L.R. Valle d'Aosta 5/2014
Modificazioni alle legge regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina valdostana su tutela paesaggistica, urbanistica e servizio idrico integrato, ampliando o precisando alcuni interventi assentibili e le competenze amministrative. Introduce inoltre una proroga straordinaria di 2 anni per i termini dei permessi di costruire e delle SCIA edilizie, applicabile ai titoli già rilasciati entro il 31 dicembre 2018, se richiesto dall’interessato e non in contrasto con nuovi strumenti urbanistici.
Modifiche a norme regionali su paesaggio, urbanistica, servizio idrico integrato e proroga dei titoli edilizi
Modifiche alla disciplina paesaggistica e autorizzativa in Valle d’Aosta
La legge interviene sulla normativa regionale valdostana in materia di tutela del paesaggio, ridefinendo e ampliando varie tipologie di interventi e precisando il ruolo della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali. L’obiettivo è aggiornare l’elenco degli interventi di minore impatto o comunque assentibili secondo la disciplina paesaggistica regionale.
Interventi e opere soggetti a disciplina semplificata o autorizzazione
Nel quadro della legge regionale n. 18 del 1994 vengono precisati o ampliati diversi casi, tra cui:
- interventi su edifici e manufatti con riduzione o ampliamento degli sporti entro 30 centimetri;
- micro centraline idroelettriche per autoconsumo al servizio di singole utenze, con potenza nominale non superiore a 80 kW;
- opere con capacità superiore a 13 m³ e relativi elementi accessori, come recinzioni, manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o apparati di sicurezza;
- ampliamenti del 20% di edifici realizzati dopo il 1945, se non alterano in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate;
- installazione di apparati tecnologici su edifici, anche centralizzati in presenza di più unità immobiliari;
- installazione di apparati tecnologici su tralicci, pali o supporti esistenti;
- derivazioni o nuove linee elettriche aeree a servizio di fabbricati, purché non superiori a 100 metri lineari;
- posa di targhe, pannelli o elementi informativi non luminosi e senza strutture complesse;
- varianti non sostanziali a progetti già autorizzati dalla Soprintendenza;
- interventi su edifici o aree inseriti in zone omogenee del PRG con strumenti attuativi vigenti, purché preventivamente concertati con la Soprintendenza e corredati da disciplina puntuale degli interventi;
- ripristino di opere e strutture danneggiate da eventi eccezionali;
- nuove aperture su edifici post-1945;
- sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici post-1945, se coerenti con le tipologie prevalenti del contesto edificato.
Adeguamenti sulle funzioni della Soprintendenza e abrogazioni
La legge sostituisce il riferimento alla “struttura regionale” con quello alla “Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali” in alcuni passaggi della disciplina. Inoltre, per talune determinazioni amministrative viene eliminato il carattere vincolante ed è chiarito il riferimento ad atti già emessi in precedenza. Sono anche abrogate alcune lettere dell’articolo 4 della l.r. 18/1994.
Modifiche alla normativa urbanistica regionale
La legge regionale n. 11 del 1998 viene aggiornata per chiarire che, in alcuni casi, la superficie utile non comprende quella eventualmente derivante dalla riduzione delle tramezze interne. La precisazione vale sia per una specifica fattispecie dell’articolo 61 sia per una previsione dell’articolo 61bis.
Tariffe del servizio idrico integrato
Per il servizio idrico integrato, la legge modifica la disciplina tariffaria della l.r. 27/1999. La Giunta regionale definisce i modelli tariffari del ciclo idrico per acquedotto e fognatura, sentite le Commissioni consiliari competenti e d’intesa con il CPEL, tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio e della copertura dei costi diretti di investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali. Viene inoltre soppressa una precedente previsione temporale e di dettaglio ormai superata.
Proroga straordinaria dei termini dei titoli abilitativi edilizi
La parte più operativa della legge introduce una proroga straordinaria di 2 anni per i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli edilizi previsti dalla normativa urbanistica regionale.
Permessi di costruire
La proroga si applica, previa comunicazione dell’interessato, ai termini indicati nei permessi di costruire:
- rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge;
- purché i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione;
- purché il permesso non sia in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati;
- e, per effetto delle successive modifiche, anche ai permessi rilasciati entro il 31 dicembre 2018.
Per i permessi così prorogati non si applica il termine intermedio previsto dal terzo periodo del comma 5 dell’articolo 60 della l.r. 11/1998, anche se già scaduto alla data di entrata in vigore della legge.
SCIA edilizia
È prevista anche la proroga di 2 anni dei termini di ultimazione dei lavori relativi alla SCIA edilizia, alle stesse condizioni previste per i permessi di costruire.
Titoli collegati ad altri procedimenti
La proroga si estende anche ai titoli abilitativi edilizi collegati ai procedimenti amministrativi di cui all’articolo 3 della l.r. 12/2011.
Ambito territoriale e attualità della disciplina
La legge opera esclusivamente nel territorio della Valle d’Aosta. La parte sulla proroga dei titoli edilizi è temporalmente limitata ai titoli già rilasciati entro il 31 dicembre 2018 ed è quindi oggi rilevante solo per effetti residui o contenziosi ancora pendenti; per questo la disciplina è in larga misura da considerarsi superata sul piano pratico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 giu 2014L.R. Valle d'Aosta 3/2014
- Legge · 30 giu 2014L.R. Valle d'Aosta 4/2014
- Legge · 5 giu 2014L.R. Valle d'Aosta 1/2014
- Legge · 5 giu 2014L.R. Valle d'Aosta 2/2014
- Legge · 5 ago 2014L.R. Valle d'Aosta 8/2014
- Legge · 5 ago 2014L.R. Valle d'Aosta 7/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →