

Nelle porzioni di territorio regionale ricadenti in parchi nazionali e aree protette, le funzioni regionali previste dall’articolo 5 devono essere esercitate:

  • nel rispetto del regolamento di ciascun parco o area protetta;
  • in conformità al relativo piano;
  • nel rispetto di eventuali misure di salvaguardia.

Soggetti competenti e convenzioni con gli enti gestori

Per le funzioni disciplinate dall’articolo 6 della L.R. 42/2016, limitatamente ai territori ricompresi nei parchi nazionali e nelle aree protette, l’esercizio è affidato ai soggetti indicati dal comma 1 tramite apposita convenzione con i rispettivi enti gestori. Anche in questo caso l’attività deve svolgersi nel rispetto del regolamento e del piano del parco o dell’area protetta.

Percorsi, sentieri e manutenzione

La legge modifica anche l’articolo 7 della L.R. 42/2016, ridefinendo il ruolo degli enti parco nella gestione dei percorsi e sentieri.

In particolare:

  • viene soppressa la previsione che richiamava la collaborazione e il raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;
  • per i percorsi e sentieri ricadenti all’interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria deve essere adottato previa intesa con ciascun ente parco;
  • gli enti parco provvedono direttamente alla manutenzione e al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza;
  • gli enti parco concorrono all’aggiornamento dell’archivio REASTA trasmettendo alla Regione proposte di variazione e di integrazione dei percorsi e sentieri di propria competenza.

Programma triennale degli interventi e delle azioni

Anche il programma triennale previsto dall’articolo 10 della L.R. 42/2016 viene coordinato con la disciplina dei parchi. Gli interventi e le azioni che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti in parchi nazionali e aree protette devono rispettare le prescrizioni del regolamento e del piano dell’area interessata.

Limitatamente ai territori ricompresi nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale:

  • sono proposti dagli enti parco; oppure
  • sono concordati con gli stessi enti.

Regolamento attuativo

La modifica all’articolo 14 della L.R. 42/2016 chiarisce che il regolamento attuativo deve comunque rispettare la normativa e la regolamentazione vigenti all’interno dei parchi e delle aree protette. La formulazione precedente, che si limitava a indicare che il regolamento stabilisce alcuni aspetti, viene dunque integrata con una clausola generale di conformità ai vincoli dei territori protetti.

Regime finanziario

La legge stabilisce espressamente che dalla sua attuazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). Dalle informazioni fornite risulta pubblicata il 7 giugno 2017, con entrata in vigore l’8 giugno 2017.

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