L.R. Abruzzo 34/2017
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 34/2017 modifica la L.R. n. 26/2016 escludendo dalla riduzione del 5% delle percorrenze chilometriche anche i Comuni assegnatari colpiti dagli eventi sismici del 2016 ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. 189/2016. La norma è in vigore dall’8 giugno 2017 e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Esclusione della riduzione del 5% delle percorrenze TPL per i Comuni abruzzesi colpiti dal sisma 2016
Esclusione della riduzione delle percorrenze nel trasporto pubblico locale per i Comuni colpiti dal sisma 2016
La legge regionale Abruzzo 25 maggio 2017, n. 34 interviene in via puntuale sulla disciplina regionale dei provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale, ampliando l’ambito delle esclusioni già previste dalla normativa vigente. L’obiettivo è evitare l’applicazione della riduzione chilometrica del 5% ad alcuni Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda l’articolo 1 della L.R. Abruzzo 19 agosto 2016, n. 26, che disciplina i provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale. Viene aggiunto un comma 4-bis che estende una deroga specifica alla riduzione delle percorrenze chilometriche.
Contenuto della modifica normativa
La disposizione introdotta stabilisce che la riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche prevista dal comma 4 non si applica anche ai Comuni assegnatari colpiti dagli eventi sismici del 2016, purché ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
In sostanza, per tali Comuni la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale non può essere compressa secondo il taglio del 5% previsto in via generale dalla disciplina regionale richiamata.
Soggetti beneficiari
La deroga riguarda:
- i Comuni assegnatari;
- colpiti dagli eventi sismici del 2016;
- inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016.
La portata della norma resta circoscritta al territorio della Regione Abruzzo.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT), quindi dall’8 giugno 2017.
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