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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determina recante n. -OMISSIS- di protocollo del 14 ottobre 2025, notificata al militare odierno ricorrente in data 15 ottobre 2025, mediante la quale il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” -OMISSIS- - Ufficio Personale, determinava il trasferimento d'autorità del Mar. ORD. -OMISSIS- al Reparto Comando - Squadra Servizi - del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” quale “Addetto” senza soluzione alloggiativa, con movimento di immediata effettuazione, tenuto conto “come i fatti rappresentati - a prescindere dai futuri esiti sotto il profilo disciplinare - abbiano irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia tra il Mar. Ord. -OMISSIS- e i suoi diretti Superiori Gerarchici, nonché tra lo stesso militare e l'A.G. di Ravenna, che, pur non avendo adottato provvedimenti disciplinari/penali nei confronti dell'interessato ha fortemente biasimato le sue inadempienze; tenuto conto della necessità di salvaguardare - nel perseguimento del pubblico interesse - il sereno e corretto espletamento del servizio istituzionale, nonché l'immagine e la funzionalità del reparto di appartenenza dell'Ispettore, la cui credibilità e autorevolezza appare compromessa in ragione del comportamento attribuitogli, che ha generato una severa risonanza e diffusione della notizia nell'ambito dell'intero Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna e della locale Magistratura Inquirente”; oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente

Giustizia amministrativa202501970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, con assegnazione a diverso reparto senza soluzione alloggiativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato il trasferimento d'autorità disposto dal Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dal provvedimento impugnato emerge che l'amministrazione ha ritenuto irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra il militare e i superiori gerarchici nonché tra il militare e l'autorità giudiziaria di Ravenna, valorizzando fatti reputati idonei a compromettere il sereno e corretto espletamento del servizio, l'immagine e la funzionalità del reparto, anche in ragione della diffusione della vicenda nell'ambito del Comando Provinciale e della magistratura locale. Il testo non specifica le singole censure dedotte nel ricorso; il TAR ha comunque esaminato sommariamente la contestazione relativa alle ragioni di incompatibilità ambientale e al difetto di istruttoria nell'accertamento dei fatti sottesi al trasferimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo che le ragioni di incompatibilità ambientale poste a fondamento del trasferimento risultassero sufficientemente rappresentate nel provvedimento impugnato e che non emergessero, nell'esame sommario proprio della fase cautelare, evidenti profili di difetto istruttorio, il Collegio ha escluso la sussistenza di un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale può essere sospeso solo quando emergano, con valutazione sommaria, profili sufficientemente evidenti di illegittimità e un adeguato fumus boni iuris.
  • Ai fini cautelari, è sufficiente che il provvedimento di trasferimento d'autorità rappresenti in modo adeguato le ragioni di incompatibilità ambientale poste a base della misura; in assenza di evidenti lacune nell'accertamento dei fatti, non sussiste un difetto istruttorio idoneo a giustificare la sospensione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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