L.R. Molise 25/2011
Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Molise, l’autorizzazione preventiva degli interventi edilizi in zona sismica, le denunce di lavori, il deposito e il collaudo delle strutture, la vigilanza e le sanzioni, oltre ai pareri sugli strumenti urbanistici e agli studi di microzonazione sismica. Si applica secondo il regolamento attuativo regionale e, per le denunce già presentate, con un regime transitorio specifico.
Autorizzazione sismica e prevenzione del rischio sismico in edilizia
Autorizzazione sismica e prevenzione del rischio sismico in edilizia
La legge riordina, per la Regione Molise, la disciplina dell’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e degli strumenti di prevenzione del rischio sismico. Regola inoltre vigilanza, controlli, sanzioni e raccordo con la pianificazione urbanistica, nel quadro della normativa statale di riferimento.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento mira a tutelare la pubblica incolumità attraverso nuove procedure di autorizzazione, controllo e monitoraggio delle costruzioni sotto il profilo sismico. La disciplina riguarda i comuni della regione, con esclusione di quelli classificati a bassa sismicità per gli obblighi di preventiva autorizzazione previsti per gli interventi edilizi rilevanti.
Autorizzazione preventiva e denuncia dei lavori
Nei comuni non classificati a bassa sismicità, qualsiasi nuova costruzione, intervento di adeguamento, miglioramento, riparazione e, in generale, qualsiasi intervento su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche richiede, prima dell’inizio dei lavori, la preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio sismico regionale.
L’interessato deve presentare denuncia presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune territorialmente competente, depositando in triplice copia il progetto esecutivo firmato dai tecnici coinvolti. Nei Comuni privi di sportello unico, la denuncia e le tre copie del progetto vanno presentate direttamente al Servizio sismico regionale e trasmesse per conoscenza al Comune, secondo il regolamento attuativo.
Le amministrazioni comunali devono tenere aggiornato il registro delle denunce e delle relative autorizzazioni, esibibile ai funzionari e agli agenti incaricati dei controlli.
Rapporti con la normativa statale e opere soggette a semplice deposito
Per progettazione, esecuzione, collaudo e controlli si applicano le norme statali in materia sismica e strutturale, incluse la legge n. 64/1974, la legge n. 1086/1971, il D.P.R. n. 380/2001 e le norme tecniche vigenti, tra cui il D.M. 14 gennaio 2008.
Alcune opere sono sottratte alla preventiva autorizzazione e sono soggette al solo deposito, pur restando ferme le responsabilità dei tecnici. Tra queste figurano, in sintesi:
- muri di recinzione fino a 1,80 m senza funzione di contenimento;
- muri di contenimento fino a 1,00 m;
- tettoie con pergolato a maglie aperte fino a 3,50 m;
- serre con teli deformabili e dispositivi di sfiato, fino a 3,50 m;
- massetti di fondazione con funzione di livellamento o appoggio non ancorato;
- manufatti e macchinari semplicemente poggiati e stabilizzati per gravità o contrappesi;
- ponteggi anche oltre 20 m;
- opere provvisorie di cantiere sotto i 450 mc.
Progetto, varianti e documentazione
Il progetto deve essere redatto secondo la normativa statale e regionale e secondo gli elaborati richiesti dalle norme tecniche per le costruzioni. Alla denuncia deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità dei tecnici, che attesti la conformità del progetto alla disciplina antisismica e la corrispondenza con il progetto presentato per il titolo edilizio.
Le varianti strutturali, planimetriche o architettoniche che superino determinate soglie o incidano in modo significativo sulle caratteristiche del sito o sui carichi devono essere preventivamente denunciate come varianti del progetto originario. Le modifiche che restano entro i limiti previsti impongono comunque il deposito della verifica strutturale nell’ambito delle responsabilità della direzione lavori.
La comunicazione della data di inizio lavori deve essere fatta per iscritto al Comune e al Servizio sismico regionale e fa parte della denuncia iniziale. Copia degli atti progettuali deve essere custodita in cantiere con attestazione di conformità agli originali.
Verifica, autorizzazione e controllo tecnico
Il Servizio sismico regionale acquisisce gli atti tramite lo sportello unico, effettua le verifiche previste dal regolamento e restituisce la documentazione vidimata con l’autorizzazione a eseguire l’opera. L’autorizzazione costituisce il titolo preventivo previsto dalla normativa statale, fermo restando l’obbligo di ottenere il titolo abilitativo edilizio.
L’autorizzazione decade automaticamente se entrano in vigore norme contrastanti, salvo diversa disciplina transitoria.
Il Servizio sismico regionale effettua controlli su opere denunciate, in corso d’opera e ultimate, anche con procedure informatizzate, verificando il rispetto delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione. Per i progetti in sanatoria è prevista una verifica specifica.
Collaudo statico e agibilità
Il collaudo statico è obbligatorio per tutte le opere disciplinate dalle norme tecniche di riferimento. I certificati di collaudo devono essere depositati presso il Servizio sismico regionale entro 60 giorni dalla sottoscrizione.
Le modalità di scelta del tecnico collaudatore e i relativi adempimenti sono demandati al regolamento regionale; il professionista deve possedere i requisiti richiesti dalla legge.
Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all’esibizione del collaudo statico con attestazione di avvenuto deposito e all’ulteriore attestazione del collaudatore sismico in corso d’opera sulla rispondenza dell’opera alla normativa antisismica e al progetto depositato.
Responsabilità dei tecnici e dell’impresa
I progettisti rispondono della conformità delle opere progettate alla normativa antisismica e alle norme tecniche vigenti. Il costruttore, il direttore dei lavori e il collaudatore rispondono, ciascuno per le proprie competenze, della realizzazione dell’opera in conformità al progetto depositato.
Per le opere non soggette alla disciplina della legge n. 1086/1971 o del D.P.R. n. 380/2001, il direttore dei lavori e il costruttore devono inviare entro 30 giorni dall’ultimazione una comunicazione di fine lavori e una dichiarazione di rispondenza delle opere alla normativa antisismica e al progetto depositato.
Vigilanza, repressione delle violazioni e sanzioni
La vigilanza segue la disciplina statale richiamata. In caso di violazioni, i funzionari e gli agenti competenti redigono processo verbale e lo trasmettono al Servizio sismico regionale.
Per gli interventi disciplinati dalla legge si applica il regime sanzionatorio del D.P.R. n. 380/2001; per le opere in cemento armato e a struttura metallica si applica anche il regime sanzionatorio della parte specifica del testo unico edilizia. Le funzioni relative all’ottemperanza a specifiche disposizioni statali sono demandate agli enti territoriali competenti, mentre la Regione svolge un ruolo di vigilanza.
Pianificazione urbanistica e rischio sismico
I Comuni, nella formazione o nell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali o attuativi e delle varianti, devono richiedere il parere del Servizio sismico regionale ai sensi della normativa statale, prima dell’adozione dello strumento. Il parere serve alla verifica preventiva di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Gli strumenti urbanistici devono essere corredati da studi di microzonazione sismica e da analisi del rischio sismico, che costituiscono parte integrante degli strumenti stessi e confluiscono in un sistema informativo unico regionale. Se gli studi di microzonazione non sono ancora adottati a livello regionale, essi sono elaborati dai Comuni secondo gli indirizzi nazionali di settore; le analisi del rischio sismico seguono gli indirizzi regionali emanati dal Presidente della Regione su proposta dei servizi tecnici competenti.
Attuazione, regolamento e regime transitorio
La Giunta regionale adotta il regolamento di esecuzione per definire procedure ed elaborati tecnici. Il Servizio sismico regionale attua le procedure di denuncia, verifica e autorizzazione anche mediante strumenti informatici.
Fino all’entrata in vigore del regolamento, continua ad operare la Commissione prevista dalla precedente legge regionale del 1996. Per le denunce già acquisite al protocollo del Servizio sismico regionale prima dell’entrata in vigore del regolamento attuativo, continuano ad applicarsi le vecchie modalità di trasmissione e istruttoria fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo. Tuttavia, le denunce per le quali non sia stato comunicato l’effettivo inizio dei lavori entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento devono essere ripresentate secondo la nuova disciplina.
Abrogazioni e disciplina residua
Con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione è abrogata la legge regionale n. 20/1996, salvo alcune disposizioni espressamente mantenute in vigore. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale e dal relativo regolamento, resta applicabile la normativa statale vigente in materia.
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