Cassazione Penale, Sentenza n. 17788/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna inflitta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il reato previsto dagli artt. 110 c.p., 5 lett. b) e 6 legge 283/62: contestano che la carne (circa 15 kg) sequestrata fosse destinata alla somministrazione agli ospiti della casa di riposo. Sostengono invece che gli alimenti erano stati accantonati in vista dello smaltimento (per il caldo estivo) e non destinati al consumo, quindi mancherebbe il requisito del fine di somministrazione. Con un secondo motivo censurano la motivazione della sentenza di merito come insufficiente e basata su congetture, e chiedono l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in ragione del corretto smaltimento successivo della carne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato i rilievi fattuali: la polizia giudiziaria aveva documentato condizioni oggettive di cattiva conservazione (carne ricoperta di ghiaccio, 'necrosi' da gelo, diversi tipi ammassati, riposta separatamente e avvolta in pellicola), elementi che possono far ritenere lo stato di cattiva conservazione anche senza analisi di laboratorio. Il Tribunale ha valutato non credibili le dichiarazioni difensive tese a dimostrare la sola destinazione allo smaltimento, considerandole incongruenti rispetto al quantitativo e alle modalità di custodia. Anche l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta corretta: la quantità rilevante (circa 15 kg) e il rischio per la salute degli ospiti giustificano il giudizio di gravità dell'offesa; lo smaltimento successivo può rilevare solo come attenuante e non basta da solo a trasformare l'offesa in di particolare tenuità.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per configurare il concorso di persone nell'azione criminosa; la Corte non ha contestato l'applicabilità del concorso tra imputati quale quadro normativo dell'imputazione.
art. 5 lett. b) e art. 6 legge 283/1962
Norma sanzionatoria in materia di igiene degli alimenti: il giudice del merito ha ritenuto integrata la fattispecie per il cattivo stato di conservazione degli alimenti destinati alla somministrazione, anche in assenza di analisi di laboratorio, sulla base di elementi obiettivi della verifica ispettiva.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha confermato che la condotta successiva (smaltimento) può essere considerata ma non è di per sé sufficiente a escludere la punibilità quando al momento del fatto l'offesa non è di scarsa gravità, valutata con i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Criteri per il giudizio di gravità dell'offesa ai fini della determinazione della pena e della valutazione della tenuità: la Corte ha richiamato tale articolo come parametro per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis nel caso concreto, data la rilevante quantità e il rischio per la salute.
Massime di principio
- Il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito anche senza analisi di laboratorio, quando emergano elementi obiettivi e documentati (fotografie, verbalizzazioni, condizioni di conservazione) che rendano palese l'inosservanza delle cautele igieniche.
- La semplice dichiarazione difensiva della destinazione allo smaltimento non è sufficiente a escludere la somministrazione: bisogna fornire elementi concreti e coerenti (es. registrazioni, procedure documentate, tempi compatibili) che dimostrino che l'alimento non era destinato al consumo.
- In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), la condotta post-factor (es. corretta eliminazione del prodotto) può essere valorizzata, ma non può da sola trasformare in tenue un'offesa che al momento del fatto presentava decisiva gravità oggettiva (quantità, rischio per la salute).
- La quantità dell'alimento e il potenziale nocumento per i consumatori sono elementi decisivi nella valutazione della gravità dell'offesa; quantitativi rilevanti favoriscono la conferma della punibilità.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera dei fatti: i motivi che ripropongono una diversa lettura delle emergenze probatorie senza censura di vizi di diritto o di motivazione specifici sono, di norma, inammissibili o infondati.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, è utile documentare tempestivamente la destinazione allo smaltimento (formulari, foto antecedenti, registrazioni operative) e fornire elementi che spieghino coerentemente le ragioni del deposito temporaneo, evitando incongruenze con le pratiche ordinarie della struttura.
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