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Legge

L.R. Valle d'Aosta 6/2014

portant nouvelles dispositions en matière d’exercice des fonctions et des services communaux à l’échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 6/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Valle d’Aosta, l’organizzazione associata di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali tramite CELVA, Comune di Aosta, Amministrazione regionale e Unités des Communes valdôtaines, nonché la successione alle Comunità montane e le regole sugli uffici di segretario. Molte scadenze iniziali sono superate; la disciplina vigente è stata profondamente aggiornata nel 2025.

Disciplina valdostana dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dell’ufficio di segretario degli enti locali

Disciplina valdostana dell’esercizio associato di funzioni, servizi e segretari degli enti locali

La legge regola, per la Valle d’Aosta, l’organizzazione associata delle funzioni e dei servizi comunali e contiene una disciplina specifica per l’ufficio di segretario degli enti locali. Il testo consolidato risulta ampiamente riformato nel 2025 e si applica solo nel territorio regionale.

Finalità e criterio generale di riparto

La legge mira a migliorare qualità e omogeneità delle prestazioni rese ai cittadini, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La ripartizione delle funzioni avviene su più livelli: ambito regionale, ambito delle Unités des Communes valdôtaines e ambito comunale, con possibilità di esercizio associato mediante convenzione.

Ambiti territoriali di esercizio delle funzioni e dei servizi comunali

Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:

  • a livello regionale, tramite i soggetti individuati dalla legge;
  • a livello delle Unités des Communes valdôtaines, tramite le Unités stesse;
  • a livello comunale per tutte le altre funzioni e servizi, salvo convenzioni tra enti locali.

La Giunta regionale, d’intesa con il CPEL, può individuare con deliberazione le attività ricomprese nelle singole funzioni e servizi quando necessario.

Funzioni e servizi gestiti in ambito regionale

A livello regionale i Comuni operano in forma associata tramite tre soggetti:

  • CELVA, per formazione, consulenza e assistenza tecnico-giuridica, regolamenti tipo, modulistica, servizi online, supporto alla contrattazione e alle relazioni sindacali del personale, supporto alle commissioni locali valanghe, iniziative specifiche e coordinamento con ANCI;
  • Comune di Aosta, per alcune funzioni e servizi di interesse regionale, tra cui distribuzione del gas metano e servizi cimiteriali di interesse regionale;
  • Amministrazione regionale, per procedimenti disciplinari più gravi, CUG regionale, commissione indipendente di valutazione, espropriazioni per opere pubbliche locali, piano di zona e sportello sociale, servizi alle persone migranti e centro di prima accoglienza per senza fissa dimora, pianificazione strategica su edilizia scolastica e impianti sportivi, gestione del sistema delle conoscenze territoriali.

Per la centralizzazione delle funzioni di committenza e i contratti pubblici resta ferma la disciplina speciale richiamata dalla legge regionale n. 2/2024.

Unités des Communes valdôtaines: natura, costituzione e organizzazione

Le Unités sono enti locali di diritto pubblico con personalità giuridica, potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Associando Comuni contermini, il Comune di Aosta è equiparato a Unité autonoma e ogni Comune può appartenere a una sola Unité.

Il limite demografico minimo è di 10.000 abitanti, salvo il caso di territori coincidenti con le attuali Comunità montane. Le Unités si considerano costituite dalla data di elezione del Presidente.

Procedura di istituzione e modifiche territoriali delle Unités

Ogni Comune, previa intesa con gli altri interessati, deve approvare una proposta di associazione e trasmetterla alla Regione; la Giunta regionale individua poi gli ambiti territoriali, con successivo decreto di istituzione del Presidente della Regione.

Se i Comuni non provvedono o presentano proposte non conformi, è previsto l’intervento sostitutivo della Regione, con commissario o con individuazione diretta dell’ambito. L’appartenenza di un Comune a una Unité può essere modificata con decreto presidenziale su deliberazioni dei consigli interessati.

Organi, funzionamento e gratuità degli incarichi nelle Unités

Gli organi dell’Unité sono Presidente e Giunta. Sono previsti senza nuovi o maggiori oneri e senza compensi, gettoni o indennità.

La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati, dura cinque anni e si rinnova con le elezioni comunali. Delibera su statuto, regolamenti, bilancio, DUP, rendiconto, convenzioni, atti di programmazione, dotazione organica, elezione/revoca del Presidente e del Vicepresidente, revisione, rappresentanza presso altri enti, mutui, tariffe, atti sul patrimonio e altri atti statutari.

Il Presidente è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta entro trenta giorni dalle elezioni comunali, resta in carica cinque anni e rappresenta legalmente l’Unité. In caso di vacanza o impedimento opera il Vicepresidente; nelle more dell’elezione il ruolo è esercitato dal Sindaco più anziano di età.

Statuto, sede e partecipazione dei Comuni associati

Lo statuto dell’Unité è approvato dalla Giunta con le maggioranze previste dalla normativa regionale sugli enti locali. Deve disciplinare la partecipazione dei Comuni associati, la ripartizione delle competenze, la sede, l’organizzazione funzionale, le ulteriori modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente e le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

Personale, segreteria e vincoli di spesa delle Unités

Le Unités dispongono di propri uffici e personale e, in prima applicazione, si avvalgono del personale delle preesistenti Comunità montane. Il personale a tempo indeterminato è trasferito alle Unités dalla data di costituzione, secondo il piano di successione, con conservazione del trattamento economico in godimento, esclusi emolumenti legati a ruoli o incarichi precedenti.

La spesa per il personale, in prima applicazione, non può superare quella sostenuta dalle preesistenti Comunità montane o dai Comuni interessati per le funzioni assegnate. L’Unité è sede di segreteria e può stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario. Segretario dell’Unité e segretari dei Comuni associati devono operare in leale collaborazione.

Funzioni obbligatorie delle Unités

Alle Unités è affidato l’esercizio obbligatorio di numerose funzioni e servizi, tra cui:

  • sportello unico degli enti locali;
  • servizi e interventi alla persona, compresi servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, sostegni economico-assistenziali integrativi e trasporti locali per persone anziane o non autosufficienti;
  • supporto alle scuole secondarie di primo grado;
  • servizi socio-educativi per la prima infanzia;
  • servizi ludico-ricreativi per minori;
  • servizi connessi al ciclo dei rifiuti, secondo il piano regionale, con specifiche competenze sulle entrate TARI, sui regolamenti, sul PEF, sulle tariffe, sulla riscossione, sull’accertamento e sulle sanzioni;
  • innovazione e transizione digitale, compresa la nomina del responsabile della transizione digitale;
  • riscossione volontaria delle entrate tributarie;
  • trattamento economico del personale e assistenza previdenziale e giuridica;
  • procedure selettive per il reclutamento del personale.

Per alcuni servizi affidati, alle Unités spetta anche la determinazione di tariffe e contributi, l’incasso e la riscossione ordinaria e coattiva.

Gestione associata dei rifiuti e Assemblea delle Giunte del subATO

Quando la gestione del servizio rifiuti avviene in forma associata tra due o più Unités, o tra Unités e Comune di Aosta, è istituita l’Assemblea delle Giunte delle Unités del subATO, composta dai membri delle Giunte degli enti partecipanti.

L’Assemblea approva:

  • piano di subATO;
  • regolamento TARI e regolamento di gestione del servizio;
  • carta dei servizi;
  • PEF;
  • tariffe;
  • criteri di riparto dei costi;
  • altri atti di indirizzo strategico.

L’organo opera senza oneri aggiuntivi e senza compensi ai componenti; il suo funzionamento è regolato da apposito regolamento interno.

Coordinamento regionale tra Unités

È istituita la Conferenza dei Presidenti delle Unités, cui partecipa anche il Sindaco di Aosta. La Conferenza propone al CPEL indicazioni e linee guida per l’esercizio ottimale delle funzioni, politiche tariffarie omogenee e modalità per l’esercizio sovracomunale delle funzioni e dei servizi. Ha sede presso il CPEL, che ne assicura coordinamento e funzionamento.

Funzioni residuali dei Comuni e convenzioni tra enti locali

I Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non riservati alle Unités o ai soggetti regionali/CELVA/Comune di Aosta, anche in forma associata mediante convenzione.

La Giunta regionale, d’intesa con il CPEL, stabilisce ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni, inclusa la possibilità di delegare funzioni a uno degli enti partecipanti o di costituire uffici associati con personale distaccato e con un ente capofila responsabile, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.

I Comuni possono inoltre delegare a uno degli enti convenzionati la gara per lavori, forniture e servizi di interesse comune, nei limiti del codice dei contratti pubblici.

Esercizio associato dei servizi di segreteria

Gli enti locali possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario, purché ciò non comporti l’esubero di uno o più segretari. Le deliberazioni di approvazione vanno trasmesse preventivamente all’Agenzia regionale dei segretari.

L’obbligo di convenzionamento riguarda i Comuni fino a 1.000 abitanti, salvo quelli con parametro “Ricettività” superiore a 0,2. Le convenzioni possono essere stipulate anche con altri enti locali o con l’Agenzia.

Le convenzioni devono disciplinare modalità di svolgimento dell’attività, possibilità di recesso e organo competente al conferimento dell’incarico; la loro durata non può superare quella dei Consigli comunali interessati.

È prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione per i segretari che prestano servizio in sedi convenzionate, secondo la contrattazione collettiva regionale e in base a numero delle sedi, complessità e presenza di sedi disagiate.

Conferimento, durata e cessazione degli incarichi di segretario

L’incarico di segretario è conferito dal Sindaco o dal Presidente dell’Unité previa assegnazione dell’Agenzia; nelle convenzioni, il conferimento spetta all’ente capofila. Gli incarichi cessano automaticamente alla data delle elezioni generali comunali, con prosecuzione temporanea dell’attività fino al termine del mese in cui sia conferito l’ultimo nuovo incarico.

Dopo le elezioni, l’Agenzia pubblica le sedi vacanti, raccoglie le manifestazioni di interesse degli iscritti all’albo e procede all’assegnazione con priorità agli enti convenzionati con minore popolazione complessiva, poi agli altri enti non convenzionati con minore popolazione. Sono previsti poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti o del Presidente dell’Agenzia.

I nuovi incarichi decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura. Gli incarichi dei responsabili dei servizi sono prorogati fino ai nuovi conferimenti e comunque non oltre due mesi dalla decorrenza dei nuovi incarichi di segretario.

L’incarico cessa anche per quiescenza, dimissioni, revoca, inidoneità, decesso, cessazione del mandato del Sindaco o del Presidente di Unité, scioglimento della convenzione o recesso di uno degli enti convenzionati.

Disposizioni per l’Agenzia e per il Comune di Aosta

All’Agenzia si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo sui segretari. Se non si convenziona per il segretario, l’Agenzia si assegna il segretario al termine della procedura ordinaria.

Per il Comune di Aosta l’incarico di segretario può essere conferito secondo la procedura ordinaria oppure, per contenimento della spesa, a un proprio dipendente a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, anzianità almeno triennale e esperienza triennale nelle funzioni di segretario negli ultimi dieci anni. Il Sindaco deve comunicarne la scelta all’Agenzia entro quindici giorni dalla proclamazione; il conferimento avviene entro trenta giorni dalla comunicazione e cessa con il mandato del Sindaco.

Successione delle Unités alle Comunità montane

Le Comunità montane della Valle d’Aosta sono soppresse dalla data di costituzione delle Unités. Le Unités subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi i rapporti di lavoro, delle preesistenti Comunità montane relativamente alle funzioni assegnate.

Se l’ambito dell’Unité coincide con quello della preesistente Comunità montana, il subentro avviene senza liquidazione. Negli altri casi, i piani di successione e le modalità attuative sono stabiliti dalla Giunta regionale d’intesa con il CPEL; possono essere nominati amministratori temporanei per garantire continuità amministrativa.

Esercizio associato da parte di altri enti locali

Per l’esercizio delle proprie funzioni, alle Unités e al BIM si applicano in quanto compatibili alcune disposizioni già previste per altri enti locali in materia di formazione, consulenza, supporto amministrativo, organi di garanzia, valutazione, espropriazioni, gestione territoriale e, per le Unités, anche la disciplina convenzionale di supporto associativo.

Finanza locale e supporto agli enti

Nelle more del riordino della finanza locale, i riferimenti alle Comunità montane presenti nelle norme regionali e negli atti attuativi si intendono riferiti alle Unités, ove compatibili. Tra i criteri di riparto dei finanziamenti è incluso il costo unitario ottimale di riferimento per le funzioni e i servizi esercitati ai sensi della legge.

Il CPEL, avvalendosi del CELVA, può attivare assistenza giuridico-amministrativa e formazione per amministratori e dipendenti, anche tramite condivisione di esperienze e approfondimento delle conoscenze.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Le convenzioni relative alle funzioni e ai servizi da esercitare in forma associata devono essere stipulate entro i termini previsti dalla legge; fino alla loro stipulazione restano valide le convenzioni già in essere.

Le funzioni e i servizi assegnati alle Unités devono essere esercitati secondo i tempi previsti dalla disciplina transitoria. Le disposizioni che richiedono l’esercizio associato obbligatorio mediante convenzione per alcune funzioni comunali risultano in parte superate o assorbite dalle successive riforme del 2025.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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