Cassazione Civile, Sentenza n. 25462/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava di essere stata privata della partecipazione (pretermissione) alla divisione ereditaria relativa ai beni del de cuius De Riso Michele, in quanto aveva acquistato da Varva Giuseppa (con atto del 1/7/1994) quote che, secondo lei, esaurivano la quota ereditaria della venditrice. La censura muoveva su più profili: prova della composizione dell'asse ereditario al tempo della cessione, natura reale o obbligatoria della cessione, identità dei beni ceduti con quelli divisi, errata valutazione probatoria della denuncia di successione e dei frazionamenti catastali, omesso esame di fatti decisivi e vizi di motivazione. Chiedeva quindi l'annullamento della decisione che aveva rigettato la sua opposizione di terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, confermando i seguenti principi: la cessione di quote pro quota su singoli beni in una comunione ereditaria ha, in linea di massima, efficacia meramente obbligatoria fino all'assegnazione in sede di divisione; la valutazione circa quali beni compongano l'asse ereditario è valutazione di fatto del giudice di merito e in sede di legittimità è sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici gravi. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso sul punto relativo all'inclusione nella divisione della piena proprietà delle particelle nn. 46 e 63 (che secondo la ricorrente erano cadute in successione solo per metà, essendo l'altra metà già trasferita in epoca anteriore e trascritta), ritenendo che la ricorrente avesse titolo e interesse a contestare il pregiudizio su quelle quote e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, perché esamini nel merito la questione specifica dell'effettiva appartenenza della quota del 50% alla Varva e la possibilità di includerla nella divisione ereditaria.
Norme richiamate
art. 1113 cod. civ.
Distinzione tra condividenti (parti necessarie) e aventi causa/intervenienti: l'acquirente di quote pro quota su singoli beni può intervenire ma non è parte necessaria; la mancata evocazione rende la divisione inefficace solo nei suoi confronti, non invalida la sentenza.
art. 115 c.p.c.
Regola sulla valutazione della prova: la parte che allega un fatto decisivo deve fornire prova adeguata della consistenza dell'asse al momento dell'atto di cessione; qui mancava prova idonea che la cessione avesse riguardato l'intera quota ereditaria.
artt. 102 e 784 c.p.c.
Richiamati in relazione agli oneri probatori e alla regolarità della partecipazione al giudizio di divisione; la mancata produzione di prove idonee non consente di affermare la pretermissione senza specifico pregiudizio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione agli oneri probatori e alla valutazione delle deduzioni istruttorie, con richiamo alla natura valutativa delle questioni di fatto decise dal giudice di merito.
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Riguarda la nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non viziata da nullità formale, escludendo la nullità invocata.
artt. 1362 e 1376 c.c.
Norme sull'interpretazione del negozio e sulla volontà negoziale: la Corte ha ritenuto che la prova della volontà di trasferire l'intera quota ereditaria mancasse e che si trattasse di valutazione di merito.
art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Vizio per omessa esamina di un fatto decisivo: la Corte ha ritenuto insussistente il vizio per la maggior parte dei punti, essendo le censure riconducibili a valutazioni di fatto non censurabili in cassazione.
art. 100 c.p.c.
Riguarda l'interesse a impugnare: la Corte ha riconosciuto che la ricorrente aveva interesse e legittimazione ad agire, almeno con riferimento alle quote del 50% sulle particelle contestate.
art. 346 c.p.c.
Richiamato in relazione alla riproposizione della domanda riconvenzionale in appello: la mancata riproposizione ne ha impedito il riesame in sede di opposizione di terzo riguardo ad alcune questioni.
art. 83 c.p.c. e art. 58 co.1 legge n.69/2009
Norme procedurali relative alla procura alle liti e alle formalità per la sostituzione del difensore: la Corte ha rilevato l'invalidità di procure rilasciate con modalità non consentite ratione temporis, con conseguenze processuali sulla ammissibilità di memorie e costituzioni.
art. 732 c.c.
Riferito al diritto di prelazione successoria: la cessione della quota che effettivamente esaurisce l'intera massa ereditaria può avere effetti traslativi tali da porre in gioco il diritto di prelazione; ma qui la cessione pro quota su singoli beni non fu ritenuta tale da trasferire immediatamente la quota ereditaria.
art. 344 c.p.c.
Riferimento alla legittimazione del terzo proprietario, con atto trascritto anteriormente alla domanda giudiziale, a intervenire per far dichiarare l'inefficacia della sentenza nei suoi confronti; la Corte ha fatto richiamo a principi analoghi per giustificare la tutela della ricorrente sulle quote trascritte.
Massime di principio
- La cessione a terzi di diritti pro quota su singoli beni facenti parte di una comunione ereditaria ha in linea di massima efficacia obbligatoria fino a che la divisione non assegni il bene al coerede venditore; non trasferisce immediatamente la proprietà dell'intera quota ereditaria salvo che risulti provato che l'atto abbia riguardato l'intera massa ereditaria.
- La prova che una vendita abbia avuto ad oggetto l'intera quota ereditaria è questione di fatto e grava su chi la deduce: in cassazione tali accertamenti di fatto sono sindacabili solo in presenza di vizi logico-giuridici o incongruenze manifeste.
- L'acquirente che abbia trascritto il proprio titolo anteriormente alla trascrizione della domanda di divisione ha legittimazione a opporsi o a chiedere l'inefficacia della sentenza limitatamente al pregiudizio subito; la mancata evocazione di tali terzi rende la divisione inefficace nei loro confronti ma non invalida automaticamente la sentenza.
- L'omessa evocazione di litisconsorti necessari può essere rilevata, ma può essere ostacolata da giudicati interni o impliciti formatisi in precedenti decisioni; dunque la questione processuale deve essere tempestivamente e specificamente dedotta.
- Le questioni relative alla composizione dell'asse ereditario (quali beni ne fanno parte) sono valutazioni di merito: la documentazione fiscale (es. denuncia di successione) è elemento utile ma non decisivo di per sé; è necessario un apprezzamento complessivo dei titoli di provenienza.
- In sede di cassazione non si possono svolgere nuove indagini di fatto o esaminare elementi probatori che richiedano istruttoria (es. verifica catastale, identità tra particelle), salvo che emerga un vizio di diritto nella motivazione di merito.
- Sotto il profilo processuale, la sostituzione del difensore e la validità delle procure devono rispettare le formalità richieste ratione temporis; atti formati con procure invalide possono essere disammissibili o non considerati.
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