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Legge

L.R. Molise 23/2011

Ulteriore intervento di modifica alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Normativa regionaleL.R. Molise 23/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise 9 settembre 2011, n. 23 modifica la legge regionale n. 19/1993 su fauna selvatica e attività venatoria. Interviene su ZPS, abbattimenti selettivi, prove cinofile, acquisto di fauna, limiti ai cacciatori non residenti, divieto di munizioni durante la chiusura della caccia agli ungulati e procedura per la liquidazione dei danni da fauna. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio

La legge regionale del Molise 9 settembre 2011, n. 23 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, aggiornando alcune regole relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e all’esercizio venatorio nel territorio regionale.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano la disciplina regionale del Molise in materia di caccia, gestione faunistica, aree protette e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma completa, ma integra e sostituisce specifiche disposizioni della legge regionale n. 19/1993.

Esercizio venatorio nelle Zone di protezione speciale

Viene inserita nella legge regionale una previsione secondo cui la Regione disciplina con regolamento, nel rispetto dei principi e delle norme statali e dell’Unione europea nonché della legge regionale stessa, l’esercizio dell’attività venatoria nelle Zone di protezione speciale. La norma attribuisce quindi alla fonte regolamentare regionale il compito di definire le modalità operative della caccia in tali aree.

Misure di contenimento faunistico e prove cinofile

La legge aggiorna le regole sulle oasi di protezione e sulle zone di ripopolamento e cattura.

  • Nelle oasi di protezione, le Province possono disporre in via eccezionale abbattimenti selettivi solo per ridurre determinate specie che pregiudichino l’equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi.
  • Prima di procedere, le Province devono sentire l’I.N.F.S.
  • Per le operazioni di abbattimento possono essere autorizzate, oltre ai soggetti già previsti dalla disciplina regionale, anche persone nominativamente individuate.
  • Nelle zone di ripopolamento e cattura le Province possono autorizzare prove cinofile solo di carattere nazionale o internazionale, con divieto di abbattimento e di immissione di fauna selvatica.
  • Le prove devono non arrecare danno alle colture agricole e alla fauna, essere approvate dall’ENCI e risultare inserite nei calendari ufficiali dell’Ente.

Gestione della fauna e priorità negli acquisti pubblici

Per l’acquisto di capi di fauna selvatica da parte delle Province e degli ambiti territoriali di caccia, la norma stabilisce una priorità a favore degli allevamenti autorizzati presenti nel territorio regionale, a parità di qualità e di prezzo offerti. Il meccanismo opera tramite il diritto di prelazione richiamato dalla legge regionale.

Limiti ai cacciatori non residenti

Nel computo dei cacciatori non residenti ammissibili non si devono considerare coloro che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie. La modifica incide quindi sul contingente dei non residenti prendendo in esame una categoria di praticanti esclusivamente legata ad aziende private di tipo venatorio o agrituristico-venatorio.

Divieto di munizioni durante la chiusura della caccia agli ungulati

È introdotto il divieto assoluto di uso e di detenzione di munizioni a palla unica o a pallettoni durante il periodo di chiusura della caccia alla specie ungulati. La disposizione opera come misura di prevenzione e controllo collegata al periodo di non esercizio venatorio per tali specie.

Danni da fauna selvatica: denuncia, verifica e liquidazione

La disciplina sulla liquidazione dei danni viene resa più puntuale sotto il profilo procedurale.

  • Il proprietario o il conduttore del fondo deve denunciare sollecitamente i danni al comitato provinciale competente per territorio.
  • Il comitato procede entro 30 giorni alle verifiche necessarie, con l’ausilio dei tecnici delle strutture provinciali e con la partecipazione diretta di due componenti del comitato, rispettivamente rappresentanti delle associazioni agricole e di quelle venatorie.
  • Le verifiche possono includere sopralluoghi e ispezioni.
  • Entro i successivi 180 giorni, i tecnici della struttura provinciale redigono la perizia estimativa e, previo parere del comitato, procedono alla liquidazione dei danni.
  • Le Province possono riconoscere ai componenti dei comitati impegnati nelle verifiche il rimborso delle spese di trasferta, secondo il trattamento previsto per i dipendenti provinciali non dirigenti, con oneri a carico del fondo istituito per la materia.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Non sono previsti regimi transitori ulteriori nel testo fornito.

Attualità della norma

La legge ha carattere modificativo di una disciplina ancora richiamata nel sistema regionale molisano sulla caccia e sulla fauna selvatica; non emerge dal testo un motivo per considerarla oggi abrogata o inutilizzabile in via generale.

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