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Circolare

Circolare INAIL n. 50 del 28 luglio 1989

Regime contributivo dell indennità di trasferta dei lavoratori occupati in Italia, inviati in trasferta all estero.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il trattamento contributivo dell’indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori occupati in Italia ma inviati all’estero per esigenze aziendali. L’indennità è esclusa dalla retribuzione imponibile entro il limite dell’esenzione IRPEF vigente (L. 100.000 giornaliere, ridotte di un terzo in caso di rimborso documentato dell’alloggio o di alloggio gratuito), mentre l’eventuale eccedenza resta integralmente soggetta a contribuzione. La disciplina si applica dal 31 dicembre 1987 e vengono fatti salvi gli atti e i versamenti relativi alle situazioni pregresse secondo le norme allora vigenti. Per le trasferte in Italia non cambia nulla: continua ad applicarsi la disciplina ordinaria dell’art. 12 della legge n. 153/1969.

Regime contributivo dell'indennità di trasferta per lavoratori occupati in Italia e inviati all'estero

Regime contributivo dell’indennità di trasferta dei lavoratori occupati in Italia inviati all’estero

La circolare definisce il trattamento contributivo dell’indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori occupati in Italia quando siano inviati all’estero per esigenze dell’impresa. Il chiarimento è reso a seguito della riserva formulata nella circolare n. 54/69 T.U./1988 e coordina la disciplina contributiva con il riferimento all’esenzione fiscale prevista dalla normativa richiamata.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le trasferte all’estero di lavoratori occupati in Italia. L’indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità e indipendentemente dal luogo in cui la trasferta viene svolta, è considerata ai fini contributivi secondo regole particolari che recepiscono il limite dell’ammontare esente dall’IRPEF.

Trattamento contributivo dell’indennità

Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, l’indennità di trasferta è esclusa fino a concorrenza dell’importo esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, indicato dalla circolare in L. 100.000 giornaliere.

La soglia è ridotta di un terzo nei casi in cui:

  • la spesa di alloggio sia rimborsata con documentazione;
  • l’alloggio sia fornito gratuitamente.

La parte di indennità che supera tale quota non beneficia dell’esclusione e deve essere totalmente assoggettata a contribuzione.

Decorrenza e rapporti con le situazioni pregresse

La disciplina si applica dal 31 dicembre 1987, coincidente con la pubblicazione e l’entrata in vigore del decreto-legge n. 536/1987, poi convertito nella legge n. 48 del 29 febbraio 1988, senza modifiche sul punto.

Per il passato, la circolare precisa che restano validi:

  • gli atti e i provvedimenti già adottati;
  • gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 442 del 30 ottobre 1987, non convertito.

Sono altresì confermati, per le situazioni pregresse, i versamenti contributivi effettuati sugli imponibili determinati dai decreti-legge anteriori alla legge n. 398/1987, nei periodi interessati e secondo la relativa disciplina. I decreti richiamati sono quelli del 18 novembre 1986, n. 761; 17 gennaio 1977, n. 6; 1° aprile 1987, n. 130; 1° giugno 1987, n. 211; 21 luglio 1987, n. 317.

Trasferte sul territorio nazionale

Per le trasferte effettuate in Italia da lavoratori occupati in Italia non viene introdotta alcuna modifica. Rimane applicabile la disciplina ordinaria prevista dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Superamento di precedenti istruzioni

Le istruzioni precedentemente impartite con la lettera del 16 maggio 1987 indirizzata ai Direttori di Ispettorato devono considerarsi superate.

Punti principali

Ambito della disciplina

La circolare riguarda i lavoratori occupati in Italia inviati in trasferta all’estero per esigenze dell’impresa, in relazione al trattamento contributivo e risarcitorio dell’indennità di trasferta. L’intervento si colloca a chiarimento della tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale.

Regola contributiva per l’indennità di trasferta all’estero

L’indennità di trasferta è esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi entro il limite pari all’ammontare esente dall’IRPEF. Il limite indicato è di L. 100.000 giornaliere, con riduzione di un terzo se la spesa di alloggio è rimborsata documentalmente o se l’alloggio è fornito gratuitamente. La parte che eccede tale quota è integralmente assoggettata a contribuzione, anche se l’indennità è corrisposta con continuità e indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta.

Decorrenza della disciplina

La normativa si applica dal 31 dicembre 1987, data di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto-legge n. 536/1987, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, senza modifiche sul punto.

Salvezza degli atti e delle situazioni pregresse

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 442/1987, non convertito per decorrenza dei termini costituzionali. Sono inoltre confermati, per le situazioni pregresse, i versamenti contributivi effettuati sugli imponibili determinati dai decreti-legge anteriori alla legge n. 398/1987, nei rispettivi periodi e secondo la disciplina allora applicabile.

Trasferte sul territorio nazionale

Per le trasferte svolte in Italia da lavoratori occupati in Italia non vi sono innovazioni: continua ad applicarsi la disciplina prevista dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Superamento di precedenti istruzioni

Le disposizioni impartite con la lettera del 16 maggio 1987 ai Direttori di Ispettorato devono intendersi superate.

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