L.R. Valle d'Aosta 8/2014
Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la disciplina valdostana sulle politiche abitative alla sentenza della Corte costituzionale n. 168/2014: amplia i requisiti di accesso agli alloggi ERP, aggiorna i criteri economici (ISE/ISEE), rivede alcune regole su canoni e vendita degli alloggi e dispone un aggiornamento straordinario delle graduatorie entro 30 giorni, salvando le assegnazioni già effettuate al 18 giugno 2014.
Modifiche alla disciplina regionale delle politiche abitative
Modifiche alla disciplina regionale delle politiche abitative
La legge regionale della Valle d'Aosta interviene sulla l.r. 13 febbraio 2013, n. 3, per adeguarla alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014 e coordinare la disciplina su accesso, canoni e vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Requisiti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Vengono modificati i requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 19 della l.r. 3/2013.
- È richiesto il possesso della cittadinanza italiana; sono però ammessi anche i cittadini di Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e i loro familiari, nonché i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- È richiesto che la residenza nel territorio regionale sia ininterrottamente presente da almeno ventiquattro mesi.
- Il requisito economico è riferito all'ISE, determinato secondo il d.P.C.M. n. 159/2013, con valore non superiore ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 20 e con attestazione rilasciata nei termini previsti dal bando.
Nucleo familiare e criteri per il canone
Per la disciplina del nucleo familiare rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, il riferimento ai rapporti di parentela di primo grado è limitato ai soli rapporti riferiti all'assegnatario e al suo coniuge.
L'articolo 37, relativo al canone di locazione, viene coordinato introducendo tra i criteri regolamentari le fasce del valore dell'ISE o dell'ISEE per stabilire ulteriori riduzioni o maggiorazioni del canone dovuto. Viene inoltre abrogato il comma 4 dell'articolo 37.
Vendita degli alloggi e prezzo di cessione
La disciplina della vendita degli alloggi di cui all'articolo 51 viene modificata in due punti.
- Il prezzo da considerare è quello vigente alla data di comunicazione del prezzo da parte dell'ente proprietario, non più quello vigente alla data di stipulazione del contratto.
- Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 3 è riconosciuta un'ulteriore riduzione del 10% rispetto al prezzo determinato ai sensi dei commi 1 e 2.
Ulteriori adeguamenti normativi e criteri di assegnazione
Viene soppresso il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 3/2013.
L'allegato A è aggiornato nei criteri di formazione delle graduatorie e di valutazione delle domande:
- è previsto un punteggio aggiuntivo, da 0,2 a 0,5 punti per ogni anno intero, per la residenza superiore a quella richiesta dal bando, a discrezione del Comune;
- è soppresso il numero 1.1) della lettera a);
- il riferimento al valore economico è ricondotto all'ISE previsto dall'articolo 19;
- vari rinvii interni sono aggiornati agli articoli 20, 17 e 16 della l.r. 3/2013.
Disposizioni transitorie e coordinamento
Tutti i riferimenti a "IRSE" e "IRSEE" contenuti nella l.r. 3/2013 sono sostituiti rispettivamente da "ISE" e "ISEE".
I Comuni devono procedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, all'aggiornamento straordinario delle graduatorie in essere, per inserire i soggetti in possesso dei nuovi requisiti di accesso di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), come modificato. Restano ferme le assegnazioni di alloggi ERP già effettuate al 18 giugno 2014.
Nelle more della determinazione dei canoni di locazione secondo il nuovo articolo 37, la Giunta regionale può stabilire con propria deliberazione i valori dei canoni e le fasce dell'indicatore economico da utilizzare come riferimento per il prezzo di vendita di cui all'articolo 51.
Obsolescenza pratica
La legge ha natura di modifica puntuale di una disciplina del 2013 ed è collegata a un adeguamento transitorio già scaduto; pertanto, pur incidendo ancora sul testo consolidato, ha un rilievo applicativo oggi limitato e in parte storicizzato.
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