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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2912 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE Ingiunzione fiscale - Entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988 - Funzione - Notifica a mezzo posta da parte del concessionario - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ingiunzione fiscale relativa ai contributi di bonifica dell'anno 2009, contestando, tra l'altro, la regolarità della notifica eseguita dalla concessionaria a mezzo posta, l'assenza di una valida attività di accertamento e del visto di esecutorietà, la mancanza di un concreto beneficio derivante dalle opere consortili, la possibilità di compensare il tributo con crediti verso pubbliche amministrazioni e l'individuazione del proprietario quale soggetto passivo, sostenendo che il fondo fosse detenuto da un comodatario. La Cassazione ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili per genericità o difetto di autosufficienza e gli altri infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'ingiunzione fiscale resta utilizzabile anche dopo l'introduzione generalizzata della riscossione mediante ruolo e può essere emessa e notificata dal concessionario, anche a mezzo posta. Ha inoltre confermato che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica fa presumere il vantaggio fondiario, salvo specifica contestazione del piano o del suo contenuto; che il contributo di bonifica segue la proprietà del fondo e grava sul proprietario, non sul comodatario; e che le contestazioni non dedotte o non adeguatamente specificate nei precedenti gradi non possono essere introdotte validamente in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2

    La disciplina dell'ingiunzione fiscale non impedisce al concessionario della riscossione di formare e notificare l'atto, anche tramite il servizio postale.

  • D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    L'entrata in vigore del sistema generalizzato di riscossione mediante ruolo non ha eliminato l'ingiunzione fiscale, che continua a svolgere la funzione di portare la pretesa a conoscenza del debitore e di costituire titolo per l'eventuale esecuzione forzata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande o questioni nuove; la contestazione deve essere stata proposta tempestivamente nel primo grado.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59

    La rimessione della causa al giudice di primo grado opera nei casi previsti dalla legge, ma la relativa censura deve essere specificamente dedotta e adeguatamente illustrata.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 59

    La translatio iudicii richiede una precisa allegazione delle questioni di giurisdizione e dei crediti coinvolti; una deduzione generica non è sufficiente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto l'obbligo del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'ingiunzione fiscale può rimanere uno strumento legittimo di riscossione anche dopo l'introduzione della riscossione mediante ruolo e può essere notificata direttamente dal concessionario, anche tramite posta, se la legge gli attribuisce il relativo potere.
  • Le contestazioni sulla notifica, sull'assenza di accertamento o sui requisiti dell'ingiunzione devono essere formulate tempestivamente nei gradi di merito e descritte con precisione; in cassazione non è possibile introdurre questioni nuove o generiche.
  • Per i contributi di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica costituisce normalmente una presunzione di vantaggio diretto o specifico. Il contribuente deve contestare concretamente la legittimità del piano, la sua applicazione al fondo o l'effettiva riconducibilità del beneficio.
  • Il contributo consortile è normalmente un onere reale collegato alla proprietà del fondo: il proprietario resta soggetto passivo anche se il bene è concesso in locazione o comodato, salvo una specifica disposizione normativa contraria.
  • La compensazione con crediti verso pubbliche amministrazioni non può essere semplicemente affermata: occorre identificare i crediti, provarne esistenza, titolarità, liquidità ed esigibilità e verificare che la compensazione sia ammessa dalla disciplina applicabile.
  • Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di indicare chiaramente gli atti, le questioni e i passaggi processuali rilevanti; la loro omissione può comportare l'inammissibilità del motivo senza esame nel merito.

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