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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11344/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame per aver proposto appello (con termine di sei mesi) anziché il reclamo (termine di 30 giorni) previsto dal rito "Fornero". Contestava l'interpretazione degli artt. 35 e 37 del d.lgs. n. 149/2022, sostenendo che l'abrogazione del rito Fornero non potesse lasciare sopravvivere la figura del reclamo e che le nuove disposizioni dovessero applicarsi alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, anche nella fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui le disposizioni del d.lgs. n. 149/2022 trovano applicazione, in generale, ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023; per i procedimenti pendenti a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti (quali i commi 47 e ss. dell'art. 1 della legge n. 92/2012). Il rigetto è stato motivato con richiamo al principio della perpetuatio iurisdictionis e alla disciplina transitoria dell'art. 35 (compreso il quarto comma che limita l'ambito di applicazione alle impugnazioni del rito ordinario). Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nelle forme e nei termini dell'appello invece che del reclamo entro 30 giorni. Le spese di giudizio di legittimità sono compensate e la sentenza fa luogo all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il raddoppio.

Norme richiamate

  • legge n. 92 del 2012

    art. 1, commi da 47 a 69 (disciplinante il rito cd. Fornero)

    La disciplina del rito Fornero (compreso il reclamo e i relativi termini) si applica ai procedimenti instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023 e permane per le fasi di impugnazione dei medesimi procedimenti.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    art. 35, comma 1: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"

    Regola la disciplina transitoria: le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28/2/2023; per i procedimenti pendenti continuano ad applicarsi le norme anteriori.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    art. 35, quarto comma: "le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023"

    Il quarto comma limita l'applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni regolate dal rito ordinario e a specifici articoli; non estende l'applicazione al reclamo previsto dal rito Fornero.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    Abroga l'art. 1, commi 47-69 della legge n. 92/2012, ma l'effetto è operativo per i procedimenti instaurati successivamente al termine di efficacia transitoria fissato.

  • legge n. 197 del 2022

    art. 1, comma 380 (anticipazione entrata in vigore della riforma al 28/02/2023)

    Ha anticipato la data di efficacia delle nuove disposizioni al 28/2/2023, incidendo sulla disciplina transitoria di cui all'art. 35 del d.lgs. 149/2022.

  • codice di procedura civile

    artt. 441-bis e ss. (introdotti dall'art. 3, comma 32, d.lgs. n. 149/2022)

    Disciplinano le controversie relative ai licenziamenti e, per effetto dell'art. 35, si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28/2/2023.

  • legge n. 92 del 2012

    art. 1, comma 58: termine per il reclamo pari a 30 giorni dalla comunicazione della sentenza

    Stabilisce la forma e il termine (reclamo entro 30 giorni) per impugnare le sentenze nell'ambito del rito Fornero, applicabile ai procedimenti instaurati anteriormente al 28/2/2023.

  • codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione: il n.3 riguarda violazione di norme di diritto (error in iudicando), il n.4 vizi che danno luogo a nullità del procedimento; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del motivo come n.3.

  • disp. prel. c.c. e c.p.c.

    art. 11 disp. prel. c.c.; art. 5 c.p.c. (principi richiamati)

    Richiamati in relazione al principio di irretroattività e alla regola secondo cui il rito che governa il processo è quello vigente al momento dell'instaurazione del procedimento (perpetuatio iurisdictionis/tempus regit actum).

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, applicabile nel caso di specie.

Massime di principio

  • Le modifiche processuali (abrogazioni o nuove discipline) si applicano, di regola, ai procedimenti instaurati dopo la data di entrata in vigore indicata dalla norma transitoria; per i procedimenti pendenti continuano ad applicarsi le regole anteriori (principio della perpetuatio iurisdictionis).
  • Occorre distinguere tra impugnazioni disciplinate dal rito ordinario e rimedi specifici previsti da riti speciali: una previsione transitoria che parla di "impugnazioni" può essere limitata alle impugnazioni ordinarie se il testo lo specifica (es. art. 35, quarto comma).
  • In presenza di un rito speciale (es. il rito "Fornero") e di sua abrogazione, verificare sempre la data di instaurazione del procedimento per capire quale forma e quale termine di impugnazione siano applicabili (reclamo breve e termini più compressi possono sopravvivere per i procedimenti pendenti).
  • La scelta errata della forma di impugnazione (es. presentare appello anziché reclamo) comporta in genere l'inammissibilità dell'impugnazione se regolata da norme anteriori con termini diversi; è quindi essenziale rispettare la forma e i termini prescritti dalla normativa applicabile al momento dell'instaurazione del procedimento.
  • In caso di dubbi sull'applicabilità delle norme transitorie, è consigliabile sollevare la questione tempestivamente e, se possibile, proporre istanze o riserve in primo grado per non perdere termini per impugnare.

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