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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25458/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il notaio Ruggiero impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sanzione pecuniaria di €10.000 irrogata dalla Commissione amministrativa regionale per avere omesso di tenere un conto corrente dedicato per ricevere denaro dai clienti destinato al pagamento delle imposte (contestata violazione dell'art. 147 lett. a) della legge notarile e norme deontologiche, nonché richiamo all'art. 1 co. 63 ss. della legge 147/2013). Il ricorrente deduceva che, essendovi circostanze attenuanti e avendo riparato il danno, la sanzione di sospensione (più grave) avrebbe dovuto essere sostituita non con la sanzione pecuniaria bensì con la censura, richiamando l'art. 147 co.1 l. notarile e sostenendo che l'elencazione in tale norma sarebbe esaustiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il sistema delle sanzioni disciplinari notarili va interpretato nel suo insieme: l'art. 135 co.1 elenca le sanzioni in ordine di gravità, l'art. 144 co.1 consente la sostituzione della sanzione con misure meno gravi in presenza di circostanze attenuanti o di riparazione del danno, e l'art. 147 co.1 si integra nel suddetto sistema. Pertanto la Corte di merito ha correttamente ritenuto proporzionata la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria di €10.000 alla luce delle attenuanti (pagamento delle imposte, nessun pregiudizio patrimoniale dei clienti, assenza di episodi successivi). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in favore della parte controricorrente) e si è dato atto della possibile applicazione dell'art. 13 co.1-quater d.p.r. 115/2002 per contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 135 legge notarile (co.1)

    l'avvertimento; la censura; la sanzione pecuniaria; la sospensione; la destituzione

    L'art.135 elenca le sanzioni in ordine progressivo di gravità e fornisce la base per integrare la scala sanzionatoria prevista dall'art.147 ove necessario

  • art. 144 legge notarile (co.1)

    ove ricorrano circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione [...] alla sospensione è sostituita la sanzione pecuniaria

    Prevede la riduzione e la sostituzione delle sanzioni in presenza di circostanze attenuanti o di riparazione del danno, consentendo in concreto di sostituire la sospensione con la sanzione pecuniaria

  • art. 147 legge notarile (co.1)

    Norma che sanziona violazioni particolarmente rilevanti nell'esercizio della professione; va interpretata e applicata in raccordo col sistema generale (art.135 e art.144) e non come elenco esaustivo che esclude l'avvertimento o la sanzione pecuniaria

  • art. 138-bis legge 89/1913 (legge notarile)

    Disciplina la misura della sanzione pecuniaria applicabile in sostituzione di sanzioni più gravi; utilizzata dalla Commissione e dalla Corte per determinare l'ammontare della multa sostitutiva

  • Cass. SU 25457/2017 (giurisprudenza)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che sanzioni come l'avvertimento tutelano gli stessi beni dell'art.147 per fattispecie meno gravi e che la graduazione delle sanzioni deve essere ampia e proporzionata alla gravità dell'illecito, principio confermato dalla Corte nel caso in esame

  • art. 13 co.1-quater d.p.r. 115/2002

    Norma procedurale relativa all'obbligo, in talune ipotesi, del versamento di una somma aggiuntiva da parte della parte soccombente a titolo di contributo unificato; richiamata per gli effetti processuali sulle spese

Massime di principio

  • Il regime sanzionatorio notarile va interpretato globalmente: le norme che elencano le sanzioni (art.135) e quelle che consentono la loro modulazione per attenuanti (art.144) integrano l'art.147 e permettono di sostituire una sospensione con una sanzione pecuniaria ove ricorrano attenuanti o sia stata riparata la violazione
  • La determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione è rimessa in larga misura alla discrezionalità dell'organo competente, nel rispetto dei limiti edittali e considerando gravità del fatto, circostanze e personalità dell'autore
  • La presenza di circostanze attenuanti e la riparazione del danno (pagamento delle somme dovute, assenza di pregiudizio per i clienti, comportamento riparatorio) possono giustificare la sostituzione della sospensione con una multa ridotta
  • L'art.147 non esclude perciò l'applicazione di sanzioni 'intermedie' quale l'avvertimento o la sanzione pecuniaria: la scala di sanzioni va integrata sistematicamente con l'art.135 e modulata con l'art.144
  • In giudizio di legittimità la Corte verifica la corretta applicazione dei principi di integrazione e proporzionalità delle sanzioni, non riformando la valutazione meramente discrezionale del giudice di merito salvo travisamento o violazione di legge

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