Cassazione Penale, Sentenza n. 14129/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip su un manufatto ritenuto abusivo (ampliamento in alluminio, vetro e muratura). La ricorrente censura la valutazione del cd. periculum in mora sostenendo che il tribunale avrebbe apoditticamente affermato che l'opera non era ultimata nonostante dalle fotografie emergerebbe il contrario; denuncia travisamento dei dati investigativi e la mancata considerazione di doglianze difensive relative all'assenza del pericolo in relazione al vincolo paesaggistico e alla disciplina antisismica, nonché l'omissione di circostanza decisiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistessero questioni di fumus e che le doglianze proposte attengano a mera rivalutazione di elementi di fatto (valutazione delle fotografie e della completezza dei lavori), vizio non deducibile in cassazione contro misure reali, salvo i casi di omessa o apparente motivazione. Il tribunale aveva motivato l'incompletezza anche sulla base della presenza, nelle foto, di materiali ancora da montare e di assenza di finiture. Inoltre la Corte ha osservato che, in presenza di vincolo paesaggistico e di profili sismici, l'opera è insuscettibile di sanatoria (richiamando art. 36 e 36-bis DPR 380/01) trattandosi di autonoma realizzazione ex novo. Conseguentemente è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000 e della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).
Norme richiamate
La norma è richiamata per affermare che, in presenza di vincolo paesaggistico, l'opera contestata non è sanabile; il tribunale e la Corte ritengono la sanatoria esclusa per lavori realizzati ex novo in zona vincolata.
La Corte interpreta l'art. 36-bis come applicabile solo alle difformità parziali rispetto a titolo edilizio rilasciato in corso d'opera; non è applicabile al caso in cui si sia realizzato ex novo un manufatto non autorizzato.
Codice di procedura penale - art. 616
Dispone l'onere delle spese del procedimento per la parte soccombente nell'ipotesi di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese ai sensi di tale norma.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla determinazione del pagamento alla Cassa delle Ammende: la Corte, pur non ravvisando colpa nella presentazione del ricorso, ha disposto il versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In cassazione avverso misure cautelari reali (sequestro) la critica che si limita a contestare la valutazione probatoria dei fatti (p.es. interpretazione di foto sulla ultimazione dei lavori) è generalmente inammissibile: la Corte di legittimità esamina principalmente vizi di legge e casi di omessa o apparente motivazione, non la rivalutazione degli elementi di fatto.
- Per contrastare un sequestro preventivo fondato sul pericolo in mora occorre dimostrare specificamente l'omissione o l'incoerenza della motivazione su un elemento decisivo, non limitandosi ad affermazioni generiche. Bisogna spiegare puntualmente perché le prove (es. fotografie) dimostrerebbero l'avvenuta ultimazione dell'opera.
- La presenza di vincoli paesaggistici o di rilevanti profili antisismici può rendere l'opera insuscettibile di sanatoria: le norme sul condono/parziale sanatoria (art.36 e 36-bis DPR 380/01) trovano limiti, e la mancata sanabilità rafforza la legittimità di misure cautelari impeditivi.
- Se si contesta la qualificazione giuridica dell'intervento (es. opera autonoma ex novo vs. mera difformità parziale), è fondamentale dedurre e documentare gli elementi giuridico-materiali che supportano tale ricostruzione, poiché la corte valuta la rilevanza dell'elemento per l'applicabilità della sanatoria.
- Le impugnazioni in cassazione devono puntare su vizi di diritto o su effettiva omissione/apparentemente carenza motivazionale; l'erronea valutazione di elementi fotografici o peritali costituisce motivo di fatto che difficilmente sarà recepito in sede di legittimità.
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