L.R. Valle d'Aosta 7/2014
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea regionale 2014). Modificazioni di leggi regionali in attuazione di obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina valdostana sulle relazioni europee e internazionali, sulla partecipazione alla formazione del diritto UE e sull’adeguamento della normativa regionale. Introduce anche modifiche in materia di caccia e professioni turistiche per conformarsi agli obblighi europei. Prevede verifiche annuali di conformità e la legge europea regionale da presentare entro il 31 marzo di ogni anno.
Legge europea regionale Valle d’Aosta 2014 e adeguamenti a obblighi UE in varie materie
Legge europea regionale Valle d’Aosta 2014 e adeguamenti a obblighi UE
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene principalmente sulla legge regionale n. 8 del 2006, ridefinendo il quadro di partecipazione della Regione alle politiche europee e internazionali e disciplinando la c.d. legge europea regionale. Contiene inoltre modifiche settoriali in materia di fauna selvatica e professioni turistiche per recepire obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Finalità generali e ambito dell’azione regionale in sede europea
La disciplina afferma il ruolo della Regione, nel rispetto dell’assetto delle autonomie regionali e locali e dei principi di leale cooperazione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica. La Regione:
- regola i rapporti internazionali e con l’Unione europea;
- disciplina la propria attività in ambito internazionale ed europeo;
- definisce le modalità di partecipazione alla formazione e all’attuazione delle politiche e degli atti dell’Unione europea.
Partecipazione degli enti locali e attenzione per montagna e strategia macroregionale
La legge valorizza il coinvolgimento degli enti locali e introduce specifiche attenzioni per il territorio montano e per lo sviluppo dell’area alpina. In particolare la Regione:
- favorisce la partecipazione degli enti locali, singoli o associati, al processo di integrazione europea;
- promuove la partecipazione alla formazione delle decisioni e all’elaborazione degli atti UE, nonché l’adempimento degli obblighi europei;
- incoraggia iniziative a favore delle zone di montagna, anche in ambito europeo, internazionale e statale;
- sostiene l’applicazione di strategie macroregionali con i territori limitrofi per lo sviluppo sostenibile nello spazio alpino.
Programmi e progetti europei
La Regione è chiamata a concepire e attuare programmi e progetti nell’ambito della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale dell’Unione europea, oltre a partecipare ai programmi tematici gestiti direttamente dalla Commissione europea. È altresì previsto l’incoraggiamento alla partecipazione degli attori istituzionali, economici, sociali e ambientali valdostani a tali programmi.
Rappresentanza negli organi del Consiglio d’Europa e del Comitato delle Regioni
La legge disciplina la designazione dei rappresentanti regionali:
- per il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, il Governo regionale e il Consiglio della Valle comunicano le rispettive designazioni alle Conferenze nazionali competenti;
- per il Comitato delle Regioni, il Governo regionale e il Consiglio della Valle comunicano le designazioni per i membri titolari e supplenti alle medesime sedi di coordinamento interregionale.
Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea
Nelle materie di competenza regionale, la Regione concorre alla definizione della posizione italiana sull’elaborazione degli atti normativi dell’Unione europea attraverso più canali:
- partecipazione alle delegazioni del Governo italiano nei lavori del Consiglio dell’Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione;
- partecipazione al dialogo politico con le istituzioni UE, mediante trasmissione di osservazioni e proposte alle Camere;
- partecipazione alle sessioni europee della Conferenza Stato-Regioni e, se necessario, richiesta di convocazione per esaminare i progetti di atto UE su materie legislative regionali;
- partecipazione ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione che coadiuva il CIAE.
La Giunta regionale e il Consiglio della Valle possono formulare osservazioni sui progetti di atti UE, sugli atti preparatori e sulle modifiche correlate. Le osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro competente e contestualmente comunicate alle Camere e alle Conferenze interregionali. Per definire una posizione comune regionale, la Giunta può sottoporre al Consiglio una proposta di deliberazione; se la deliberazione non è approvata entro 15 giorni, la Giunta può comunque esercitare le proprie competenze.
Verifica del principio di sussidiarietà e ricorso contro atti UE
Il Consiglio della Valle può formulare osservazioni per verificare il rispetto del principio di sussidiarietà sui progetti di atti normativi dell’Unione europea che riguardano materie regionali, trasmettendole alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare e comunicandole alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative. Il Consiglio disciplina con propria deliberazione le modalità di tale partecipazione.
Se un atto normativo dell’Unione europea rientrante nella competenza legislativa regionale è ritenuto illegittimo, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, può chiedere al Governo italiano di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, direttamente o tramite la Conferenza Stato-Regioni. Il Consiglio della Valle può invitare il Presidente a presentare tale richiesta.
Legge europea regionale: contenuti, procedura e adempimenti annuali
La legge introduce una disciplina strutturata della legge europea regionale. La Regione deve dare esecuzione senza ritardo, nelle materie di propria competenza, alle direttive europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell’UE e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
È previsto un doppio adempimento annuale:
- entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta verifica la conformità del diritto regionale al diritto dell’Unione;
- entro il 15 gennaio dell’anno successivo trasmette i risultati al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio un disegno di legge europea regionale per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE.
La denominazione del disegno di legge deve indicare anche il numero delle direttive recepite e la dicitura “Legge europea regionale”, con l’anno di riferimento. La relazione illustrativa deve dare conto:
- dello stato di conformità del diritto regionale con il diritto dell’Unione;
- di eventuali procedure di infrazione contro lo Stato dovute al mancato adempimento di obblighi regionali;
- delle direttive recepite o da eseguire in via amministrativa.
Quanto al contenuto, la legge europea regionale può:
- recepire atti normativi UE nelle materie regionali, in particolare direttive, e stabilire le misure per l’applicazione dei regolamenti;
- disciplinare l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che impongano l’adeguamento della Regione;
- modificare o abrogare norme regionali rese necessarie dagli obblighi UE o da procedure di infrazione;
- individuare gli atti UE attuabili mediante regolamento o atto amministrativo e fissarne i principi e criteri.
La legge europea regionale, e gli altri atti regionali di recepimento delle direttive, sono trasmessi tempestivamente via PEC al Dipartimento per le politiche europee.
Abrogazione di una disposizione della l.r. 8/2006
Viene abrogato l’articolo 11 della legge regionale n. 8 del 2006.
Modifiche alla disciplina della caccia
In materia di tutela e gestione della fauna selvatica e attività venatoria, la legge introduce un adeguamento tecnico per la caccia di selezione agli ungulati: il caricatore deve essere adattato in modo da non contenere più di due colpi.
Viene inoltre prevista una specifica sanzione amministrativa per l’utilizzo di mezzi di caccia privi degli adeguamenti tecnici prescritti:
- sanzione da 320 euro a 1.920 euro.
Modifiche alla disciplina delle professioni turistiche
La legge aggiorna la disciplina regionale delle professioni turistiche, in coordinamento con il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione europea.
In particolare:
- viene soppresso un inciso finale della definizione di una delle figure professionali;
- il riferimento ai principi di libera prestazione dei servizi del Trattato CE è sostituito dal richiamo alla normativa statale di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE;
- per la guida turistica, l’abilitazione conseguita in altre Regioni o Province autonome consente l’iscrizione negli elenchi regionali, su richiesta dell’interessato alla struttura competente;
- i cittadini in possesso del titolo professionale di guida turistica conseguito in altri Stati membri dell’UE possono chiedere il riconoscimento della qualifica ai fini dell’iscrizione, secondo la procedura del d.lgs. 206/2007.
È inoltre soppressa, in tutta la legge regionale, la menzione relativa alla figura di “maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada” per la parte riferita al ciclismo fuoristrada.
Regime temporale e attualità della disciplina
La parte centrale della legge concerne l’organizzazione permanente dei rapporti regionali con l’Unione europea, la programmazione annuale di adeguamento e la procedura della legge europea regionale, con adempimenti ricorrenti ogni anno. Le modifiche su caccia e professioni turistiche restano rilevanti nei rispettivi settori, mentre l’atto nel suo complesso ha natura ancora funzionale e non appare limitato a un solo esercizio finanziario o evento ormai concluso.
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