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Legge

L.R. Abruzzo 31/2017

Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 31/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la partecipazione gratuita della Regione Abruzzo alla Fondazione “O.N.L.U.S. Santa Rita”, riconoscendone il ruolo di centro di promozione della ricerca scientifica su malattie oncologiche, gastroenteriche, socio-sanitarie, rare ed emergenti. L’Assessore competente o un delegato rappresenta la Regione in Assemblea, senza compensi o rimborsi a carico del bilancio regionale. Prevista neutralità finanziaria; la legge è in vigore dall’11 maggio 2017.

Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione Santa Rita ONLUS

Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione Santa Rita ONLUS

La legge regola la partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione “O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti”, con sede a Pescara. Il provvedimento si inserisce nelle finalità statutarie regionali di promozione della conoscenza scientifica sul territorio abruzzese.

Finalità e riconoscimento della Fondazione

La Regione riconosce l’importanza della Fondazione quale centro di promozione della ricerca scientifica nel campo:

  • delle malattie neoplastiche;
  • delle malattie gastroenteriche;
  • delle patologie socio-sanitarie;
  • delle malattie rare ed emergenti.

L’atto attribuisce quindi rilevanza istituzionale alla Fondazione in funzione della sua attività scientifica e di ricerca sul territorio regionale.

Modalità di partecipazione della Regione

La Regione Abruzzo partecipa alla Fondazione a titolo gratuito come socio. La rappresentanza regionale in seno all’Assemblea dei Soci è affidata all’Assessore regionale competente, oppure a un suo delegato.

La disciplina vigente precisa inoltre che al rappresentante regionale:

  • non spetta alcun compenso;
  • non spetta alcun rimborso spese a carico della finanza regionale.

Regime finanziario

La legge stabilisce una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Nel testo annotato è richiamato anche un contributo regionale di euro 20.000,00 concesso per l’anno 2020 a favore delle attività della ONLUS Santa Rita, ma tale elemento risulta come nota e non modifica la clausola generale di neutralità della legge.

Entrata in vigore e attualità

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, quindi dall’11 maggio 2017. Il testo vigente riportato indica una modifica dell’articolo sulla partecipazione regionale, sostituito nel 2021.

Considerato il contenuto essenziale, la disciplina riguarda tuttora la partecipazione istituzionale della Regione alla Fondazione, senza previsione di scadenze o limiti temporali espliciti.

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