Sentenza del 03/02/2017 n. 2912 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE Ingiunzione fiscale - Entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988 - Funzione - Notifica a mezzo posta da parte del concessionario - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ingiunzione fiscale relativa ai contributi di bonifica dell'anno 2009, contestando, tra l'altro, la regolarità della notifica eseguita dalla concessionaria a mezzo posta, l'assenza di una valida attività di accertamento e del visto di esecutorietà, la mancanza di un concreto beneficio derivante dalle opere consortili, la possibilità di compensare il tributo con crediti verso pubbliche amministrazioni e l'individuazione del proprietario quale soggetto passivo, sostenendo che il fondo fosse detenuto da un comodatario. La Cassazione ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili per genericità o difetto di autosufficienza e gli altri infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'ingiunzione fiscale resta utilizzabile anche dopo l'introduzione generalizzata della riscossione mediante ruolo e può essere emessa e notificata dal concessionario, anche a mezzo posta. Ha inoltre confermato che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica fa presumere il vantaggio fondiario, salvo specifica contestazione del piano o del suo contenuto; che il contributo di bonifica segue la proprietà del fondo e grava sul proprietario, non sul comodatario; e che le contestazioni non dedotte o non adeguatamente specificate nei precedenti gradi non possono essere introdotte validamente in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2
La disciplina dell'ingiunzione fiscale non impedisce al concessionario della riscossione di formare e notificare l'atto, anche tramite il servizio postale.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
L'entrata in vigore del sistema generalizzato di riscossione mediante ruolo non ha eliminato l'ingiunzione fiscale, che continua a svolgere la funzione di portare la pretesa a conoscenza del debitore e di costituire titolo per l'eventuale esecuzione forzata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande o questioni nuove; la contestazione deve essere stata proposta tempestivamente nel primo grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59
La rimessione della causa al giudice di primo grado opera nei casi previsti dalla legge, ma la relativa censura deve essere specificamente dedotta e adeguatamente illustrata.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 59
La translatio iudicii richiede una precisa allegazione delle questioni di giurisdizione e dei crediti coinvolti; una deduzione generica non è sufficiente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'obbligo del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'ingiunzione fiscale può rimanere uno strumento legittimo di riscossione anche dopo l'introduzione della riscossione mediante ruolo e può essere notificata direttamente dal concessionario, anche tramite posta, se la legge gli attribuisce il relativo potere.
- Le contestazioni sulla notifica, sull'assenza di accertamento o sui requisiti dell'ingiunzione devono essere formulate tempestivamente nei gradi di merito e descritte con precisione; in cassazione non è possibile introdurre questioni nuove o generiche.
- Per i contributi di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica costituisce normalmente una presunzione di vantaggio diretto o specifico. Il contribuente deve contestare concretamente la legittimità del piano, la sua applicazione al fondo o l'effettiva riconducibilità del beneficio.
- Il contributo consortile è normalmente un onere reale collegato alla proprietà del fondo: il proprietario resta soggetto passivo anche se il bene è concesso in locazione o comodato, salvo una specifica disposizione normativa contraria.
- La compensazione con crediti verso pubbliche amministrazioni non può essere semplicemente affermata: occorre identificare i crediti, provarne esistenza, titolarità, liquidità ed esigibilità e verificare che la compensazione sia ammessa dalla disciplina applicabile.
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di indicare chiaramente gli atti, le questioni e i passaggi processuali rilevanti; la loro omissione può comportare l'inammissibilità del motivo senza esame nel merito.
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