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Legge

L.R. Molise 19/2011

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise)

Normativa regionaleL.R. Molise 19/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Molise n. 19/2011 modifica la legge forestale regionale n. 6/2000, istituisce e disciplina l’Albo regionale delle imprese boschive, definendone requisiti, classi, sospensione, cancellazione e ricorsi. Prevede una fase transitoria per i certificati già rilasciati e abroga il previgente regolamento regionale sull’Albo.

Modifiche alla legge forestale del Molise e istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive

Modifiche alla legge forestale regionale del Molise e disciplina dell’Albo delle imprese boschive

La legge regionale del Molise 9 settembre 2011, n. 19 interviene sulla legge forestale regionale 18 gennaio 2000, n. 6, rafforzando l’organizzazione tecnica del settore forestale e introducendo una disciplina organica dell’Albo regionale delle imprese boschive. Il provvedimento opera esclusivamente per il territorio della Regione Molise.

Commissione tecnica forestale

La Commissione tecnica forestale è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Ne fanno parte il dirigente regionale competente in materia di foreste, il dirigente competente in materia di beni ambientali, un rappresentante dell’associazione dei comuni territorialmente interessata o, in mancanza, del comune interessato, i coordinatori provinciali del Corpo forestale dello Stato o loro delegati, nonché due rappresentanti delle imprese boschive nominati dal Consiglio regionale.

Alla Commissione è attribuita anche la competenza a deliberare sulle domande di iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive e sui provvedimenti di sospensione, cancellazione e reintegrazione, oltre che su ogni altro tema posto all’ordine del giorno dal presidente.

Istituzione e funzione dell’Albo regionale delle imprese boschive

È istituito l’Albo regionale delle imprese boschive. L’iscrizione è obbligatoria per le imprese aventi sede in Molise che intendano partecipare alle gare per l’acquisto di materiale legnoso venduto da enti pubblici. Le imprese con sede in altre regioni possono partecipare alle gare se in regola con la normativa vigente della regione di appartenenza.

Il certificato di iscrizione è rilasciato dal dirigente regionale competente in materia di foreste entro 60 giorni dalla richiesta, dura un anno e vale anche come certificato di idoneità forestale.

Classi di iscrizione e requisiti di capacità

L’Albo è articolato in due classi: classe A e classe B.

Per la classe A, oltre ai requisiti generali, nei tre anni precedenti l’istanza l’impresa deve aver svolto almeno 906 giornate lavorative e aver ottenuto utilizzazioni boschive, da enti pubblici o privati, per almeno 100.000 euro.

Per la classe B, nei tre anni precedenti l’istanza l’impresa deve aver svolto almeno 1.359 giornate lavorative e aver ottenuto utilizzazioni boschive da enti pubblici per almeno 200.000 euro.

Le imprese in classe A possono concorrere per lotti boschivi con base d’asta pari o inferiore a 100.000 euro; le imprese in classe B possono concorrere per qualsiasi lotto, a prescindere dall’importo a base d’asta.

Domanda di iscrizione e requisiti documentali

Per ottenere l’iscrizione, l’impresa boschiva deve presentare istanza alla Commissione tecnica forestale corredata da dichiarazioni sostitutive o attestazioni relative a:

  • iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA con qualifica di impresa boschiva;
  • residenza del titolare o del rappresentante legale;
  • assenza di precedenti nel casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante;
  • regolarità contributiva;
  • possesso di mezzi meccanici idonei;
  • assenza di procedure fallimentari o analoghe, definite o in corso;
  • requisiti di esperienza e volume di attività richiesti per la classe prescelta.

Devono inoltre essere allegate referenze bancarie a dimostrazione della solidità economico-finanziaria e della solvibilità.

La Commissione verifica la documentazione, accerta i requisiti dichiarati e acquisisce informazioni su eventuali infrazioni a norme e regolamenti forestali e su ogni altro elemento utile a valutare la capacità operativa del richiedente. L’iscrizione o il diniego sono deliberati entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza. L’iscrizione diventa efficace con la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Revisione periodica dell’Albo

L’Albo è sottoposto a revisione biennale. In occasione della revisione, le imprese iscritte devono rinnovare, su richiesta della Commissione tecnica forestale, gli adempimenti previsti per l’istanza iniziale e per la documentazione bancaria. Sono esonerate dalla revisione le imprese iscritte da meno di sei mesi alla scadenza del biennio.

Sospensione dall’Albo

La Commissione tecnica forestale dispone la sospensione dell’iscrizione quando l’impresa:

  • ha in corso un procedimento fallimentare, di concordato o procedure analoghe;
  • ha in corso procedimenti penali per danneggiamento al soprassuolo boschivo durante utilizzazioni;
  • non paga le rate di un lotto boschivo entro i termini del capitolato;
  • non paga, entro 60 giorni dall’invito formale, sanzioni, penali o altre somme stabilite in sede di collaudo;
  • non provvede al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti o omette versamenti assicurativi e previdenziali;
  • manifesta negligenza nella conduzione delle utilizzazioni.

Cancellazione dall’Albo e nuova iscrizione

La cancellazione è disposta quando l’impresa:

  • perde i requisiti relativi all’iscrizione concernenti l’iscrizione al registro delle imprese e la regolarità del casellario giudiziale;
  • non si sottopone alla revisione biennale;
  • è dichiarata fallita o soggetta a provvedimento analogo;
  • reiteri condotte già sanzionate con sospensione;
  • reiteri condotte negligenti nella conduzione delle utilizzazioni;
  • chieda espressamente la cancellazione;
  • abbia cessato l’attività.

Le irregolarità possono essere accertate direttamente dall’amministrazione regionale oppure segnalate alla Commissione da enti concedenti le utilizzazioni boschive, Corpo forestale dello Stato, amministrazioni pubbliche o uffici di polizia amministrativa o giudiziaria.

Cessate le cause di sospensione, l’iscrizione si riattiva con la medesima procedura prevista per l’iscrizione. Le imprese cancellate possono chiedere una nuova iscrizione solo dopo tre anni dal provvedimento di cancellazione.

Ricorso in opposizione

Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione, sospensione e cancellazione è ammesso ricorso in opposizione alla Commissione tecnica forestale entro 30 giorni dalla notifica, oppure dalla pubblicazione se successiva. In caso di accoglimento, la Commissione dispone l’iscrizione o la reiscrizione e la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Disposizioni transitorie

I certificati di idoneità forestale già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2008, n. 975, restano validi fino alla loro scadenza biennale.

Abrogazione e entrata in vigore

È abrogato il regolamento regionale 6 dicembre 2002, n. 13, recante l’istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

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